ISSN 2039-1676


27 giugno 2013

Il "decreto carceri": ecco lo schema valutato dal Governo

 

Nella seduta n. 11 del 26 giugno scorso, come lo stesso Governo illustra con un proprio comunicato stampa, il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di decreto-legge destinato «a fornire una prima risposta al problema del sovraffollamento penitenziario».

Poniamo a disposizione dei nostri lettori il testo sottoposto al Consiglio, d'iniziativa del ministro Cancellieri,  avvertendo che si tratta di documento non ufficiale (benché, naturalmente, di fonte attendibile). Crediamo sia utile comunque compulsarlo per avere una idea più precisa, sebbene non «definitiva», del provvedimento urgente che sta per essere adottato.

Secondo il comunicato del Governo, l'iniziativa è centrata sulla «decarcerizzazione» della pena per  soggetti di non elevata pericolosità sociale, anche se concorrono misure utili ad imporre l'esecuzione della sanzione detentiva per persone particolarmente pericolose.

In effetti, l'art. 1 dello schema prevede soprattutto una riforma dell'art. 656 c.p.p., stabilendo per un verso che, prima di emettere l'ordine di esecuzione nei confronti delle persone che non si trovino in custodia cautelare al momento del passaggio in giudicato della sentenza, il pubblico ministero, nei casi in cui le possibili detrazioni a titolo di liberazione anticipata conducano a valori compatibili con la sospensione ai sensi del comma 5, deve richiedere al magistrato di sorveglianza l'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Per altro verso, la novella porta a quattro anni il valore massimo della pena la cui esecuzione può essere sospesa, a norma del comma 5, per una previa verifica dell'applicabilità di misure alternative alla detenzione. L'elevazione della soglia riguarda per altro solo i casi previsti al comma 1 dell'art. 47-ter ord. pen., quelli cioè delle pene da eseguire nei confronti di donne incinte o di persone con determinate responsabilità genitoriali, o di persone di età giovane o relativamente elevata con problemi particolari, o ancora soggetti in condizioni di salute particolarmente gravi.

Altra norma profondamente incisa (dall'art. 2 dello schema) è l'art. 47-ter ord. pen., che disciplina la detenzione domiciliare. In estrema sintesi, sono state eliminate le disposizioni restrittive concernenti i recidivi, ed anche la norma che prevedeva la sospensione (ormai non più automatica) del beneficio a seguito  della denuncia per il delitto di evasione (comma 9 del citato art. 47-ter).

Abrogati anche, nelle intenzioni del Governo, gli artt. 30-quater (in materia di permessi premio) e 50-bis (in tema di semilibertà) dell'ord. pen., che a loro volta contengono discipline restrittive concernenti i recidivi.

Sul piano del diritto sostanziale, più spazio viene dato alle sanzioni non carcerarie, ed in particolare al lavoro di pubblica utilità, che il giudice potrà infliggere nei confronti dei tossicodipendenti per un numero molto più elevato di reati, con esclusione delle sole fattispecie elencate all'art. 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale (si veda l'art. 3 dello schema, introduttivo di un comma 5-ter nell'art. 73, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

Il resto del provvedimento è dedicato alle strutture carcerarie  ed ai compiti del competente Commissario straordinario del Governo.

 

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