ISSN 2039-1676


22 maggio 2012 |

Il caso "Lutsenko" davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo

Resoconto dell'udienza, Corte EDU, Sez. V, 17 aprile 2012, Lutsenko c. Ucraina

Pubblichiamo un breve resoconto dell'udienza tenutasi il 17 aprile 2012 davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, relativa al procedimento "Lutsenko c. Ucraina". La vicenda riguarda l'ex ministro dell'Interno e attuale leader dell'opposizione in Ucraina, detenuto dal dicembre 2010 per alcuni episodi di abuso di ufficio. Il ricorrente lamenta di essere vittima di repressione politica e chiede che la Corte riconosca la violazione dell'art. 5 Cedu (diritto alla libertà ed alla sicurezza) e la violazione dell'art. 18 Cedu (in materia di tassatività delle restrizioni dei diritti sanciti dalla Cedu), quest'ultima fino ad oggi pronunciata in un unico caso.

 

Il 17 aprile 2012, in pubblica udienza, la quinta sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo ha trattato il caso "Lutsenko c. Ucraina", che vede nel ruolo di ricorrente l'ex Ministro dell'Interno ucraino e leader del partito d'opposizione Narodna Samooborona. L'affare trae origine da un'inchiesta iniziata il 2 novembre 2010 relativamente ad alcuni episodi di abuso d'ufficio, da cui avrebbe tratto vantaggio l'autista del politico.

Nel comunicare la causa al Governo, nell'aprile 2011, la Corte ha chiesto alle parti alcuni chiarimenti circa le contestate violazioni dell'art. 5 Cedu. Nel fare ciò, ha prospettato anche l'ipotesi che l'arresto e la detenzione  del ricorrente possano essere stati disposti per ragioni diverse da quelle permesse dal suddetto articolo, segnatamente in ragione del ruolo politico dell'interessato, e quindi in violazione dell'art. 18 Cedu. Se tale violazione venisse accertata, si tratterebbe solo della seconda volta nella storia della Cedu (l'unico precedente è Gusinskiy c. Russia, sent. 19 maggio 2004).

Nel ricorso, presentato il 21 gennaio 2011, si lamenta innanzitutto la violazione dell'art. 5 § 1 lett. b) e c) Cedu, perché l'arresto del ricorrente, avvenuto domenica 26 dicembre 2010 sarebbe stato irregolare ed arbitrario.

Inoltre l'avvocato ne sarebbe venuto a conoscenza solo dal figlio, e non ne avrebbe conosciuto neanche le ragioni, con conseguente violazione dell'art. 5§2 Cedu. Infatti tale arresto sarebbe stato effettuato non nel quadro del procedimento di cui essi erano a conoscenza, ma in relazione ad un altro iniziato solo due giorni prima e riunito al primo, in conformità alla legge ucraina, solo successivamente.

Il ricorrente lamenta anche violazione dell'art. 5 §3 e 6 § 1, 2 e 3 lett. a) e b) Cedu poiché il 27 dicembre 2010 si sarebbe tenuta un'udienza di cui l'avvocato sarebbe stato informato solo venti minuti prima, senza possibilità di predisporre un'adeguata difesa, e sarebbe venuto a conoscenza dell'oggetto dell'udienza solo nel corso della stessa. Per di più, in quell'occasione si sarebbe discusso non dell'arresto, ma della richiesta di detenzione preventiva avanzata dalla procura a causa dell'atteggiamento non collaborativo dell'indagato e del rischio che egli potesse esercitare pressioni sui testimoni.

Secondo lo Stato resistente, il ricorrente avrebbe mancato ai suoi doveri di diligenza nella consultazione del fascicolo e di collaborazione con l'autorità giudiziaria, non essendosi presentato davanti ai magistrati, avendo rifiutato di rispondere ad alcune domande da essi poste, e non ammettendo la propria colpevolezza; altra, e più pregnante, ragione, che avrebbe giustificato la restrizione della libertà, sarebbe che il ricorrente avrebbe potuto compromettere l'esito del procedimento. Tale timore sarebbe stato dovuto al fatto che egli avrebbe, pochi giorni dopo aver preso visione del fascicolo relativo al primo procedimento, organizzato una conferenza stampa in cui faceva il nome di alcuni testimoni, nonché commenti su di essi.

