ISSN 2039-1676


8 marzo 2012 |

Sulla integrazione del danneggiamento "informatico" in caso di cancellazione non irreversibile dei files

Cass. pen., sez. V, 18.11.2011, (dep. 5.3.2012), n. 8555, ric. Spina, Pres. Grassi, Rel. Bruno (il reato di cui all'art. 635-bis c.p. sussiste anche quando i files possono essere recuperati attraverso interventi tecnici specialistici)

Pubblichiamo una interessante decisione, che ha avuto qualche eco anche sulla stampa quotidiana, a proposito della qualificazione come danneggiamento «informatico» dell'intervento consistente nella cancellazione non irreversibile di files dall'altrui memoria di dati.

La Corte suprema ha precisato, in particolare, che il reato di danneggiamento di dati informatici previsto dall'art. 635-bis cod. pen. deve ritenersi integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer sono rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo, comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione dell'ambiente di lavoro. In applicazione di tale principio ha quindi ritenuto sussistente il reato nell'ipotesi in cui l'autore del medesimo aveva cancellato, mediante l'apposito comando e dunque senza determinare la definitiva rimozione dei dati, un rilevante numero di file, poi recuperati grazie all'intervento di un tecnico informatico specializzato.