ISSN 2039-1676


14 novembre 2011 |

Approvata la Legge di stabilità : le novità  rilevanti per il diritto penale

Prevista la possibilità, per il collegio sindacale, di svolgere le funzioni di vigilanza ex art. 6 d.lgs. n. 231/2001; introdotto un reato ad hoc per i 'NO TAV', ad applicazione territorialmente limitata ad aree e siti del comune di Chiomonte (TO).

Sabato 12 novembre la Camera ha definitivamente approvato la Legge di stabilità (d.d.l. n. 4773, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  - legge di stabilità 2012), che pubblichiamo in allegato.

Segnaliamo due novità rilevanti per il diritto penale.

- L'art. 14 del d.d.l. inserisce nell'art. 6 d.lgs. n. 231/2001 un nuovo comma 4 bis, ai sensi del quale: "Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)". Nella versione approvata dal Senato, tale disposizione, della quale si è dato già conto in questa Rivista con una nota di Piergiorgio Weiss, non prevede dunque più che le funzioni di cui si tratta vengano svolte dagli anzidetti organi "ove lo statuto o l'atto costitutivo non dispongano diversamente".

- L'art. 19, recante "Interventi per la realizzazione del corridoio Torino-Lione e del Tunnel del Tenda" stabilisce, al comma 1, che "Per assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione e garantire, a tal fine, il regolare svolgimento dei lavori del cunicolo esplorativo de La Maddalena, le aree ed i siti del Comune di Chiomonte, individuati per l'installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione, costituiscono aree di interesse strategico nazionale". Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce poi che: "Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale di cui al comma 1 ovvero impedisce o ostacola l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale". Quest'ultima disposizione commina l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero l'ammenda da 51 a 309 euro, per "chiunque si introduce in luoghi nei quali l'accesso è vietato nel'interesse miitare dello Stato".

A proposito di tale nuova figura di reato, va segnalato come già con il d.l. 23 maggio 2008, n. 90, conv., con modif., in l. 14 luglio 2008, n. 123, nell'ambito dell'emergenza-rifiuti in Campania, il legislatore (art. 12, co. 4) qualificò analogamente come aree di interesse strategico nazionale "i siti, le aree, le sedi degli uffici e gli impianti comunque connessi all'attività dei gestione dei rifiuti" e parimenti stabilì (art. 12, co. 5) che "fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende più difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'art. 682 del codice penale".