ISSN 2039-1676


02 aprile 2012

Il GUP di Milano esclude la costituzione di parte civile del sindacato in un procedimento per omicidio colposo commesso con violazione della normativa antinfortunistica

Trib. Milano, Uff. G.i.p., ord. 14 febbraio 2012, Giud. Ghinetti

Massima e nota redazionale a cura di Marta Pelazza

 

INFORTUNI SUL LAVORO - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL SINDACATO - Inammissibilità

 

La legittimazione a costituirsi parte civile presuppone la lesione di una situazione giuridica soggettiva, quale un diritto soggettivo o altre situazioni di vantaggio (interessi legittimi, situazioni di fatto come il possesso, aspettative di diritto o comunque fondate su un legittimo affidamento); tra reato e danno subito vi deve essere un nesso di consequenzialità immediata e diretta, ex art. 1223 c.c., tale da legittimare la proposizione di una autonoma azione civile. Il sindacato non può, invece, far valere la concreta lesione di un proprio diritto soggettivo in conseguenza del reato di omicidio colposo commesso con violazione della normativa antinfortunistica, né un effettivo e concreto danno conseguenza immediata e diretta del reato: i valori e principi recepiti negli statuti, infatti, non configurano diritti soggettivi o interessi giuridicamente rilevanti in capo all'ente, non costituendo quel fascio di rapporti attivi e passivi, coercibili e direttamente tutelabili, che caratterizzano tali situazioni giuridiche soggettive; né le attività apprestate allo scopo di tutelare la generalità dei lavoratori valgono a trasformare tali interessi generici e diffusi in una concreta e specifica condizione giuridica soggettiva; né, infine, le spese per le attività preventive e di assistenza dei lavoratori costituiscono un danno patrimoniale quantificabile, qualificabile come conseguenza immediata e diretta del reato. L'azione ad adiuvandum del sindacato può del resto essere espletata nella forma appositamente prevista dagli artt. 91 ss. c.p.p.

Riferimenti normativi:

C.p.p. art. 74

 

C.p. art. 91

C.c. art. 1223

L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 1

 

NOTA REDAZIONALE: La sentenza pubblicata in allegato si pone dichiaratamente in contrasto con l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui deve ammettersi la costituzione di parte civile di enti che abbiano tra le proprie finalità statutarie la tutela delle posizioni giuridiche lese dal reato (in particolare, nel testo dell'ordinanza è citata Cass. 338835/2008, che, ammettendo la costituzione di parte civile di un Comune in un processo per violenza sessuale commessa nel proprio territorio, ha statuito che "quando l'interesse generico e diffuso alla tutela di un bene giuridico non sia astrattamente configurato, ma si concreta in una determinata realtà storica, diventando ragion d'essere e, perciò, elemento costitutivo di un sodalizio, è ammissibile la sua costituzione di parte civile, sempre che dal reato sia derivata una lesione di un diritto soggettivo inerente allo scopo specifico perseguito"). A partire dal 1993, con la sentenza Arienti (Cass. Pen., sez. IV, sentenza 16 luglio 1993, Arienti, in Giust. pen., 1994, II, p. 246), l'orientamento della Corte di legittimità è stato favorevole all'ammissione della costituzione di parte civile dei sindacati, nel caso in cui la persona offesa dal reato sia iscritta al sindacato e ove siano lesi interessi statutariamente tutelati da tali enti, detentori di un mandato a rappresentare i lavoratori per l'esercizio dei loro diritti (per lo più in procedimenti per omicidio o lesioni colpose commessi con violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma non solo: cfr. Cass. pen., sez. III, sent. 7 febbreaio 2008, n. 12738, avente ad oggetto una violenza sessuale commessa su una lavoratrice da un superiore gerarchico, e Cass. pen., sez. VI, sent. 8 marzo 2006, n. 31413, Riva, riguardante un caso di violenza privata commessa ai danni di alcuni lavoratori da parte di dirigenti di uno stabilimento produttivo. In quest'ultimo caso è stata ravvisata una lesione diretta nei confronti del sindacato anche perché il reato era stato commesso con "elusione di ogni dialettica" con i sindacati, in violazione della normativa vigente; uno degli elementi caratterizzanti le vittime del reato era, inoltre, proprio la loro appartenenza al sindacato).

Dall'ordinanza qui massimata non emerge se la persona offesa fosse o meno iscritta al sindacato. E' tuttavia opportuno segnalare che nel 2010 la Corte di Cassazione ha considerato legittima, in un procedimento per omicidio colposo commesso con violazione della disciplina antinfortunistica, la costituzione di parte civile di un sindacato al quale il lavoratore non era iscritto. In quell'occasione la Corte ha sottolineato che il diritto alla sicurezza sui luoghi di lavoro, "pur rilevando dal punto di vista della sua titolarità sul piano individuale, trova altresì idonea tutela attraverso gli strumenti della autonomia collettiva essendosi l'azione sindacale rivelata utilissimo strumento di prevenzione", e ha ravvisato una lesione direttamente subita dal sindacato, consistente in una "innegabile ripercussione sull'immagine e la reputazione delle organizzazioni sindacali" cagionata dal reato, tale da indurre nei lavoratori "un effetto di sostanziale sfiducia nelle associazioni di categoria e nella loro idoneità ad incidere con efficacia pratica in materia di sicurezza" (Cass. pen., sez. IV, 18 gennaio 2010 n. 22558, in Cass. pen. 2011, p. 1135, con nota di Pinelli e in Note Informative, 2010, n. 49, con nota di Pelazza).