27 settembre 2012
Il Tribunale di Milano in materia di reati tributari e consolidato fiscale
Trib. Milano, Uff. GIP, ord. 5 giugno 2012, Giud. Marchiondelli
REATI FISCALI - Soggettività giuridica del c.d. consolidato fiscale
Il consolidato fiscale non dà luogo, sotto il profilo giuridico, ad un autonomo soggetto d'imposta: ciascuna società partecipante al consolidato fiscale compila, invero, la propria dichiarazione dei redditi individuale e comunica i dati alla consolidante. La società consolidante, a sua volta, predispone la dichiarazione del reddito complessivo delle società partecipanti al consolidato, mediante la somma algebrica dei singoli redditi, e presenta la relativa dichiarazione. Il "consolidato fiscale" non ha, dunque, una soggettività tributaria autonoma rispetto alle società che vi partecipano, né esprime una autonoma capacità contributiva.
Riferimenti normativi: 121, comma 1, lettera a) d.p.r. n. 917/1986 - 122 TUIR (D.P.R. del 22 Dicembre 1986 n. 917).
REATI FISCALI - Competenza per territorio per la del c.d. consolidato fiscale
La molteplicità dei domicili fiscali delle società coinvolte nel consolidato fiscale e la insistenza di un domicilio fiscale unitario del consolidato preclude la applicazione dell'art. 18, comma secondo, D.Lgs. 74/2000 nelle ipotesi di delitti fiscali commessi nella dichiarazione. Laddove la regola del domicilio fiscale non sia applicabile, venendo in rilievo una pluralità di domicili fiscali, deve farsi ricorso al criterio generale del luogo di accertamento del reato, dettato dal primo comma dell'art. 18 D.Lgs. 74/2000.
Riferimenti normativi: 18 D.Lgs. 74/2000.