ISSN 2039-1676


18 novembre 2011

'Ndrangheta in Lombardia: riconosciuto il danno all'immagine ai comuni

Trib. Milano, Uff. GUP, 20.06.2011 (dep. 19.07.2011), Giud. Castelli, imp. Belnome

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO - 'NDRANGHETA - DANNO ALL'IMMAGINE - Legittimazione del Comune a costituirsi parte civile - Danno all'immagine - Risarcimento

L'operatività dell'associazione criminosa nell'ambito territoriale di un Comune, nonché l'inevitabile clamore mediatico che ne consegue, configura un eclatante danno all'immagine del Comune medesimo, riferito al fatto che la comunità locale e la sua rappresentanza istituzionale possano essere associate alla presenza di organizzazioni criminali e al pericolo derivante dai reati da loro commessi e potenziali, e legittima il Comune a costituirsi parte civile per domandarne il ristoro. (Nella fattispecie il GUP ha ammesso la costituzione a parte civile dei Comuni coinvolti dall'operatività di una locale di 'ndrangheta, dichiarandone risarcibile il danno all'immagine).

Riferimenti normativi:

c.p., art. 416-bis

 

c.p., art. 185

 

 

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO - 'NDRANGHETA - DANNO ALL'IMMAGINE - Legittimazione del Comune a costituirsi parte civile - Danno all'immagine - Risarcimento - Quantificazione

Il danno all'immagine del Comune, conseguente all'operatività nel suo ambito territoriale di un'associazione criminosa, non è in re ipsa ma deve essere quantificato in base ad elementi di prova dedotti dall'Ente, in mancanza dei quali il Giudice può ricorrere al potere di quantificazione in via equitativa. (Nella fattispecie il GUP ha ritenuto equa una provvisionale di € 10.000 per ciascun Comune coinvolto dall'operatività di una locale di 'ndrangheta, rimettendo le parti avanti al giudice civile per l'integrale liquidazione). (Massime a cura di Andrea Giliberto)

 

Riferimenti normativi:

c.p., art. 416-bis

 

c.p., art. 185

 

c.c., art. 1226

 

NOTA REDAZIONALE: la sentenza, resa dal GUP in esito a giudizio abbreviato, si riferisce ad una prima tranche del procedimento nell'ambito del quale, il 5 luglio 2010, furono eseguite contestualmente misure cautelari a carico di 160 persone alle quali la Procura di Milano addebita, tra l'altro, la partecipazione a vario titolo ad una associazione di 'ndrangheta lombarda, facente capo a un'unica struttura verticistica (deominata appunto "Lombardia") di raccordo e coordinamento tra le diverse unità territoriali radicate in Brianza, nel comasco, nel varesotto e nel milanese. Il giudizio abbreviato di cui pubblichiamo qui la sentenza aveva ad oggetto la posizione di un collaboratore di giustizia, condannato alla pena di 11 anni e sei mesi di reclusione per un omicidio e per la partecipazione all'associazione oltre che per reati minori connessi all'esecuzione dell'omicidio, previ riconoscimento dell'attenuante speciale per la collaborazione di cui all'art. 8 d.l. n. 152/1991 e la diminuente del rito. La sentenza presenta motivi di interesse sia in relazione all'affermazione del principio di diritto della risarcibilità del danno all'immagine dei comuni interessati dall'attività del sodalizio criminoso di cui l'imputato faceva parte - profilo cui si riferiscono le massime sopra pubblicate -, sia perché riporta integralmente i capi di imputazione relativi all'intero procedimento, attualmente in fase dibattimentale avanti il Tribunale di Milano.