4 aprile 2012 |
Le Sezioni unite sugli effetti della nomina di un terzo difensore in assenza di revoca espressa delle nomine precedenti
Cass., Sez. un., 15.12.2011 (dep. 30.03.2012), n. 12164, Pres. Lupo, Rel. Squassoni, ric. Di Cecca (salvo il caso della nomina per l'impugnazione, rimane senza effetto la designazione di un terzo difensore in difetto di revoca riguardo alle precedenti nomine fiduciarie)
Pubblichiamo la sentenza, depositata il 30 marzo scorso, con la quale le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno risolto il contrasto, sorto nella giurisprudenza di legittimità, a proposito degli effetti prodotti dalla nomina di un terzo difensore di fiducia, quando manchino disposizioni espresse circa la sorte delle due precedenti designazioni.
Le Corte ha stabilito che la nomina da parte dell'imputato del terzo difensore, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia, salvo che si tratti di nomina effettuata, ai sensi dell'art. 571 comma 3 cod. proc. pen., al fine della proposizione di un atto di impugnazione. In tale ultimo caso infatti, anche nella mancanza di una contraria indicazione dell'imputato, si determina la revoca dei precedenti difensori e si legittima quello officiato per ultimo ad assumere la difesa nel successivo grado di giudizio, in deroga a quanto previsto dall'art. 24 disp. att. cod. proc. pen.
Il Supremo Collegio ha precisato, in particolare, che i difensori originariamente officiati non possono ritenersi revocati implicitamente in ragione della concentrazione dell'attività difensiva in capo a quello nominato in eccedenza, giacché in tal modo si darebbe ingresso ad un improponibile comportamento concludente a formazione progressiva, o ad una sorta di postuma ratifica dell'operato del terzo difensore, la cui nomina era invece inefficace al momento del compimento dell'attività che si vuole presumere ratificata.
La Corte ha altresì chiarito, con riguardo al caso del successivo conferimento di mandato speciale ad impugnare al terzo difensore, che qualora uno di quelli precedentemente nominati già abbia proposto impugnazione, la stessa conserva validità, mentre quando entrambi i patroni originariamente incaricati abbiano proposto gravame, quello del legale nominato all'uopo in eccedenza rimane inefficace, in quanto la facoltà di impugnazione legittimamente esercitata dai primi difensori ha consumato quella del terzo.
Riferimenti normativi: c.p.p., artt. 96 e 571, comma 3;
disp. att. c.p.p., art. 24
Nota redazionale del 23 maggio 2012: La Corte di cassazione, con nota del 22 maggio 2012, ha comunicato che, a causa di un disguido tecnico, la sentenza de qua è stata resa pubblica in due versioni. La più risalente tra esse, tra l'altro inserita nel CED della Corte fino a ieri, è stata utilizzata per la pubblicazione nella nostra Rivista. E' stata però depositata in cancelleria, ed ha dunque valore ufficiale, una versione successiva, l'unica da prendere in considerazione ad ogni fine. Abbiamo quindi provveduto a sostituire il documento originariamente pubblicato con quello conforme all'esemplare depositato, che può essere scaricato, in versione PDF, cliccando sulla icona sottostante.
Si può cliccare qui, invece, per accedere al comunicato della Cassazione in data 22 maggio 2012.