ISSN 2039-1676


08 giugno 2016 |

La Corte di Cassazione sull'applicabilità dello stato di necessità al furto per fame: qualche spunto di riflessione

Nota a Cass. pen., Sez. V, sent. 7 gennaio 2016 (dep. 2 maggio 2016), n. 18248, Pres. Fumo, Rel. Morelli

 

1. Notevole clamore mediatico ha suscitato una recentissima sentenza della Corte di Cassazione penale che ha enunciato il principio di diritto secondo cui il furto per fame di una modica quantità di cibo non costituisce reato, in quanto scriminato dallo stato di necessità.

La pronuncia degli ermellini, salutata con diffuso favore, è arrivata a destare le attenzioni di grandi testate internazionali quali la BBC e The New York Times, in quanto espressiva di istanze di proporzione e meritevolezza del trattamento sanzionatorio. Non può infatti essere ignorata l'evidente sproporzione tra la scarsa lesività del fatto commesso e la pena applicata nel caso di specie: sei mesi di reclusione - probabilmente nemmeno sospesi, data la recidiva dell'imputato - e 160 euro di multa per un furto produttivo di un disvalore pari a 4 euro.

In verità, il ricorso allo strumento dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. nelle ipotesi di furto per fame - peraltro non privo di precedenti nella giurisprudenza di merito[1] -, per quanto lodevole nel risultato, solleva varie perplessità.

 

2. Il caso in esame riguarda il furto in un supermercato da parte di un clochard di due confezioni di formaggio e una di wurstel, per un valore - appunto - pari a 4 euro; il soggetto, nascosta la merce sotto la propria giacca e recatosi alle casse per pagare un pacchetto di grissini, veniva dapprima notato da un altro cliente nell'azione furtiva e quindi invitato dagli addetti alla sorveglianza a mostrare quanto occultato. L'uomo veniva così condannato in primo grado dal Tribunale di Genova ex art. 624 ad una pena ridotta, essendo stata riconosciuta dal giudice la prevalenza sulla contestata recidiva della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, attesa la tenuità del danno prodotto. La sentenza veniva poi confermata in Corte d'Appello.

Avendo quindi il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova proposto ricorso per difetto di motivazione e violazione di legge, con richiesta di applicazione dell'art. 131 bis o, in subordine, di derubricazione del fatto da delitto consumato a tentato - non essendo il soggetto riuscito a superare le casse del supermercato[2] - la Corte di Cassazione ha invece addirittura ritenuto che il fatto non costituisce reato in quanto scriminato dallo stato di necessità[3]; il clochard avrebbe infatti agito "per far fronte ad una immediata ed imprescindibile esigenza di alimentarsi".

 

3. Che tuttavia nella fattispecie sussistessero tutti i requisiti dello stato di necessità potrebbe essere posto ragionevolmente in dubbio.

Invero, per poter beneficiare della scriminante, il soggetto deve, in primo luogo, aver agito sotto costrizione, dovuta al pericolo attuale di un danno grave alla persona. Tutti questi presupposti sembrano effettivamente sussistere nel nostro caso. Il clochard avrebbe infatti commesso il furto di una esigua quantità di beni alimentari costrettovi - intendendosi con questo termine una restrizione della libertà di autodeterminazione, dovuta alla eccezionalità della situazione, tale da influenzare profondamente lo stato psicologico dello stesso - dal pericolo che sarebbe derivato alla sua salute qualora non si fosse sfamato entro un breve lasso di tempo[4]. Né il pericolo potrebbe ritenersi volontariamente causato dal soggetto, posto che - al più - ciò che gli si potrebbe rimproverare è di aver causato un mero antecedente della situazione pericolosa.

Tuttavia, la condotta illecita posta in essere deve risultare, oltre che proporzionata al pericolo, "non altrimenti evitabile": il soggetto deve cioè aver agito senza la possibilità di evitare il pericolo attraverso azioni lecite o meno lesive dei beni giuridici protetti. Proprio il requisito della necessarietà, allora, sembra mancare nel caso di specie. Al clochard era infatti data un'alternativa al furto: in uno Stato sociale, quale il nostro, lo sviluppo delle moderne organizzazioni permette di rivolgersi, in situazioni di grave indigenza, ad enti assistenziali - come indicato da un tradizionale indirizzo giurisprudenziale[5]- o anche solo ad associazioni di volontariato, che assicurano ai bisognosi quantomeno il consueto pasto caldo.

