ISSN 2039-1676


14 novembre 2012

Richiesta difensiva di incidente probatorio e doveri di esibizione del pubblico ministero riguardo agli atti necessari per la decisione giudiziale

Tribunale di Latina, Ufficio g.i.p., 17 ottobre 2012, est. De Robbio

PROVA PENALE - INCIDENTE PROBATORIO - Necessità che la parte richiedente documenti la ricorrenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda - Sussistenza - Richiesta difensiva - Dovere del pubblico ministero di esibire, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, gli atti necessari a valutare la richiesta - Insussistenza - Conseguente insufficienza della documentazione a supporto della richiesta difensiva - Non accoglibilità della richiesta stessa

 

L'ammissibilità ed il fondamento della richiesta di incidente probatorio rivolta al giudice per le indagini preliminari devono essere oggetto di un apprezzamento condotto in base agli atti prodotti dalla parte richiedente. La richiesta non è accoglibile quando tali atti non documentino in forma adeguata la ricorrenza, nel caso di specie,  dei presupposti fissati dalla legge per la celebrazione dell'incidente probatorio, e non pongano il giudice nella condizione di individuare con esattezza l'oggetto della prova sollecitata dalla parte.

Fuori dal caso previsto dal comma 2-bis dell'art. 392 c.p.p., il pubblico ministero, a fronte della richiesta di incidente probatorio avanzata dalla difesa dell'indagato, non ha alcun dovere di esibizione degli atti dell'indagine preliminare, anche quando, dal suo atteggiamento negativo, discenda l'inammissibilità o, comunque, la non accoglibilità della domanda difensiva per l'insufficiente documentazione dei relativi presupposti (fattispecie relativa a richiesta di perizia, in regime di incidente probatorio, formulata essenzialmente in base a notizie di stampa circa la pendenza di un procedimento, in fase di indagini preliminari, per reati fallimentari a carico del richiedente).

 

Rif. normativi: artt. 391 segg. c.p.p.