ISSN 2039-1676


11 gennaio 2012 |

Le Sezioni unite decidono sui termini processuali (e, nell'occasione, su abuso del processo, truffa, abuso di ufficio ed altro ancora)

Cass., Sez. un., 29 settembre 2011 (dep. 10.1.2012) n. 155, Pres. Lupo, Rel. Di Tomassi, ric. Rossi (il termine di deposito della sentenza che cada in giorno festivo è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo, e identica proroga subisce il dies a quo per impugnarla).

1. Merita una menzione particolare questa sentenza. E non tanto (o non soltanto) per il principio enunciato, che possiamo indicare per il lettore citando testualmente il passaggio della motivazione nel quale la Corte stessa ha provveduto a sintetizzare il principio affermato: ««la regola per cui il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, posta nello specifico dall'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., si applica anche agli atti e ai provvedimenti del giudice, e si riferisce perciò anche al termine per la redazione della sentenza; nei casi in cui, come nell'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., è previsto che il termine assegnato per il compimento di una attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo in cui il precedente termine venga a cadere al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento altresì della decorrenza del termine successivo con esso coincidente; tale situazione non si verifica ove ricorrano cause di sospensione quale quella prevista per il periodo feriale che, diversamente operando per i due termini, comportino una discontinuità in base al calendario comune tra il giorno in cui il primo termine scade e il giorno da cui deve invece calcolarsi l'inizio del secondo».

2. Tuttavia, in questa sede di prima e sommaria presentazione della importante sentenza, e con l'ovvia aspettativa che si torni, da più parti, su ogni aspetto di rilievo, interessa porre subito in evidenza alcuni profili della decisione.

La Corte, in effetti è costretta a descrivere e ad incidere un quadro desolante della giustizia penale in Italia anno Domini 2011 ben più eloquente di quanto potessero realizzare sofisticate indagini statistiche, affrontando anche in modo espresso, per la prima volta a quanto consta, un argomento scomodo, quello dell'abuso del processo.

Non è fenomeno recente l'abuso del processo: dottrina e giurisprudenza l'hanno ricostruito riconducendolo alla figura dello sviamento di potere elaborata in diritto amministrativo e identificandolo nelle condotte delle parti intese, mediante l'uso strumentale di facoltà legittime, a conseguire fini estranei a quelli per cui esse sono loro attribuite. E la Corte di cassazione se n'è dovuta occupare da molto tempo.

Non senza ragione è stato il processo civile a costituire il "luogo" in cui per prima la Cassazione si è vista costretta a stigmatizzare condotte scorrette delle parti, in penale essendo per lunga pezza risultato sufficiente ad arginare il fenomeno una giurisprudenza poco incline a indugiare su questioni di garanzia dei diritti delle parti private e tutt'altro che tollerante verso abusi di quella pubblica (non va dimenticato che la disciplina legislativa della proliferazione dei titoli di custodia in relazione a fatti diversi ascrivibili allo stesso soggetto per prolungare artificiosamente la carcerazione preventiva ha lontane origini giurisprudenziali; né va dimenticato che la più recente giurisprudenza di legittimità, in caso di gravi negligenze del giudice, oltre ad assumere i conseguenti provvedimenti di diortosi processuale, è giunta persino a segnalare provvedimenti abnormi al titolare dell'azione disciplinare: per un esempio recente si legga Cass. pen., sez. I, 7 aprile 2010 n. 16764, inedita).

Celebre l'intervento di venticinque anni fa delle Sezioni unite civili a proposito del regolamento di giurisdizione (Cass., Sez. un. civ., 3 novembre 1986 n. 6420, in Foro it., 1987, I, c. 57 ss. con ben quattro autorevoli commenti e la requisitoria del Procuratore generale). Esasperate dall'abuso scriteriato che veniva fatto di quell'istituto a fini di esclusiva dilazione (quando ancora vigeva l'obbligo di sospensione della causa di cui all'art. 367 c.p.c. prima della riforma attuata con legge n. 353 del 1990), le Sezioni unite ritennero di liquidare il danno in maniera equitativa, senza alcun accertamento né sulla sua esistenza, né sulla sua determinazione. E con ordinanza in pari data (ibidem) deferirono agli organi titolari dell'azione disciplinare il professionista autore dell'exploit dilatorio che si era impudentemente vantato di essere l'inventore dello stratagemma.

