ISSN 2039-1676


09 aprile 2013 |

Le Sezioni unite sulla sentenza di appello priva di firma del presidente

Cass., Sez. un., 20.12.2012 (dep. 29.3.2013), n. 14978, Pres. Lupo, Rel. Fiale (il provvedimento collegiale firmato dal giudice estensore ma non anche dal presidente è viziato da nullità relativa, la cui tempestiva deduzione ne comporta l'annullamento senza rinvio, con contestuale restituzione degli atti al giudice a quo affinché si provveda alla redazione di nuovo provvedimento, munito delle sottoscrizioni prescritte)

1. Con una sentenza depositata lo scorso 29 marzo, le Sezioni unite hanno reso note le motivazioni di una decisione assunta all'udienza del 20 dicembre 2012, della quale tempestiva comunicazione avevamo dato in questa Rivista.

Si trattava di stabilire se la sentenza di appello mancante della sola firma del Presidente, non legittimamente impedito ad apporla, fosse inficiata da mera irregolarità o da vizio più grave.

Le Sezioni unite optarono per la soluzione della nullità relativa: in quella circostanza, nel dare notizia della decisione, assunta su difformi conclusioni del Procuratore generale, si diede sinteticamente atto dei tre indirizzi interpretativi che sostanzialmente dominavano il panorama giurisprudenziale di legittimità.

 

2. Oggi sappiamo perché le Sezioni unite hanno ritenuto di non poter aderire né all'ipotesi della mera irregolarità, né a quella della nullità assoluta, né a un'isolata pronuncia che aveva  configurato un'ipotesi di inesistenza della sen­tenza (ma in quel caso si era precisato, con riferimento alla pronuncia di un pretore, che l'inesistenza riguardava solo la sentenza-documento e che pertanto, a seguito dell'annullamento, si sarebbe dovuto procedere alla riproduzione della sentenza completa di motivazione - risultando immune da ogni vizio il dispositivo già pronunciato - con la sottoscrizione del giudice che l'aveva pronunciata).

Ma prima ancora di passare rapidamente in rassegna l'iter seguito dal massimo consesso, preme rilevare che la ratio della decisione è estensibile - come la stessa sentenza sottolinea in più di un passaggio - a qualsiasi tipo di provvedimento collegiale (indifferentemente ordinanza o sentenza), sottoscritto dall'estensore e non dal presidente del collegio "senza che vi sia alcuna indicazione di impedimento sopravvenuto all'apposizione della sottoscrizione".

Ecco perché il principio formulato in epigrafe si presenta in termini più ampi di quelli cui è riferibile l'effettiva fattispecie esaminata dalla Corte e poi condensati dalla pronuncia in termini limitati al caso deciso ("la sentenza di appello mancante della sottoscrizione del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e firmata dal solo giudice estensore, configura una nullità relativa che comporta l'annullamento senza rinvio e la restituzione degli atti affinché si provveda alla sanatoria mediante nuova redazione della sentenza-documento").

 

3. Secondo le Sezioni unite, non può essere accolta la tesi della mera irregolarità, suscettibile di rimedio mediante il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale.

Vi osterebbero gli artt. 546 e 547 c.p.p. che, nella loro lettura coordinata, dispongono in modo inequivocabile che la mancanza della sottoscrizione del giudice, sia esso monocratico o collegiale, è sanzionata dalla nullità. L'unico rilievo della distinzione tra giudice collegiale o monocratico risiederebbe nel fatto che, nel caso di provvedimento collegiale, è espressamente previsto un rimedio nell'eventualità che il presidente dell'organo non possa sottoscrivere per morte o altro impedimento (del quale ovviamente si dia atto nel documento): vi supplisce il componente più anziano del collegio con la sua sottoscrizione.

Ma se la tesi più lassista non può essere condivisa per l'esistenza di tassative disposizioni che la vietano, neanche può essere accolta la tesi, fatta propria da un'isolata decisione (sez. II, 17 ottobre 2000 n. 5223, inedita, peraltro con conclusioni incoerenti, come si è accennato, rispetto alle premesse), che vorrebbe la sentenza inficiata da inesistenza, "poiché questa categoria dogmatica - elaborata dalla dottrina e ben distinta da quella della nullità assoluta per il fatto di travalicare lo stesso giudicato - rimanda essenzialmente ai casi talmente gravi da far perdere all'atto i requisiti 'geneticamente' propri dello stesso, quali la emanazione della sentenza da organo o persona privi di potere giurisdizionale o la pronunzia della stessa nei confronti di imputato inesistente".

 

4. Posto, dunque, che il vizio proprio del provvedimento collegiale non sottoscritto dal presidente, che non sia legittimamente impedito alla firma, non può che appartenere alla categoria delle nullità, si tratta di stabilire in quale delle sottospecie di invalidità esso si collochi.

Le Sezioni unite non esitano a collocarlo nell'ambito delle nullità relative, perché esso "non rientra tra le nullità di carattere assoluto o di ordine generale di cui agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen."

Difatti, "la sottoscrizione della sentenza non riguarda la capacità e la costituzione del giudice: essa in realtà attiene al momento formativo della documentazione e non a quello della decisione e la sua funzione si ricollega alla motivazione in quanto i giudici certificano la loro paternità con riguardo al dispositivo sin dall'atto della lettura in udienza".

Corollario immediato di tale premessa è che la relativa invalidità deve essere dedotta dalla parte, a pena di decadenza, nell'atto di impugnazione avverso la sentenza, non essendo possibile eccepirla nel corso del giudizio di impugnazione, così come sarebbe invece possibile se si trattasse di una nullità di ordine generale.

Ulteriore corollario è che, una volta accertata la tempestività dell'eccezione, il provvedimento deve essere annullato senza rinvio e gli atti trasmessi al giudice a quo per la mera rinnovazione dell'atto nullo, consistente nella nuova redazione del documento, non dovendo essere rinnovato il giudizio: questa conclusione discende dai principi generali fissati nell'art. 185 c.p.p. (e recepiti anche nell'art. 604 c.p.p. in tema di poteri del giudice d'appello nei casi di accertamento di nullità).

Difatti: 1) la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo; 2) il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione quando essa sia necessaria e possibile; 3) la dichiarazione di nullità comporta il regresso del procedimento allo stato o al grado in cui l'atto nullo è stato compiuto, salvo che sia diversamente stabilito.

Ultima conseguenza delle premesse sopra enunciate è quella per cui, a seguito della rinnovazione dell'atto nullo, si riapre la fase eventuale dell'impugnazione, in quanto dalla comunicazione e notificazione dell'avviso di deposito decorrono nuovamente i termini per impugnare indicati nell'art. 585 c.p.p.

In conclusione, una sentenza obbligata: anche se lascia aperto un interrogativo non secondario sulla responsabilità disciplinare di pubblici funzionari che abbiano reso possibile il deposito di un provvedimento giurisdizionale collegiale privo della firma del presidente del collegio, determinando così una regressione del procedimento che poco si concilia con il principio di ragionevole durata delle procedure.