ISSN 2039-1676


07 giugno 2013 |

Le Sezioni unite sulla pena applicabile alla violazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile

Cass., Sez. un. pen., 31.1.2013 (dep. 31.5.2013),  n. 23866, Pres. Lupo, Rel. Ippolito, ric. S.A. (il generico rinvio quoad poenam all'art. 570 c.p., contenuto nell'art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970 n. 898, in tema di violazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di divorzio, deve intendersi riferito alla pena indicata nel primo comma della disposizione del codice penale)

 

1. Le Sezioni unite decidono una questione di non particolare complessità, ma che era stata segnalata come potenzialmente foriera di contrasto dalla sezione rimettente, rifiutatasi, da un lato, di seguire il consolidato orientamento secondo cui il rinvio contenuto nell'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 all'art. 570 c.p. dovrebbe intendersi riferito alla pena stabilita nel secondo comma di tale articolo, e, dall'altro, di dare luogo direttamente ad un contrasto interpretativo.

Per una migliore intelligenza della questione, va ricordato che l'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970, in tema di «Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio» (introdotto dalla l. n. 74 del 1986) sanziona il coniuge divorziato che si sottragga all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma dei precedenti art. 5 e 6 della legge. Si tratta, rispettivamente, dell'assegno stabilito dal tribunale in favore dell'altro coniuge, quando ne ricorrano le condizioni, e del contributo che riguarda il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli nati o adottati nell'ambito del matrimonio sciolto.

La citata disposizione disegna, nella parte precettiva, un'ipotesi criminosa del tutto autonoma rispetto a quella prevista dall'art. 570 c.p., in quanto individua un reato omissivo proprio che, consistendo nell'inosservanza dell'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della legge, integra violazione di uno specifico provvedimento del giudice; mentre l'art. 570 c.p. ha un ambito di applicazione ben più ampio, riguardando la violazione dell'obbligo di non far mancare al coniuge e ai figli i mezzi di sussistenza, «ossia ciò che è indispensabile a farli vivere», come ricorda la sentenza.

Ora, l'art. 12-sexies stabilisce genericamente che «si applicano le pene previste dall'art. 570 del codice penale», senza specificare se si tratti delle pene previste dal primo comma, il quale sanziona la violazione degli obblighi di assistenza familiare con la pena della reclusione fino a un anno in alternativa alla pena della multa, o di quelle contemplate nel secondo comma che, per le condotte in esso specificamente previste (malversazione o dilapidazione di beni, mancata assicurazione dei mezzi di sussistenza), impone l'applicazione congiunta delle pene indicate.

Il caso esaminato dal Supremo Collegio riguardava un soggetto che, non avendo versato al coniuge l'assegno mensile disposto dal tribunale per effetto di sentenza di divorzio, era stato condannato dalla Corte di merito a pena congiunta della multa e della reclusione, a norma dell'art. 570, cpv., c.p., in ossequio a risalente e consolidata giurisprudenza di legittimità.

Proposto ricorso affidato ad unica censura, articolata sotto diversi angoli visuali, la sezione assegnataria del ricorso, con ordinanza 27 settembre 2012 n. 44505, ha ritenuto di investire della questione interpretativa, lucidamente proposta nel motivo di impugnazione, le Sezioni unite.

 

2. E le Sezioni unite, pur con qualche ridondanza, ne recepiscono sostanzialmente gli argomenti, ripercorrendo la "storia" dell'interpretazione dell'art. 12-sexies.

Anzitutto, esse sottolineano come, nel momento in cui questa disposizione fu introdotta nell'ordinamento, la giurisprudenza pressoché unanime configurava la fattispecie di cui all'art. 570, comma secondo, c.p. come ipotesi aggravata del reato-base previsto dal comma primo (Cass. sez. VI, 23 novembre 1984, n. 1844/1985, in C.e.d. Cass., n. 168024; sez. I, 7 ottobre 1977, n. 337/1978, ivi, n. 137596; sez. VI, 7 maggio 1973, n. 6232, ivi, n. 124928; sez. VI, 22 novembre 1972, n. 256/1973, ivi, n. 122946; sez. VI, 14 marzo 1970, n. 654, ivi, n. 114965); sicché appariva plausibile, in un simile contesto, un'interpretazione che, anche per l'assenza di elementi inequivocabili di segno opposto desumibili dai lavori preparatori, attribuisse al legislatore dell'epoca l'intento di riferirsi, con il generico rinvio di cui all'art. 12-sexies, al "diritto vivente", cioè alla giurisprudenza che aveva ricostruito l'ipotesi di reato di cui all'art. 570 c.p. in termini unitari: e questo non poteva non comportare, come conseguenza, che il riferimento contenuto nella nuova disposizione fosse alla pena comminata per il reato, non a quella prevista per le aggravanti.

