ISSN 2039-1676


01 febbraio 2013

Le Sezioni unite sul trattamento sanzionatorio della mancata corresponsione dell'assegno dovuto dal coniuge divorziato

Cass., Sez. un., 31 gennaio 2013, Pres. Lupo,  Rel. Ippolito, ric. Sorrentino (informazione provvisoria)

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito all'udienza pubblica del 31 gennaio 2013, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione: « se il generico rinvio, quoad poenam, all'art. 570 cod. pen. effettuato dall'art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, debba intendersi riferito alle pene previste dal comma primo oppure a quelle indicate nel comma secondo della disposizione codicistica ».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa, al quesito è stata data la seguente soluzione: « Prima alternativa ».

Ricordiamo che l'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970, la quale provvede alla «Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio», sanziona il coniuge divorziato che si sottragga all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma dei precedenti art. 5 e 6 della stessa legge. Si tratta, rispettivamente, dell'assegno stabilito dal tribunale in favore dell'altro coniuge, quando ne ricorrano le condizioni, e del contributo che riguarda il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli nati o adottati nell'ambito del matrimonio sciolto, Il citato art. 12-sexies stabilisce semplicemente che «si applicano le pene previste dall'art. 570 del codice penale».

Tale ultima norma, che sanziona la violazione degli obblighi di assistenza familiare, commina, al primo comma, la pena della reclusione fino ad un anno in alternativa alla pena della multa. Tuttavia, al secondo comma, per le condotte in esso specificamente previste (malversazione o dilapidazione di beni, mancata assicurazione dei mezzi di sussistenza), è prescritto che le pene indicate si applichino congiuntamente.

Le Sezioni unite hanno stabilito, come si è visto, che per l'assegno dovuto dal coniuge divorziato le pene devono considerarsi alternative.

La deliberazione è stata assunta sulle difformi conclusioni del Procuratore generale.

La motivazione del provvedimento sarà pubblicata dopo il deposito della relativa sentenza. (G.L.)