ISSN 2039-1676


04 novembre 2010 |

Cass., Sez. I, camera di consiglio del 28 ottobre 2010, Pres. Silvestri, Rel. Iannelli, ric. Brunetti

Una nuova questione di legittimità  costituzionale in materia di retrodatazione dei termini massimi di custodia cautelare

La controversa disciplina in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare – nel caso delle cosiddette «contestazioni a catena» – torna all’attenzione della Corte costituzionale.
Com’è noto, il comma 3 dell’art. 297 cod. proc. pen. stabilisce che, quando viene emesso un provvedimento restrittivo per un fatto già contestato in precedenza con provvedimento di analoga natura, o per un fatto in rapporto di connessione qualificata con quello posto ad oggetto del provvedimento precedente, i termini devono considerarsi in corsa dalla data di esecuzione della prima ordinanza cautelare. La regola ha lo scopo di evitare che, attraverso contestazioni “diluite” nel tempo, la custodia preventiva possa essere artificiosamente protratta, in sostanziale violazione del diritto ad una durata predefinita e proporzionata alla gravità dei fatti addebitati. Per questa ragione, è stabilito che la retrodatazione non operi quando i fatti contestati da ultimo non potessero essere desunti dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per i reati di più remota contestazione. Nella stessa logica, per effetto di un intervento additivo della Corte costituzionale, è previsto che la retrodatazione operi anche nel caso di reati non connessi, quando risulti che gli elementi per l’adozione della nuova ordinanza fossero già desumibili dagli atti all’epoca di adozione del provvedimento più risalente (Corte cost., 3 novembre 2005, n. 408).
Tra i moltissimi problemi interpretativi posti dalla norma, è sorto quello relativo all’applicabilità della retrodatazione nel caso in cui la seconda ordinanza venga emessa quando già sia passata in giudicato, per il reato di contestazione più remota, una sentenza di condanna. La questione è stata a lungo controversa, dato che la soluzione negativa, probabilmente prevalente, era contrastata da un orientamento ispirato a criteri di maggior garanzia, favorevole alla retrodatazione anche nei casi in esame, non potendo influire le scansioni del giudizio di cognizione sul legame essenziale tra le contestazioni e sul «ritardo» nella maturazione del provvedimento più recente (ad esempio, Cass., Sez. VI, 4 ottobre 2007, n. 45306, Pierno, in C.E.D. Cass., n. 238232).
Le Sezioni unite, ad ogni modo, sono di recente intervenute a dirimere il contrasto, stabilendo che l’intervenuta maturazione del giudicato sui fatti di più remota contestazione, a monte dell'ordinanza concernente i nuovi addebiti, impedisce l’applicazione del meccanismo di retrodatazione delineato al comma 3 dell’art. 297 cod. proc. pen. (Cass., Sez. un., 23 aprile 2009, n. 20780, Iaccarino, ivi, n. 243322).
Ebbene, proprio a partire da questo assunto, la Prima sezione penale della stessa Cassazione, in esito alla camera di consiglio del 28 ottobre scorso,  ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma indicata, «nella parte in cui impedisce la retrodatazione della custodia cautelare in carcere nell’ipotesi in cui per i reati contestati con la prima ordinanza l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato prima dell’adozione della seconda ordinanza». Sarebbero violati, in particolare, gli artt. 3, 13 e 27, secondo comma, della Costituzione.

In allegato, copia informale del provvedimento, depositato il 26 novembre 2010.