ISSN 2039-1676


03 aprile 2012 |

Patteggiamento in un procedimento per omicidio colposo del lavoratore: per l'ente escluse confisca e misure interdittive

Trib. Milano,  Trib. Milano, Uff. G.i.p., sent. 14 febraio 2012, Esselunga S.p.A., Giud. Ghinetti

Pubblichiamo in allegato una recente sentenza di patteggiamento pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Milano nei confronti di un ente, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, oltre che di alcune persone fisiche.

Il caso riguarda un omicidio colposo commesso con violazione della normativa antinfortunistica. All'ente, riconosciuto responsabile ex artt. 5, 6 e 25 septies d.lgs. 231/2001, è stata applicata una sanzione pecuniaria - riconosciuta la riduzione ex art. 12 comma 1 lett. a) (l'ente ha ricavato un vantaggio minimo) e comma 2 lett. a) (risarcimento integrale del danno) - pari ad euro 223.000.

Non è stata disposta la confisca del profitto del reato, poiché si è ritenuto he le "somme ingenti" messe dall'ente a disposizione dei familiari della vittima ricoprissero interamente il profitto del reato (art. 19 d.lgs. 231: "Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del [...] profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato"). 

All'ente non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva.

Segnaliamo che, in questa stessa Rivista, è stata pubblicata altresì l'ordinanza con la quale, nel medesimo procedimento, il giudice ha escluso la costituzione di parte civile di un sindacato.