In effetti, guardando anche alla casistica applicativa dello stato di necessità si comprende come storicamente l'art. 54 sia stato confinato a situazioni estreme, nelle quali la vis compulsiva subita dal soggetto agente, dovuta a fattori, appunto, del tutto eccezionali, sia tale da far percepire come ingiusta un'attribuzione di colpa, latamente intesa, per il fatto commesso. La ratio della norma è dunque proprio quella di assicurare una rinuncia, da parte del legislatore, alla punizione di simili condotte, in ossequio al principio ad impossibilia nemo tenetur - tanto che esempi di scuola arrivano a riscontrarla in ipotesi di vere e proprie lotte per la sopravvivenza, quale quella tra naufraghi in mare per l'ultimo posto nella scialuppa di salvataggio.

Altri percorsi argomentativi, per contro, avrebbero potuto più proficuamente condurre all'esclusione della punibilità nel caso di specie, o quantomeno all'irrogazione di una sanzione non detentiva e, ad ogni modo, non sproporzionata rispetto alla gravità del fatto concreto.

 

4. In prima istanza viene in rilievo l'eventuale operatività dell'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 bis - richiesta, peraltro, nel caso di specie dallo stesso Procuratore generale con il ricorso in Cassazione. In verità, l'unico ostacolo che sembrerebbe frapporsi all'applicazione di questa norma nel caso concreto è la circostanza della recidiva contestata all'imputato. La lettera dell'art. 131 bis richiede per la sua operatività che il comportamento non risulti abituale, specificando ulteriormente, al comma terzo, cosa debba intendersi per abitualità: si tratta - per quanto qui ci interessa - dell'aver commesso "più reati della stessa indole", anche qualora ciascun fatto risulti di per sé particolarmente tenue; la recidiva, dunque, comporterà il venir meno del requisito in esame, al più, solo se reiterata e specifica, non ostando ex se all'applicazione dell'art. 131 bis l'esistenza di un mero precedente[6]. Al giudice spetterà dunque il compito di analizzare l'eventuale circostanza dell'abitualità del comportamento attraverso una lettura di stampo non semplicisticamente cronologico, ma psicologico; osservando quindi la capacità a delinquere del reo in seguito ad una valutazione prognostica della condotta futura, assicurando così l'efficacia della funzione special-preventiva della pena.

 

5. In alternativa, prendendo in considerazione le modalità tramite le quali è stato commesso, il concreto fatto di reato ci sembra pacificamente riconducibile alla fattispecie del furto lieve per bisogno, di cui all'art. 626, n. 2 c.p., come del resto sostenuto dal Procuratore generale nel caso in commento.

Con tale norma - l'unica sopravvissuta tra le fattispecie dei c.d. furti privilegiati - il legislatore ha previsto sanzioni meno afflittive per un'ipotesi di furto minore, in termini di disvalore sociale prodotto e rimproverabilità della condotta. Come noto, infatti, ai fini della configurazione del reato in esame si richiede una duplice condizione: il tenue valore delle cose oggetto di furto, da un lato, e la necessità di provvedere a un grave ed urgente bisogno, dall'altro.