Ancor più di recente le stesse Sezioni unite, e la questione torna pertinente nel caso qui in esame, hanno ritenuto, con un revirement rispetto a un loro precedente di sette anni prima, che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo. La ragione è stata identificata nel fatto che la scissione del contenuto dell'obbligazione, funzionale all'utilità esclusiva del creditore, creando una unilaterale modificazione peggiorativa della condizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve informare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto, ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, col quale collide la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria; sicché il frazionamento (contestuale o sequenziale) di un credito unitario si risolve in abuso del processo che, come tale, si pone come "ostativo all'esame della domanda" (Cass., Sez. un. civ., 15 novembre 2007 n. 23726, ivi, 2008, I, c. 1514) .

3. Torniamo ora alla materia penale.

Non equamente distribuiti gli interventi giurisprudenziali, risultando per solito gli imputati maggiormente refrattari - e pour cause, tenuto conto dei vantaggi che ne possono lucrare - ad adeguarsi a regole di correttezza; ma non poche neanche le decisioni volte a reprimere eccessi inquisitori.

Tra queste ultime, significative quelle, ormai numerose, sulla retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare in caso di pluralità di ordinanze emesse contro la stessa persona in tempi diversi per lo stesso fatto o per fatti qualificatamente connessi.

Sul versante opposto gli esempi si sprecherebbero e la memoria corre a quelli di maggiore impatto mediatico, perché relativi a giudizi celebrati nei confronti di personaggi eccellenti, nei quali è parso latitante, in capo ad essi, quello spirito di lealtà che è dovere delle parti osservare nella dialettica processuale e prevalente l'intento di schivare il processo piuttosto che quello di lasciarlo naturalmente progredire. La loro notorietà esime da citazioni puntuali.

Ma in ambiti molto meno eccellenti e di certo più "anonimi" la memoria degli archivi giurisprudenziali conserva un variegato campionario degli escamotages utilizzati dagli amanti del processo autofago.

A titolo di mera esemplificazione, va ricordato che da quasi tre lustri un imputato, anche lui professionista del diritto come gli odierni ricorrenti, propone ricorsi per cassazione contro decisioni di merito, specie in materia esecutiva, cui si sono puntualmente aggiunti plurimi procedimenti incidentali di ricusazione di consiglieri della Corte suprema e, immancabilmente, anche ricorsi ex art. 625-bis c.p.p.: l'archivio del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione ne conserva indelebile traccia in circa duecentocinquanta sentenze e una quarantina di massime, nessuna sezione, e forse nessun consigliere, essendo stati risparmiati dall'esame di almeno uno di essi.

Anche la letteratura sull'argomento è vasta, ma divisa in proporzione opposta a quella della giurisprudenza e prevalentemente intesa a porre in rilievo, in ambito penale, comportamenti processualmente scorretti (o comunque inaccettabili) di pubblici ministeri o giudici.

4. Il caso sottoposto all'attenzione delle Sezioni unite stavolta è davvero unico e lascia sbalordito il lettore. Di certo, la girandola inarrestabile di nomine e revoche e rinunce dei difensori avvicendatisi sulla scena dei giudizi di merito per un episodio criminoso di rilevante gravità ascritto in concorso a un giudice onorario e a un avvocato deve avere impressionato anche il Supremo Collegio, se  esso ha ritenuto di dover dedicare un apposito paragrafo alla questione.

