ISSN 2039-1676


17 gennaio 2012 |

Il tempo del reato, il reato nel tempo. La scrittura normativa delle coordinate cronologiche criminali (autorelazione sul volume)

G. Giappichelli editore, Torino, 2011, pp. XVI - 168

1. Interrogativi costanti e variabili risposte tracciano il percorso che il penalista  contemporaneo affronta nell'attraversare le interconnessioni strutturali tra il tempo ed il reato, e nell'osservare i distinguo che corrono tra la dimensione cronologica del fatto concreto e quella propria della fattispecie astratta. Il presente dei dibattiti giudiziari ed accademici impone allora di indagare la progettualità di una metamorfosi dogmatica del tempo penale, poggiata sul dualismo tra istante e durata, e guidata dal principio per cui, una volta acquisito nello spazio giuridico dell'astrazione penale, anche l'elemento cronologico del fatto storico è destinato ad essere ripensato in termini normativi, che lo ridescrivono, o meglio lo tipizzano.

Si volta dunque la prima pagina, in direzione del senso istantaneo del tempo, che è il "momento in cui è commesso l'illecito penale": di fronte sta la possibilità di rintracciare in un dettato normativo l'equivalenza tra "quando" dell'azione e "quando" della violazione del precetto penale. Così contornata la questione, non esitano ad entrare in gioco i lineamenti dell'art. 81 c.p., che scrive la regola base del tempo del reato col riconoscere al comma 1, c.p. la "generale" volontà normativa di cronometrare l'istante della commissione del reato nel momento in cui compare - si percepisce presente - una condotta umana che risponda ai dettami prescritti dal tipo.


2. Dappresso, si scorge un nuovo punto di partenza. L'aver fotografato il tempo giuridico in cui il reato deve intendersi commesso schiude difatti un duplice campo d'indagine, in cui inoltrarsi per osservare il prima ed il dopo rispettivamente segnati da questo momento commissivo. Si imbocca allora un itinerario che fa inizialmente tappa verso i cosiddetti "presupposti del reato", categoria che concettualmente rinvia ad una nozione di relazione temporale, identificativa cioè di un elemento che si ponga prima di un qualcosa di altro - esattamente, prima del tempus commissi delicti - avallando la separazione concettuale tra gli "elementi del fatto di reato" e gli "elementi del tempo del reato".

E' nel dar seguito al progetto che si arriva sull'altro versante del binomio temporale: se è la norma penale che guida alla ricognizione del momento commissivo dell'illecito penale, traducendolo nel tempo della condotta tipica, è ancora la stessa norma penale che misura il tempo del reato inteso come "durata della presenza della vicenda tipica", stigmatizzata nella specifica forma di manifestazione cronologica che si è venuta concretizzando. La norma penale non si sottrae difatti alla definizione giuridica pure di questo secondo significato del fattore cronologico, e risponde alla forte esigenza di precisazione della conclusione del reato col dare rilievo - accanto ed oltre alle diverse connotazioni modali in cui può trovare espressione uno stesso genere di fatto storico - anche al variabile spazio di tempo da questo occupato. Così, accanto a forme di manifestazione del reato modali - rappresentative di come il reato possa essere commesso, in "versione" commissiva ovvero commissiva mediante omissione, tentata ovvero consumata, monosoggettiva ovvero plurisoggettiva, basica ovvero circostanziata - si conoscono forme di manifestazione dell'illecito penale - tentata, consumata o permanente - cronologicamente significative, in quanto capaci di collocare variamente il momento in cui lo stesso debba considerarsi concluso.


3. L'art. 158, comma 1, c.p. si presta a specchio positivo di questo pensiero.

La recente riscrittura della decorrenza del termine della prescrizione ne ha difatti rinsaldato la consistenza di disciplina del tempo che scorre fuori del reato, o meglio dopo di esso. Precisamente: il computo, e la delimitazione, del periodo di efficacia della pretesa punitiva annunciata dal sistema nei confronti dell'illecito non può che reggersi sulla premessa irrinunciabile dell'avvenuto "esaurimento" del reato stesso. Evento che si data «dal giorno della consumazione» per il reato consumato, «dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole» per il reato tentato, «dal giorno in cui è cessata la permanenza» per il reato permanente. In breve, il (singolo) reato si intende completato a partire dalla conclusione della forma temporale in cui lo stesso si è materializzato.

