ISSN 2039-1676


11 aprile 2013 |

Una pietra miliare nei negoziati sull'adesione dell'UE alla CEDU

Il report finale sul quinto incontro di negoziati per l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (5 aprile 2013)

Pubblichiamo la versione definitiva del report ufficiale sugli strumenti necessari per l'adesione della stessa Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel testo licenziato lo scorso 5 aprile 2013 corredato di cinque allegati. Il documento è il risultato della negoziazione condotta a partire dal 7 luglio 2010 dai rappresentanti dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa con i rappresentanti appositamente nominati dall'Unione Europea.

Primo e principale documento di tale "pacchetto" è l'Accordo di adesione, le cui basi giuridiche sono costituite, rispettivamente, dall'art. 6, par. 2, TUE, come modificato dal Trattato di Lisbona ("L'Unione aderisce alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.") e dall'art. 59, par. 2, CEDU ("L'Unione europea può aderire alla presente Convenzione").

Tra le finalità dell'Accordo trova particolare rilievo la necessità che gli atti dell'Unione Europea possano essere sottoposti al "controllo esterno" della Corte di Strasburgo non già indirettamente, attraverso le loro attuazioni nel diritto interno degli Stati membri, bensì direttamente, consentendo pertanto che l'Unione possa essere chiamata a rispondere delle violazioni dei diritti umani derivanti da propri atti. A tal fine, l'art. 3 dell'Accordo prevede un'apposita procedura mediante la quale, rispettivamente, l'Unione Europea possa essere chiamata a rispondere, nella veste di "co-convenuta", ogniqualvolta uno Stato membro sia ritenuto responsabile di una violazione convenzionale derivante dall'applicazione del diritto eurounitario, e gli Stati membri possano essere chiamati a rispondere, nella medesima veste di "co-convenuti", ogniqualvolta sia l'Unione ad essere ritenuta responsabile di una violazione convenzionale derivante dai Trattati. Particolare attenzione è dedicata dal medesimo art. 3, par. 6, dell'Accordo, al delicato equilibrio derivante dalla sostanziale compresenza di due "Corti supreme" all'interno del medesimo sistema giuridico. L'Accordo, che mediante idonea modifica all'art. 59, par. 2, CEDU, ne diviene parte integrante, prevede poi diverse norme di coordinamento della presenza dell'Unione Europea in diversi organi del sistema convenzionale, nonché l'estensione all'Unione Europea (entità non statale) di talune categorie applicate agli Stati, non ultimo il concetto di giurisdizione di cui all'art. 1 CEDU che per l'Unione Europea diverrà la somma delle giurisdizioni degli Stati membri.

Prossima tappa, nel cammino di adesione, è rappresentata dalla sottoposizione del testo al vaglio di compatibilità con i Trattati da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, cui potrà seguire l'adozione - da parte del Consiglio dell'Unione Europea, mediante decisione all'unanimità - di idonea autorizzazione alla stipula dell'Accordo di adesione.