ISSN 2039-1676


13 dicembre 2010 |

Cass. pen., Sez. IV, sent. 21 aprile 2010 (dep. 6 agosto 2010), n. 31391, Pres. Marzano, Rel. Izzo, ric. Sorace (danno patrimoniale di speciale tenuità )

Furto di parmigiano in un supermercato per un valore di 120 euro: negata l'attenuante

Con la sentenza n. 31391 del 2010 (ud. 21 aprile 2010 – dep. 6 agosto 2010), la quarta Sezione della Corte di cassazione ha avuto modo di ribadire che, ai fini della configurazione dell’attenuante di cui al n. 4 dell’art. 61 c.p. (speciale tenuità del danno nei delitti contro il patrimonio), criterio da prediligere nella valutazione del danno deve essere quello cd. oggettivo, incentrato cioè sul valore della res di per sé considerato.
 
Il procedimento penale si è concluso in primo grado con la condanna dell’imputato per il delitto di cui all’art. 624 c.p., per il furto in un supermercato di otto pezzi di parmigiano «Reggiano» del valore di circa 120,00 €; in appello, la Corte ha riformulato la pronuncia del Giudice di prime cure, limitatamente alla qualificazione del fatto come delitto tentato, ritenendo che il reato non potesse considerarsi consumato giacché l’azione delittuosa, nel corso del suo iter di esecuzione, è caduta sotto la percezione visiva del personale addetto alla sorveglianza. La Corte territoriale ha comunque negato la configurazione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, in ragione dell’oggettivo valore della merce oggetto del tentativo di furto.
 
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza di condanna in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, rilevando che l’entità del danno patrimoniale (e, dunque, anche l’attenuante in parola) deve essere rapportato alle condizioni economiche della persona offesa (nel caso in questione, un supermercato) piuttosto che al valore in sé della cosa sottratta.
 
Premesso che la valutazione in ordine al valore della cosa asportata costituisce accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, e tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui ai fini dell’applicabilità della circostanza attenuante ex art. 62 c.p., n. 4, non basta che il danno sia lieve, ma occorre che rivesta il carattere di speciale tenuità, la Corte di cassazione ha concluso che, nel caso di specie, in ragione della quantità di merce asportata (otto pezzi di parmigiano «Reggiano») e del suo valore (120,00 €), il Giudice di merito correttamente non ha ritenuto configurabile l’attenuante della speciale tenuità del danno.

La configurabilità della predetta attenuante – aggiunge la Corte – non può fondarsi in ragione delle condizioni economiche della persona offesa. Infatti, come affermato a più riprese dalla giurisprudenza, la speciale tenuità del danno patrimoniale va valutata anzitutto in relazione valore della cosa, e solo in via sussidiaria – quando il valore della cosa di per sé considerato non esclude né connota decisamente la speciale tenuità del danno – è corretto indagare le condizioni economiche del soggetto passivo. Nel caso di specie, il valore oggettivamente non tenue della merce sottratta ha reso superfluo ogni riferimento al criterio sussidiario delle condizioni economiche della persona offesa.