Dopo aver affrontato la revisione critica della "natura permanente" del reato, e segnato la distanza tra lo spazio concettuale del reato "compiuto" e quello del reato "perfetto", si sfogliano dunque le conclusioni di un ragionamento che vuole la durata della permanenza capace di cronometrare una forma di manifestazione della tipicità cronologicamente significativa in senso penale. La premessa che le ha guidate, del resto, è stata che il fatto descritto in termini generali ed astratti nel modello normativo speciale - quello semplice consistente nell'ipotesi modale consumata - può o meno corrispondere ad una situazione che nella realtà empirica sia suscettibile di essere mantenuta per effetto di un volontario atteggiamento umano. Vale a dire, alla fine dei conti, che al modus di consumazione risultano alternativamente abbinabili due tempi: la forma cronologica consumata, che è destinata ad esaurirsi in un solo istante, rappresentando lo schema entro cui sussumere un avvenimento storico che non sia andato oltre il momento dell'integrazione di tutti e ciascuno dei fattori costitutivi della relativa fisionomia criminale; o la forma di manifestazione permanente, capace di assorbire l'insieme delle vicende in cui la tipicità (modale della consumazione) si spalma in un arco di durata senza per ciò perdere la sua essenza unitaria, garantita quest'ultima dall'accertata sussistenza di un unico contesto tipico offensivo.

4. La "complessità" dell'intento dichiarato, di riaffrontare con toni essenziali e piglio critico le argomentazioni relative al tempo criminale, si annoda ad una intrinseca ricchezza del concetto di "tempo" metabolizzato dalla cultura contemporanea, ove si lascia scorgere anche il distinto piano del reato (commesso) nel tempo.

L'ultimo snodo dell'approfondimento si spinge così, nella seconda parte, verso la ricognizione dell'ambito in cui produce effetti la retroattività favorevole della legge penale, assestandosi attorno all'idea che la portata del fenomeno successorio coinvolga ogni possibile ipotesi di interazione tra norma penale ed extrapenale che intervenga nella definizione degli elementi essenziali della vicenda tipica.

Si avvede allora ben presto come in questo stesso ambito, ove sta dettata la regola, trovi la sua sede la possibile "eccezione", il margine cioè in cui l'ordinamento perviene a disconoscere alle variazioni occorse in seno alla regolamentazione di taluni requisiti costitutivi del fatto l'altrimenti regolare capacità di generare la caducazione totale e definitiva (id est, retroattiva) del relativo pregresso rilievo criminale.

Tale margine si radica, unitario, nel comma 5 dell'art. 2 c.p., che sposta lontano dalla retroattività favorevole, delineata nei capoversi immediatamente precedenti, il destino diacronico delle leggi eccezionali o temporanee: il senso dell'eccezionalità delle une, difatti, sta tutto nella contingenza della disciplina apprestata, eletta a regolamentare un dato che l'ordinamento ha inteso assumere non come sua (tendenziale) costante strutturale, bensì come occasionale episodio, vivente in un limbo cronologico che rimane documentato, piuttosto che direttamente dal puro scorrere del tempo, dal persistere di certe, stabilite, condizioni; accanto, la temporaneità che espressamente qualifica la legge è da assumersi nel senso di durata che trova la chiusura del suo arco in una cadenza "certa" (e non anche "necessaria" per l'ordito e nello spirito dell'ordinamento, come è per la legge eccezionale), confinata da uno o più dati cronologici positivamente individuati, quindi la temporaneità assegnata da una norma giuridica a taluno degli elementi costitutivi della fattispecie tipica.

5. Da qua, la problematica si addensa attorno all'identificazione del "tempo" cui appartiene la singola legge temporanea/eccezionale, a sua volta parametro selettivo dei fatti che, in quel tempo commessi, cadranno nel dominio "immobile" della relativa disciplina. L'appendice dell'indagine ferma dunque a questo approdo: la progressiva estensione legislativa dei confini operativi della (c.d.) eccezione stabilita al comma 5 dell'art. 2 è da intendersi strumento per fotografare una volta e per tutte l'offesa tipica innescata da taluni fatti (di reato commessi), offesa che da lì in avanti rimarrà "presente" all'attenzione del sistema penale, salvo essere "rigestita" secondo un regime speciale destinato a fuoriuscire dalla ridefinizione normativa della durata e/o del contesto.

La gestione legislativa di questi elementi "flessibili" consente infatti, da un lato, di non rinnegare la soluzione derogatoria che vuole disapplicati i capoversi precedenti dell'art. 2, dall'altro, di rendere di per sé retroattiva la (consecutiva) legge temporanea od eccezionale, superando così l'ostacolo frapposto dal comma 4 a fronte del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Al momento di definire il contesto dell'eccezionalità, al momento di calcolare la durata della validità cronologica della norma, il legislatore sancisce invero un campo di vigenza transeunte che ben può avere gli "speciali" (rispetto al dettato generale dell'art. 11 disp. prel. c.c.) tratti genetici della retroattività favorevole: nell'ipotesi in cui la situazione eccezionale contemplata dalla sopravvenuta normativa penale si trovi descritta in termini tali da ricomprendere le medesime condizioni straordinarie poste a fondamento del dettato preesistente, chiarendosi allora come la norma sopravvenuta intenda essere la regola (retroattiva) dell'intera contingenza straordinaria, fin dal suo primo manifestarsi; nell'ipotesi in cui la legge temporanea c.d. successiva ridefinisca l'arco cronologico del tempus regit actum mantenendo fermo il termine iniziale e limitandosi a prorogare il termine finale, ovvero inglobando nella (nuova) durata temporanea anche il trascorso periodo.