L'armamentario esibito nell'occasione dagli "abusanti" spazia, secondo un cliché abbastanza consumato, dalla ricusazione alla deduzione di inesistenti nullità, alla elusione delle notifiche, alle plurime sostituzioni di difensore, e cioè ad iniziative miranti tutte a una dilatazione dei tempi processuali tale da far conseguire la prescrizione del reato: risultato poi trionfalmente raggiunto con enorme dispendio di attività e di risorse pubbliche. E non è detto che la vicenda si chiuda qui, perché, date le premesse, strascichi ex art. 625-bis c.p.p. sono tutt'altro che da escludere.

Ecco perché si comprende il richiamo delle Sezioni unite, che non solo suona come severo monito, ma sottintende anche - come può leggersi in filigrana tra le righe della motivazione - una sorta di accorato messaggio a chi di dovere per un intervento che stronchi una volta per tutte farseschi allestimenti di messinscene umilianti non solo per il processo, ma anche per chi le concepisce.

Non sembra un caso che ciò sia accaduto nel momento in cui finalmente un Ministro Guardasigilli abbia annunciato, all'atto dell'insediamento, che non vi sarà più spazio per leggi ad personam.

Sia chiaro: l'abuso del processo, come è stato giustamente osservato (Nicotra, L'abuso del processo tra regole deontologiche ed esigenze di economia processuale, in http://www.giuri.unige.it/corsistudio/documents/Nicotra.pdf), è "una patologia pregiuridica, quasi esclusivamente culturale". Ma sarebbe deplorevole leggerezza trascurare, sul piano storico e statistico, la circostanza che la diffusione di comportamenti processuali spregiudicati e sleali si sia andata dilatando in termini significativi a mano a mano che proliferavano quei provvedimenti legislativi che da oltre un decennio, pur avendo l'apparenza di atti generali, sono parsi ritagliati su situazioni di specifici processi in corso e sono stati utilizzati per paralizzarne o dilazionarne all'infinito il corso, come in un interminabile gioco dell'oca.

È come se questi provvedimenti abbiano incoraggiato e incentivato disinvolti comportamenti processuali che remore riconducibili anche a codici deontologici vigenti avevano in qualche misura contribuito a contenere fino agli inizi di questo secolo.

E invero la legislazione penale dell'ultimo decennio, ruotante ossessivamente intorno all'obiettivo della frustrazione del fine del processo - che è quello dell'accertamento dei reati - ha non solo creato macerie, ma anche inviato alla collettività generale un messaggio di sottintesa legittimità di condotte tese a realizzare quell'obiettivo; sicché non possono definirsi sorprendenti quelle strategie processuali finalizzate, come nel caso qui esaminato dalle Sezioni unite penali, a difendersi dal processo e non nel processo. Né potrebbe dirsi meramente suggestiva la sensazione che resta alla fine della lettura della sentenza, e cioè che, con il processo attuale, chiunque lo voglia può difendersi da esso, simulando di volersi difendere in esso e che, comunque, la collettività generale, la quale esige la punizione dei colpevoli di atti lesivi di interessi dello Stato-comunità, non ha, essa, difese utili nei confronti di comportamenti del genere.

 5. Quali i rimedi?

Ne sono stati proposti vari. E giustamente si è rilevato (Borghesi, L'abuso del processo, in http://www.associazionecivilisti.it/dottrina.asp?tipo=relazioni&id=7) che sono armi spuntate quella della sanzione pecuniaria o disciplinare, anche quando siano praticabili, perché - com'è dimostrato da qualche esempio già ricordato - non hanno costituito mai e non possono costituire un utile deterrente a fronte dei vantaggi che le tattiche abusive comunque riescono a realizzare per i loro autori.

E allora non resta altra prospettiva che quella di prevedere meccanismi legislativi di frustrazione di tali vantaggi: domande civili improponibili, prescrizione del reato non dichiarabile, severa punizione delle parti pubbliche e dei difensori non rispettosi del dovere di lealtà, con sospensione obbligatoria dalle funzioni per periodi predeterminati. A cui si potranno anche affiancare sanzioni pecuniarie per importi non simbolici.

