ISSN 2039-1676


03 novembre 2010

Trib. Milano, 3.11.2010 (sent.), GUP D'Arcangelo

Abrogatio sine abolitione del reato presupposto di falsità  nelle relazioni o comunicazioni alle società  di revisione: l'ente non risponde

RESPONSABILITA' DEGLI ENTI – ABROGATIO SINE ABOLITIONE DEL REATO PRESUPPOSTO – Configurabilità della responsabilità dell'ente ai sensi della norma incriminatrice successiva - Esclusione
 
Deve escludersi la responsabilità dell'ente nel caso in cui venga abrogata la norma incriminatrice del reato presupposto, a nulla rilevando che si tratti di una abrogatio sine abolitione, dovuta alla contestuale introduzione di una nuova fattispecie (nella specie, la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale di cui all'art. 27 D.Lgs. 27.1.2010 n. 39) in rapporto di continuità normativa con quella abrogata (nella specie, la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione di cui all'art. 2624 c.c., richiamata quale reato presupposto dall'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001). La soluzione assolutoria è imposta dalla natura tassativa dell'elencazione dei reati presupposto, natura che verrebbe frustrata qualora la responsabilità fosse fatta derivare da una norma incriminatrice diversa da quella espressamente richiamata nel D.Lgs. 231/2001, ancorché in rapporto di successione normativa con essa. 
 
Riferimenti normativi:
D.Lgs. 231/2001 art. 3
 
D.Lgs. 231/2001 art. 25 ter lett. g
 
C.c. art. 2624
                                 
D.Lgs. 39/2010 art. 27