23 gennaio 2012
Livelli minimi di assolvimento dell'obbligo motivazionale da parte del giudice e nullità dell'ordinanza cautelare
Tribunale di Napoli, ord. 2.12.2011, Pres. ed est. Lomonte
Pubblichiamo una articolata ordinanza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, la cui notizia ha destato un ampio dibattito giornalistico a livello nazionale (cfr. ad es. l'articolo su Repubblica Napoli del 3 gennaio 2012), in forza soprattutto, e presumibilmente, della «celebrità» del presunto capomafia interessato dal provvedimento. In realtà, come si evince dalla stessa motivazione dell'ordinanza, analogo provvedimento di annullamento era già stato adottato riguardo alla medesima ordinanza cautelare, relativamente ad altre e meno note persone soggette alle indagini. Il principio di diritto enunciato dal Tribunale, del resto, non implica una soluzione di continuità nella relativa giurisprudenza, e trova riferimenti di indiscussa pertinenza nella giurisprudenza di legittimità.
MISURE CAUTELARI PERSONALI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE A PENA DI NULLITÀ - Contenuti minimi dell'apparato motivazionale - Poteri integrativi del Tribunale del riesame - Limiti - Fattispecie.
L'espressa previsione di nullità dell'ordinanza non motivata di applicazione di misure cautelari personali non implica che sia precluso, al giudice procedente, di assolvere il compito motivazionale mediante l'integrale e letterale riproduzione della richiesta pervenuta dal pubblico ministero. Tuttavia, dovendo comunque risultare che il giudice abbia preso cognizione del contenuto delle ragioni dell'atto richiamato, ritenendole coerenti alla sua decisione, deve almeno riscontrarsi una sintetica enunciazione delle ragioni di adesione al ragionamento probatorio espresso nella richiesta. (Fattispecie nella quale, mancando l'indicata enunciazione, il Tribunale ha rilevato elementi sintomatici negativi circa il concreto apprezzamento delle risultanze da parte del giudice, tra i quali la riproduzione integrale del testo della domanda cautelare del pubblico ministero, senza darne atto e senza sostituzione dei riferimenti alla funzione dell'atto ed all'organo promanante: «la presente richiesta», «questo pubblico ministero», ed altri).
Riferimenti normativi: art. 292 c.p.p.
art. 309 c.p.p.