ISSN 2039-1676


11 ottobre 2010 |

C. cost., 8.10.2010, n. 287 (sent.), Pres. Amirante, Rel. Silvestri

Incostituzionale il divieto di cancellazione dal casellario delle condanne all'ammenda con sospensione condizionale

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, lettera d), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), limitatamente all’inciso «salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale».  

La legge, in sostanza, ammetteva la cancellazione delle sentenze di condanna alla pena dell’ammenda dopo dieci anni dalla relativa estinzione, così riconoscendo una sorta di «diritto all’oblio» per i piccoli precedenti. Tuttavia la disciplina sulla limitata reiterabilità dei cd. benefici (ed in particolare della sospensione condizionale) aveva indotto a conservare l’annotazione delle decisioni che avessero applicato i benefici medesimi. Con un effetto di paradosso, per il miglior trattamento riservato a chi, in ipotesi,  non fosse stato ritenuto meritevole della sospensione condizionale o della non menzione.

La Consulta ha ritenuto che la ratio della previsione discriminatoria, pur riconoscibile, dovesse oggi soccombere di fronte all’attuale tendenza, nell’ordinamento penale, a limitare le conseguenze nel tempo di modeste violazioni della legge. Tendenza che trova ad esempio espressione, sempre secondo la Consulta, nell’aumento dei casi in cui determinati provvedimenti vengono «sterilizzati» quanto agli effetti preclusivi circa future applicazioni della sospensione condizionale della pena.