Per quanto attiene al primo requisito, rileviamo come nel caso di specie non possa certo dubitarsi la minima entità del danno cagionato,[7] avendo il soggetto prelevato merci - due pezzi di formaggio e una confezione di wurstel, lo ricordiamo - per il valore di soli 4 euro. In relazione, poi, all'elemento soggettivo, la motivazione che ha spinto l'uomo a commettere il furto, la fame, ci sembra potersi classificare a pieno titolo quale bisogno grave ed urgente: la sua mancata soddisfazione nell'immediato, infatti, lo avrebbe potenzialmente esposto a seri danni alla salute. Anche il più rigoroso orientamento giurisprudenziale, si noti, pur non riconoscendo nella mera condizione di miseria l'esistenza del bisogno in esame - del quale, invero, devono essere verificate di volta in volta la gravità e l'indilazionabilità[8] - lo ha comunque ritenuto sussistente nei casi in cui tale condizione degeneri in un'improrogabile esigenza di nutrizione. L'art. 626, n. 2 non prescrive per la sua configurazione l'elemento della assoluta necessarietà della condotta illecita: proprio questa circostanza lo differenzia dallo stato di necessità[9] e, al tempo stesso, avrebbe permesso la riconduzione del caso di specie alla fattispecie di furto minore qui analizzata.

L'aver inquadrato il fatto di reato in esame entro la figura del furto lieve per bisogno, avrebbe aperto alla magistratura - pubblico ministero, prima, e giudice, poi - una strada idonea a permettere la rapida espunzione dal circuito processuale di una simile ipotesi minore di illecito penale. Come previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a) del d.lgs. 274/2000, infatti, competente a decidere del reato in esame è il giudice di pace, salvo che non ricorrano le aggravanti previste dai numeri 2 , 3 e 4 dell'art. 625. Ora, esclusa la sussistenza nel caso concreto di simili aggravanti - posto che riteniamo appropriato aderire a quell'indirizzo giurisprudenziale che considera non configurabile l'aggravante dell'utilizzo di un mezzo fraudolento, di cui al numero 2 dell'art. 625, qualora il soggetto abbia commesso il furto semplicemente occultando sulla propria persona della merce rubata[10] - la competenza del giudice di pace non ci sembra contestabile, con le immediate conseguenze che ciò comporta in termini sanzionatori: in questo ambito, infatti, non avrebbe potuto essere irrogata la pena della detenzione, ma solo quella della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, oltre a pene pecuniarie; sanzioni ben più proporzionate, in definitiva, ad un fatto di furto minore, quale quello della vicenda oggetto delle presenti riflessioni.

Si sarebbe quindi potuta vagliare l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 34 del d.lgs. 274/2000. L'operatività della norma in esame è subordinata alla sussistenza dei requisiti dell'esiguità del danno o pericolo derivato dalla condotta, dell'occasionalità della stessa e del grado di colpevolezza dell'autore, ai quali si aggiungono in subordine eventuali esigenze di vita dell'imputato. Anche volendo aderire alla visione più rigorosa che ritiene di dover intendere tali requisiti in termini cumulativi[11], il fatto concreto di furto in esame potrebbe forse beneficiare della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 34.

Per quanto attiene, in primo luogo, all'esiguità dell'offesa - da valutarsi in relazione al danno o pericolo cagionato in termini analoghi a quanto previsto per l'attenuante di cui al n. 4 dell'art. 62 c.p., concessa nel caso in esame già dai giudici di merito - ci sembra di poterne affermare l'esistenza nella fattispecie qui considerata, posta l'entità minima del disvalore arrecato al proprietario del supermercato.

Il furto per fame può inoltre dirsi di particolare tenuità anche in riferimento al grado di colpevolezza; a quest'ultimo, infatti, si deve guardare, nell'ambito dell'art. 34, non solo in termini di intensità del dolo e grado della colpa, ma anche in considerazione di eventuali circostanze ulteriori. Tra queste rientra l'esistenza di situazioni che, pur non integrando normativamente una scusante, abbiano comunque influito profondamente sullo stato psicologico del soggetto, tanto da attenuarne il grado di rimproverabilità[12]. E' questo, a nostro avviso, proprio il caso del clochard che, spinto dai morsi della fame, si ritrova ai limiti dello stato di necessità.

Infine, viene in rilievo l'occasionalità del fatto. Anche questo requisito sembra integrato nel caso di specie, sempre che non si voglia leggere nella condizione di indigenza dell'imputato un indice della sua capacità a delinquere. Interpretazione, questa, che dovrà essere vagliata dal giudice nel caso concreto, alla luce di una più attenta analisi di ogni circostanza inerente a una simile valutazione. Nè la mera dichiarazione di recidiva, contestata nel caso in esame, può ritenersi sufficiente di per sé a precludere il giudizio di occasionalità, per ragioni analoghe a quanto appena visto in riferimento all'art. 131 bis.

