ISSN 2039-1676


15 ottobre 2010 |

Cass., Sez. Un., 30.9.2010 (dep. 11.10.2010), n. 36212, ric. X, Pres. Lupo, Est. Macchia

Sul diritto di accesso del difensore agli atti per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, a proposito del diritto di accesso difensivo agli atti nel procedimento per la convalida dell’arresto o del fermo (artt. 390 e seguenti c.p.p.), hanno ritenuto di ribaltare l’orientamento largamente dominante nella giurisprudenza di legittimità, che escludeva un tale diritto nella fase antecedente all’udienza di convalida ed al provvedimento conclusivo del giudice. La soluzione veniva giustificata in ragione delle particolari esigenze di speditezza del procedimento,  tali da giustificare modalità peculiari di esercizio del diritto di difesa. Si riteneva sufficiente, a tale ultimo proposito, l’informazione preliminare derivante dall’esposizione iniziale del pubblico ministero o dalla lettura delle sue richieste scritte. Il giudice inoltre, dovendo procedere all’interrogatorio nel rispetto degli adempimenti prescritti all’art. 65 c.p.p., è comunque tenuto ad illustrare in forma chiara e precisa gli elementi di prova raccolti nel corso dell’indagine.

Le Sezioni unite hanno stabilito, di contro, che «il difensore dell’arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell’arresto e di applicazione della misura cautelare. Il rigetto di tale richiesta, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell’interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a norma dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non viene eccepita nella udienza di convalida».

A sostegno dell’assunto, tra gli altri, l’argomento essenziale della equipollenza istituita dal legislatore tra l’interrogatorio assunto nell’udienza di convalida e quello che altrimenti, a norma dell’art. 294 c.p.p., deve far seguito all’adozione di un provvedimento restrittivo, e deve essere preceduto dal deposito degli atti in favore del difensore. La «selezione» delle risultanze ad opera del pubblico ministero e del giudice – si è detto – non può sostituire la cognizione diretta e preventiva da parte del difensore, alla quale non osta neppure il segreto investigativo, che viene meno quando le risultanze sono conoscibili dall’indagato.

Il documento allegato è posto a disposizione dal sito istituzionale della Corte di cassazione.