ISSN 2039-1676


04 gennaio 2012

Prime questioni applicative del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211: sul luogo della convalida per l'arrestato custodito, su disposizione del pubblico ministero, presso la propria abitazione

Tribunale di Paola, Ufficio del giudice per le indagini preliminari, 3 gennaio 2012, Est. Battarino

ARRESTO E FERMO DI POLIZIA GIUDIZIARIA - UDIENZA DI CONVALIDA - Nuovo testo dell'art. 123 disp. att. c.p.p. - Obbligo di celebrare l'udienza nel luogo di detenzione dell'interessato - Eccezione prevista per i casi in cui sussistano eccezionali motivi di necessità o di urgenza - Nozione - Applicazione per il caso di arrestato custodito presso propria abitazione ex art. 386, comma 5, c.p.p.

 

La condizione dell'arrestato o fermato il quale sia custodito, su disposizione del pubblico ministero ed ai sensi dell'art. 386, quinto comma, c.p.p. presso il proprio domicilio, è soggetta alla disciplina dell'art. 123 D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271, così come modificato dal d.l. 22 dicembre 211 n. 2001, trattandosi di "custodia" sia per dato ontologico, sia per l'equiparazione espressamente prevista dall'art. 284, quinto comma, c.p.p. Costituisce per altro "eccezionale motivo" - che consente la deroga al luogo in cui tenere udienza di convalida - la restrizione dell'arrestato o fermato presso il relativo domicilio, posto che sono riconducibili alla previsione derogatoria non solo i motivi improvvisamente sorti, ma anche quelli che rendano strutturalmente impraticabili, per la loro singolarità, soluzioni diverse, anche in rapporto alla concreta realtà giudiziaria in cui opera il giudice (numero limitato di magistrati, restrizione di risorse, geografia del Circondario).

 

Riferimenti normativi:  c.p.p. art. 284

                                 c.p.p. art. 386

                                 c.p.p. art. 391

                                 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 123

                                 d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, art. 2