Peraltro, va notato come, nel lungo periodo intercorrente tra la legge istitutiva del divorzio (1 dicembre 1970, n. 898) e le modificazioni introdotte nel 1987, l'assenza di una specifica previsione che punisse la violazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno non aveva impedito che qualche pronuncia della Corte di cassazione dilatasse la portata applicativa dell'art. 570 c.p. fino a comprendervi anche tale violazione (Cass., sez. VI, 19 febbraio 1981, n. 5933, in Cass. pen., 1982, p. 1179): il che aveva determinato un contrasto interpretativo con decisioni che avevano ritenuto di non poter ampliare la portata precettiva della norma del codice (Cass., sez. VI, 23 novembre 1983, n. 947/1984, in C.e.d. Cass., n. 162466), donde la necessità di un intervento delle Sezioni unite che avevano escluso tale possibilità (Sez. un., 26 gennaio 1985, n. 3038, in Foro it., 1985, II, c. 537, con nota di Quadri).

Intervenuta due anni più tardi la legge a prevedere un'espressa figura di reato, e dato atto, come scrivono le Sezioni unite, che «la previsione non pose nell'immediato problemi di individuazione delle pene da applicare», per le ragioni più sopra esposte, resta da constatare che, sempre secondo le Sezioni unite,  «divenuta cogente la necessità di individuare con precisione la pena richiamata dall'art. 12-sexies quando è emersa l'insostenibilità della concezione unitaria dell'art. 570 c.p. e si è affermato, sia in dottrina, sia in giurisprudenza (...) che tale articolo delinea autonomi titoli di reato», si è innescata una lunga sequela di decisioni graniticamente attestate su di una innovativa ed inaccettabile interpretazione rigorista della disposizione.

L'esigenza di misurare la portata del rinvio sul dissolversi della concezione unitaria dell'art. 570 c.p., come si preciserà tra poco, è peraltro risalente. Va ricordato che la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi su una questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies nella parte in cui appariva indeterminata circa la sanzione penale da applicare alla violazione da esso introdotta, l'aveva dichiarata inammissibile, sul rilievo che non di indeterminatezza si trattava, bensì di un normale caso di dubbio interpretativo, che andava risolto dal giudice ordinario (sentenza 31 luglio 1989,  n. 472). Sembra dubbio, allora, che la virata rigorista della Corte suprema sia tanto strettamente connessa al frantumarsi di una concezione unitaria dell'art. 570 c.p., dato che, a quanto risulta dall'archivio del centro elettronico di documentazione, tale concezione risulta messa in discussione solo verso la metà degli anni '90, prendendo corpo negli anni successivi (tra le prime, Cass., sez. VI, 11 febbraio 1998, n. 2681, in C.e.d. Cass., n. 210371; sez. VI, 19 novembre 1997, n. 14/1998, ivi, n. 210050; sez. VI, 23 settembre 1995, n. 10154, ivi, n. 202976).

Prima del 1996, tuttavia, non risultano memorizzate sentenze che abbiano deciso sul tema della sanzione applicabile al reato di cui all'art. 12-sexies: la prima parrebbe Cass., sez. VI, 31 ottobre 1996, n. 1071/1997, ivi, n. 206782, che giustifica la scelta dell'opzione interpretativa più severa quoad poenam con la circostanza che si tratterebbe di violazione di obbligo di natura economica e non di assistenza morale: come se l'art. 570 c.p., al primo comma, fosse circoscritto alla tutela penale di obblighi di natura esclusivamente morale.

Su questo equivoco si crea, e poi persiste e si consolida, in modo vischioso, una giurisprudenza che ripete uno stereotipo fino ai primi del 2013 (per implicito, Cass., sez. VI, 8 gennaio 2013, n. 1745, ivi, 254223), e cioè fino a data successiva di alcuni mesi a quella dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni unite).