Superfluo aggiungere che questi meccanismi non possono non passare attraverso il vaglio del giudice che accerti l'avvenuta consumazione dell'abuso e assuma direttamente i provvedimenti di natura processuale conseguenti e/o deferisca agli organi titolari del potere punitivo gli autori dell'abuso medesimo per l'attivazione delle doverose procedure sanzionatorie.

Nel quadro delle riforme della giustizia che sono state annunciate dall'attuale governo, questa - che mira a ridare dignità al processo, e soprattutto a quello penale, preda, negli ultimi anni, di scorribande tutt'altro che commendevoli (su cui è obbligato il richiamo agli atti della tavola rotonda tenutasi il 24 maggio 2011 presso l'Università degli studi di Milano e pubblicati in questa Rivista, nell'edizione trimestrale) - pare davvero indispensabile e il Ministro Guardasigilli potrebbe farsi promotore di un'apposita iniziativa legislativa in tal senso.

Sarebbe segno di una ritrovata serietà di intenti l'abbandono di slogan parolai propagandati come sedicenti "riforme per la giustizia giusta", ai quali si ascrivono, a un tempo, tra gli altri, sia il cosiddetto processo breve, sia quello cosiddetto lungo e, infine, la cd. "epocale" riforma costituzionale della giustizia.

Non è detto, naturalmente, che l'ipotesi virtuosa trionfi, considerati i tanti interessi di tipo personalistico che ancora gravano come macigni sulla strada del recupero di un processo che legittimamente possa definirsi tale. Ma almeno il tentativo andrebbe fatto, anche perché di sicuro troverebbe consenso in un'opinione pubblica stanca di una giustizia largamente inefficiente e disorientata dal martellamento mediatico che da decenni mira a presentare come verità incontrovertibili amenità come quelle di una "giustizia ingiusta", di "giudici politicizzati", di una Corte costituzionale di parte.

6. Qualche osservazione finale.

La prima riguarda la giustizia cosiddetta minore, che poi tanto minore non è. Ovvio che per stroncare l'abuso del processo, nulla può un legislatore nei confronti di magistrati onorari (come di magistrati togati) che delinquono. Ma forse il caso esaminato dalle Sezioni unite sollecita una riflessione sulle modalità di nomina dei magistrati onorari e dei controlli che vengono eseguiti sul loro operato. Non è la prima volta, infatti, che quest'ultimo lasci a desiderare sul piano strettamente tecnico.

La seconda riguarda i dubbi che il lettore potrebbe prospettarsi, nel caso di specie, circa la disposta rimessione. Non pare, infatti, che la questione per la quale essa è intervenuta fosse tale da non poter essere decisa dalla sezione rimettente, tenuto conto di quanto emerge dalla stessa esposizione della sentenza.

In tal senso non milita solo il rilievo che un contrasto reale sulla questione devoluta appariva difficilmente configurabile (venendo così meno il presupposto della rimessione), quanto anche l'altra considerazione, di ordine non giuridico, ma parimenti non trascurabile, della problematicità, per la "struttura" e l'"organizzazione" delle Sezioni unite, di trattare ricorsi come quello qui rimesso (per un precedente analogo, si veda Sez. un., 21 giugno 2000 n. 17, in Foro it., 2000, II, c. 263).

Forse anche qui, in sede di riforma del processo penale, qualche meccanismo che ha dato segni di malfunzionamento nei rapporti tra sezioni semplici della Corte suprema e Sezioni unite andrebbe rivisto.

Infine, non guasterebbe, anche considerando quel che i Romani, creatori del diritto, pensavano degli iurisconsulti, una più approfondita riflessione, di ordine sia etico, sia psicologico, sia sociologico, sulla circostanza che in quasi tutte le vicende di "abuso del processo" presentatesi al banco giudiziario i protagonisti in negativo (intesi quali parti sostanziali) risultino essere studiosi o comunque esperti del diritto.