ISSN 2039-1676


05 dicembre 2010 |

Legge 4 novembre 2010 n. 201

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno (modifica degli artt. 544 bis e 544 ter c.p.)

 
Con questa legge il nostro Paese ratifica, con enorme ritardo, la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo ben 23 anni fa (il 13 novembre 1987).
 
Per quanto riguarda le disposizioni penali, l’art. 3 inasprisce il trattamento sanzionatorio dei due principali delitti contro il sentimento per gli animali, introdotti nel codice penale dalla legge n. 189 del 2004: l’uccisione e il maltrattamento di animali.
 
La pena per il delitto di uccisione di animali (art. 544 bis c.p.), viene elevata tanto nel minimo quanto nel massimo: in luogo della reclusione da tre a diciotto mesi è ora comminata la reclusione da quattro mesi a due anni.
 
Quanto al delitto di maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.), viene elevato il massimo edittale della pena della reclusione – non più pari ad un anno, bensì a diciotto mesi – e viene al contempo elevata, nel minimo e nel massimo, la pena alternativa della multa – non più da 3.000 a 15.000 euro, bensì da 5.000 a 30.000 euro.
 
L’art. 4 introduce (non già nel codice penale, ma nella legge n. 201 del 2010) il nuovo delitto di traffico illecito di animali da compagnia, punito con le pene congiunte della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 3.000 a 15.000 euro (è prevista una circostanza aggravante per l’ipotesi in cui gli animali oggetto del traffico illecito abbiano un’età accertata inferiore a dodici settimane oppure provengano da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili; sono altresì previste la confisca obbligatoria dell’animale e, quali pene accessorie, la sospensione o, in caso di recidiva, l’interdizione dall’esercizio dell’attività di trasporto, commercio o allevamento degli animali).
 
L’art. 5, infine, configura quale nuovo illecito amministrativo, che trova applicazione in via residuale (salvo cioè che il fatto non costituisca reato), l’introduzione illecita di animali da compagnia.