A quanto sin qui analizzato si aggiunge un ulteriore requisito, questa volta di carattere negativo: la carenza di interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. E se in fase di indagini preliminari la mancanza di questo presupposto non sembra costituire un ostacolo assoluto alla declaratoria di improcedibilità, potendo il gip ritenere insussistente nel caso concreto un effettivo interesse della persona offesa al procedimento, nell'ambito del giudizio un'opposizione della stessa sembrerebbe ostativa all'applicazione dell'art. 34. Al di là di ogni considerazione circa l'inopportunità di una simile disposizione - che rimettendo l'operatività di questo strumento al mero arbitrio della parte offesa rischia di paralizzarne l'efficacia deflattiva generale - il giudice sarà chiamato, nel caso in esame, a verificare l'effettivo interesse al procedimento del proprietario del supermercato.

 

6. La vicenda in esame può infine ricevere un'ulteriore lettura se considerata sotto il profilo del principio di offensività: ogni singola condotta, per potersi configurare quale reato, deve necessariamente presentare una componente lesiva del bene giuridico protetto, in difetto della quale la fattispecie normativa astratta non può dirsi integrata, risultandone la non tipicità del fatto. Fondamenti normativi del principio di offensività sono stati riscontrati nell'art. 49, comma 2, nell'ambito della legge ordinaria, e negli artt. 25, comma 2 e 27, comma 3 Cost. Alla prima norma, che configura l'ipotesi del c.d. reato impossibile - il quale prevede la non punibilità di chi abbia posto in essere una condotta criminosa in conseguenza della quale, per l'inidoneità dell'azione o inesistenza dell'oggetto, non risulta possibile il verificarsi dell'evento dannoso o pericoloso - si è riconosciuta la portata di principio generale, valevole per tutte le figure di reato, tanto tentate quanto consumate[13]. Il precetto nullum crimen sine iniuria sembra poi aver trovato emersione anche a livello costituzionale, in particolare laddove, in primo luogo, l'art. 25, comma 2 nel prescrivere l'irretroattività delle legge penale fa utilizzo del termine "fatto", chiara reminiscenza della necessità di un riscontro sul piano concreto di qualsivoglia fattispecie delittuosa, così da impedire una repressione unicamente soggettivistica del reato; in secondo luogo, il fine rieducativo della sanzione penale, imposto dall'art. 27, comma terzo in aggiunta alla funzione retributiva della stessa, implica la necessità di una verificazione oggettiva del disvalore prodotto dalla condotta incriminata, non potendosi irrogare sanzioni penali per comportamenti meramente indicativi di pericolosità sociale - diversamente da quanto predisposto per l'applicazione di misure di sicurezza[14]. E non risulta ostativa all'applicazione del principio di necessaria lesività la preoccupazione, invero sollevata da larga parte della dottrina[15], che delegando all'interprete il riscontro della concreta offensività in ogni singolo caso, si finisca per violare il principio costituzionale di legalità: ad un simile timore è stato infatti opportunamente replicato che il giudice, nel compiere tale valutazione, non potrà liberamente attingere a criteri del tutto avulsi dal sistema giuridico - finendo così per interpretare il comportamento in esame secondo apprezzamenti propriamente morali, etici, e, in ultima istanza, arbitrari -, ma sarà strettamente ancorato a parametri normativi.

Facendo leva su questo principio, dunque, la dottrina ha potuto escludere la configurazione del fatto di furto qualora l'oggetto del reato corrisponda a beni di valore talmente scarso da poter essere considerati privi di rilevanza patrimoniale - tradizionalmente, il chicco d'uva o il chiodo arrugginito. Orbene, se è pur vero che nel caso deciso dalla sentenza in commento la refurtiva aveva un ben preciso equivalente monetario, risulta nondimeno manifesto che la sottrazione di beni alimentari per un ammontare pari a 4 euro produce un disvalore economico talmente esiguo da potersi forse ritenere, di fatto, inoffensivo - come una sorta di versione moderna dell'acino d'uva[16].

