ISSN 2039-1676


03 aprile 2012

Ancora una pronuncia di merito sulla necessità  di autorizzazione preventiva per il ricorso all'agente "attrezzato per il suono"

Corte d'appello di Lecce, sent. 28 ottobre 2011, Est. Biondi

INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI - Conversazioni tra presenti - Registrazione e teletrasmissione ad opera di persona partecipe del colloquio - Condizioni per l'utilizzabilità

La captazione e la registrazione di una conversazione in tempo reale,  operata dalla polizia giudiziaria avvalendosi della collaborazione di uno dei partecipanti al colloquio, appositamente munito di un sistema microfonico occulto di trasmissione a distanza della conversazione medesima, costituisce una vera e propria intercettazione, che, se non previamente autorizzata dal giudice nelle forme corrispondenti, è radicalmente inutilizzabile per violazione degli artt. 267 e 271, comma 1, c.p.p.

La registrazione fonografica occultamente eseguita da uno degli interlocutori d'intesa con la polizia giudiziaria ed eventualmente con apparecchiature da questa fornite, non costituisce un «documento» utilizzabile ai fini di prova ai sensi dell'art. 234 c.p.p., ma rappresenta, piuttosto, la «documentazione di un'attività d'indagine». Poiché l'attività in questione, a differenza della registrazione effettuata per iniziativa di uno degli interlocutori ed al di fuori di un contesto procedimentalizzato, incide comunque sul diritto alla segretezza delle conversazioni e delle comunicazioni, tutelato dall'art. 15 Cost. (ed anche dall'art. 8 della Convenzione edu), è necessaria una preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria. Allo scopo non è necessario il ricorso alla procedura di cui agli artt. 266  e seguenti c.p.p., bastando un provvedimento motivato, costituito anche da un decreto del pubblico ministero, che rappresenta il «livello minimo di garanzia» a tutela dei diritti fondamentali.

Riferimenti normativi:  Costituzione: art. 2 e 15

                               Convenzione edu: art. 8

                               C.p.p.: artt. 191, 234, 266 segg.