 

3. La sentenza in commento fa giustizia del fragile impianto motivazionale sul quale si regge l'orientamento delle sezioni semplici, con un ampio excursus sistematico che al clou può sintetizzarsi nei seguenti termini: l'ambito circoscritto della nozione dei mezzi di sussistenza (che implica l'esistenza dello stato di bisogno nel soggetto passivo), rispetto a quella di mantenimento (che da esso prescinde), non consente di considerare la violazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno di divorzio affine alla condotta di danno, come delineata nel comma secondo dell'art. 570 c.p. e impone, quindi, di ritenere che il rinvio quoad poenam dell'art. 12-sexies legge n. 848 del 1970 sia da riferire alle pene indicate nel primo comma dello stesso art. 570 c.p.

Alquanto sfocato, invece, è il rilievo secondo il quale questa conclusione non comporterebbe alcuna sostanziale attenuazione della tutela repressiva, posto che, essendo rimessa al giudice la scelta della pena da infliggere in concreto, i casi gravi possono essere puniti con pena detentiva: è, infatti, evidente che altro è la pena congiunta, altro quella esclusivamente detentiva e che quindi una attenuazione del trattamento punitivo è in re ipsa.

Se questa soluzione non può non condividersi, perché ricostruisce in termini corretti la ratio della diversità di disciplina tra le due disposizioni più volte ricordate ed evita conclusioni palesemente irrazionali e disparità di trattamento, va anche osservato che, al di là di essa, forse sarebbe bastata (o comunque sarebbe stata significativa) l'evocazione del solo profilo formale della questione, così come risultante, all'indomani della sentenza n. 472 del 1989 della Corte costituzionale.

In altri termini, la mancata declaratoria di incostituzionalità in favore di una scelta non caducatoria, da parte del giudice delle leggi, non avrebbe mai potuto condurre, in sede di interpretazione, a una conclusione palesemente contra reum. E la soluzione di maggior rigore operata dalla giurisprudenza difficilmente sarebbe passata indenne a un vaglio rinnovato di costituzionalità, in nulla rilevando che la stessa Corte di cassazione, ad hoc sollecitata, avesse rifiutato di investirne la Consulta (Cass., sez. VI, 24 novembre 1999, n. 338/2000, in C.e.d. Cass., n. 216830).

Non va, infatti, dimenticato che è canone interpretativo quello per cui, tra più soluzioni possibili, va sempre privilegiata la più favorevole al reo: della regola in dubio pro reo è corollario, ad esempio, l'interpretazione del diritto sostanziale in senso meno pregiudizievole al reo nel caso di incertezza della data del commesso reato ai fini dell'applicazione di cause di estinzione della pena o del reato. E, analogamente, anche il dubbio interpretativo che qui residuava a una sentenza della Corte costituzionale non si sarebbe potuto sciogliere con una soluzione in malam partem.

 

4. Da ultimo, e obiter, le Sezioni unite affermano, in linea con l'insegnamento della Corte costituzionale (Corte cost., 17 luglio 1995, n. 325; 23 aprile 1997, n. 209; 29 settembre 1999, n. 423), la procedibilità ex officio del delitto previsto dall'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970, sul rilievo che il rinvio in esso previsto all'art. 570 c.p. è riferito esclusivamente al trattamento sanzionatorio e non anche al comma terzo di tale articolo, che prevede, di norma, la perseguibilità a querela della persona offesa.

Questione irrilevante nel caso di specie, avendo la persona offesa proposto querela; ma soluzione comunque opinabile, essendosi osservato, nell'ordinanza di rimessione - e non essendo stata, sul punto, data alcuna risposta nella sentenza - che «la giurisprudenza costituzionale in materia aveva sì sostanzialmente avallato l'interpretazione in base alla quale il rinvio all'art. 570 c.p., operato dall'art. 12-sexies, doveva essere esclusivamente riferito alle sanzioni previste per quel reato, senza comprendere la procedibilità a querela della persona offesa, [...] ma non aveva mancato di sottolineare "la radice comune" delle due discipline (quella dettata dall'art. 570 e quella fissata dall'art. 12-sexies), "volte a garantire, rafforzandola con l'assistenza della pena, l'osservanza di obblighi che traggono origine, attuale o pregressa, da un rapporto familiare fondato sul matrimonio"».