ISSN 2039-1676


3 novembre 2011 |

Sulla proposta di attribuire al collegio sindacale le funzioni di organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001

A proposito della progettata modifica dell’art. 6 d.lgs. n. 231/2001, prevista dall’art. 114 della bozza del Decreto sviluppo.

Secondo quanto previsto dalla bozza del c.d. nuovo decreto sviluppo (che sarà sottoposto all’esame del Consiglio dei Ministri presumibilmente la prossima settimana), le funzioni dell’organismo di vigilanza previsto in materia di responsabilità amministrativa degli enti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 potranno ora essere svolte dal collegio sindacale o da altri organi di controllo interni alla società.
 
In particolare, l’art. 114 della bozza di decreto prevede l’inserimento di un comma 4 bis nell’articolo 6 del decreto legislativo 231/2001, in base al quale «Nelle società di capitali, ove lo statuto o l’atto costitutivo non dispongano diversamente, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione coordinano il sistema dei controlli della società e svolgono le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)».
 
Circa l’ambito applicativo della norma, si può innanzitutto osservare che la novità interessa soltanto le società di capitali e non si applica pertanto alle società di persone, alle associazioni e agli enti pubblici economici.
 
L’ambito di applicazione è in realtà è ancora più ristretto, poiché la norma riguarda solo le società di capitali che dispongano di un collegio sindacale o di un altro organo di “controllo” interno.
 
Peraltro, come la norma chiarisce, anche una società di capitali con collegio sindacale può continuare ad avvalersi dell’organismo di vigilanza ‘tradizionale’, purché lo preveda nello statuto o nell’atto costitutivo.
 
Come si legge nella bozza del decreto, l’attribuzione delle funzioni di controllo e vigilanza sui modelli organizzativi delle società al collegio sindacale e agli organi interni è finalizzata ad ottenere “risparmi di spesa per gli enti destinatari”.
 
Oltre al dubbio che lo scopo della riduzione dei costi non sarà effettivo (essendo presumibile che i componenti degli organi di controllo si faranno retribuire per le nuove funzioni di vigilanza loro attribuite), ciò che desta le maggiori perplessità – come è già stato segnalato da più voci – è il conflitto di interessi che la nuova norma rischia di generare: le funzioni dell’o.d.v. verrebbero infatti ora attribuite ad un organo, quale il collegio sindacale, che potrebbe essere esso stesso autore di reati presupposto (come nel caso, ad esempio, del delitto di false comunicazioni sociali di cui all’art. 2621 c.c.). Non a caso, i professionisti interessati hanno sollevato svariate obiezioni all’introduzione della norma (si veda, in proposito, il sito internet dell'Associazione dei Componenti degli Organismi di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001: www.aodv231.it).