Il ricorrente afferma, invece, che la consultazione del fascicolo, il contraddittorio con l'accusa e la non autoincriminazione sono diritti dell'indagato previsti dalla Costituzione, e che nessun testimone avrebbe accusato pressioni da parte del ricorrente, mentre al contrario alcuni avrebbero ritrattato la propria deposizione sostenendo di averne subite dagli organi dell'accusa. Sostiene poi che la cauzione, al pagamento della quale avrebbe potuto essere subordinata la sua libertà, e che sarebbe stata offerta da un gruppo di parlamentari della sua fazione per un ammontare di 100.000 euro, sarebbe stata sufficiente a soddisfare le esigenze cautelari, giacché egli non avrebbe mai mostrato l'intenzione di lasciare il territorio dello Stato, né si sarebbe potuto ritenere che rappresentasse un pericolo per la società. Infine, essendo cessato da ogni incarico al momento dell'arresto, non avrebbe potuto commettere reati della stessa specie.

L'Agente del Governo, premesso che il ricorso per violazione dell'art. 5 Cedu, in relazione all'arresto, sarebbe irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, afferma che, in ogni caso, l'arresto effettuato nel quadro del secondo procedimento sarebbe stato giustificato dal ragionevole sospetto della commissione di delitti e suffragato da chiare indicazioni fornite agli inquirenti da persone coinvolte nella vicenda, ricadendo pertanto nella previsione dell'art. 5 §1  lettera c) Cedu. Di questo sarebbe stato però inutile discutere all'udienza del 27 dicembre, dal momento che si stava già procedendo all'applicazione della misura detentiva. Nega pertanto che il ricorrente sia stato privato della libertà per ragioni non ammesse dalla Cedu, e quindi in violazione dell'art. 18.  Tale violazione, infatti, non comparirebbe nemmeno nel ricorso, ma solo nella successiva richiesta di trattazione prioritaria. La doglianza del ricorrente sarebbe dunque generica, da "vittima potenziale", e ciò impedirebbe alla Corte di esprimersi in proposito. Inoltre, a tutto concedere, ricadrebbe sul ricorrente l'onere di provare che il procedimento è stato intentato per impedire la sua partecipazione alla vita politica, giacché l'essere un uomo politico non esenta ipso facto dall'essere sottoposto a procedimento penale, come riconosciuto dalla stessa Corte europea nella sentenza del 31 maggio 2011, Khodorkovskiy c. Russia.

Il ricorrente conclude invece che la motivazione dell'arresto e della detenzione sarebbe evidentemente politica: si sarebbe voluto, in tal modo, fermare un uomo che, primo civile a rivestire la carica di Ministro dell'Interno nella storia repubblicana, si era impegnato per la legalità e la demilitarizzazione della polizia, promuovendo un elevato numero d'inchieste sui vertici di questa.

Oggi, dopo un anno e quattro mesi di detenzione, di cui buona parte trascorsa in isolamento e con notevoli restrizioni al diritto di visita, il ricorrente, condannato in primo grado, attende che la sua posizione sia definita dalla Corte d'appello. L'udienza davanti a questa sarà, però, probabilmente rinviata per le gravi condizioni di salute in cui versa il ricorrente, anche a causa delle condizioni in cui è detenuto.

Nel frattempo i media diffondono immagini che lo ritraggono dietro le sbarre e che danneggiano la sua reputazione e credibilità di uomo politico, tant'è che molti dei deputati eletti nelle fila del suo partito hanno smesso di stare all'opposizione in seguito al suo arresto.

Si attende dunque con impazienza la pronuncia della sentenza, che potrebbe non solo rappresentare un importante precedente per l'applicazione dell'art. 18 Cedu, ma anche incidere sugli equilibri di una regione dell'Europa in cui la tensione, sotto il profilo istituzionale, rimane molto alta.

Per ulteriori approfondimenti si vedano:

- la comunicazione della causa al governo (in inglese) disponibile sul sito della Corte:                                                              (http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=884647&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649)

- la registrazione dell'udienza (in francese) disponibile sul sito della Corte: (http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Header/Press/Multimedia/Webcasts+of+public+hearings/webcastFR_media?id=20120417-1&lang=fr&flow=high)