14 luglio 2015 |
Sull'annullamento dell'ordinanza cautelare priva dell'autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze di cautela
Nota a Trib. Napoli, Sez. XII - riesame, Collegio C, ord. 19 maggio 2015, Pres. est. Ianuario
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Abstract. Nel presente contributo si esamina una delle prime decisioni del tribunale del riesame di annullamento di un'ordinanza cautelare per il difetto di "autonoma valutazione" dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze di cautela e, dunque, per la violazione degli art. 292 e 309 c.p.p., come modificati dalla recente legge n. 47 del 2015. E' l'occasione per soffermarsi sul contenuto del provvedimento applicativo di una misura cautelare e sul giudizio di riesame, con particolare attenzione al potere del tribunale di integrazione della motivazione.
SOMMARIO: 1. Il provvedimento del tribunale. - 2. La nullità dell'ordinanza priva di motivazione e la sua integrazione da parte del tribunale. - 2.1. L'indirizzo giurisprudenziale che limita l'annullamento per difetto di motivazione ai soli casi di difetti formali. - 2.2. L'orientamento che sanziona con l'annullamento anche la mancanza di "autonoma motivazione". - 2.3. La riforma dell'art. 309 c.p.p. ed i limiti all'integrazione della motivazione. - 2.4. Il giudizio di riesame e la tutela del diritto di difesa come contraddittorio. - 3. I riflessi della novella sulla forma dell'ordinanza cautelare. - 4. Considerazioni conclusive.