 

7. In definitiva, la recente introduzione da parte del legislatore dell'art. 131 bis non deve far dimenticare l'esistenza dell'art. 49, comma 2: se la prima norma si rivela utile per escludere la punibilità di condotte criminose scarsamente lesive del bene giuridico protetto, la seconda investe invece comportamenti così poco lesivi da configurare un'ipotesi di reato impossibile - andandosi dunque a collocare persino al di sotto della soglia a partire dalla quale può parlarsi di tenuità del fatto[17]. Nel caso di una condotta radicalmente inoffensiva il reato non risulta nemmeno configurato, difettandone, in mancanza di un suo elemento costitutivo - l'offensività, appunto - la stessa tipicità; diversamente, l'istituto di cui all'art. 131 bis presuppone un fatto di reato tipico e riconducibile alla responsabilità dell'imputato, ma per il quale si ritiene non opportuno irrogare una sanzione penale, nel rispetto di principi di proporzione e sussidiarietà della stessa - con tutto quello che da una simile pronuncia consegue in termini stigmatizzanti, in particolare a seguito dell'iscrizione nel casellario giudiziale, prevista dall'art. 4 del d.lgs. 28/2015, e dell'affermazione implicita di colpevolezza del reo[18].

 

 


[1]   Cfr. Pret. Lecce, 18 dicembre 1991, in Riv. pen., 1992, p. 272, ove per un furto di olive era stato riconosciuto lo stato di necessità ad un genitore disoccupato, non in grado di nutrire altrimenti se stesso ed i propri figli e dunque spinto da "indifferibili esigenze attinenti all'alimentazione e alla cure mediche e non avendo obiettivamente altra alternativa per procurarsi i mezzi onde sopravvivere in modo lecito".

[2]   In merito alla controversa questione circa il momento consumativo nel reato di furto nei supermercati si veda S. Finocchiaro, Esame avvocato 2015: analisi delle questioni sottese all'atto giudiziario in materia penale, in questa Rivista, 18 gennaio 2016.

[3]   La Corte ha quindi preferito aderire all'orientamento che riconosce nella norma in questione una scriminate; in quest'ottica il fatto non sarebbe antigiuridico, bensì lecito. Con la rilevante conseguenza che un'eventuale reazione al fatto di furto in esame non potrebbe essere configurata quale legittima difesa. Altra parte della dottrina e della giurisprudenza considera invece l'art. 54, più opportunamente - a nostro avviso - una causa di esclusione della colpevolezza (Cfr. F. Viganò, commento all'art. 54, in G. Marinucci - E. Dolcini (a cura di), Codice penale commentato, Milanofiori, Assago, 2015, p. 1030 e ss.)

[4]   Circa la sussistenza della scusante in esame anche laddove il pericolo non risulti propriamente perdurante, ma possa comunque essere ritenuto integrato "attraverso una corretta interpretazione del requisito del grave danno alla persona, che comprende nella formula legislativa anche il danno alla salute" cfr. F. Viganò, commento all'art. 54 cit., p. 1030 e ss.

[5]   In questo senso cfr. Cass. pen. 3 maggio 1988, Gelsi, CED 180645, RPE 1991, p. 518; Cass. pen., 11 novembre 1986, Caporin, CED 175736; Cass. pen., 16 aprile 1987, n. 4818; Cass. Pen., Sez. III, 26 aprile 2006, n. 16056, in DeJure.it.

[6]   Cfr. A. Gullo, Codice penale commentato, cit., p. 1957; nello stesso senso, ora, Cass., sez. IV, 7 gennaio 2016 (ud. 26 febbraio 2016), n. 7905, Pres. Ciampi, est. Dovere, imp. Vinci. Nel senso di escludere carattere ostativo a qualsivoglia tipo di recidiva, anche reiterata, cfr. R. Bartoli, L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. e proc., 2015, p. 668, ove in nt. 18 si legge: "[...] non ci possiamo dimenticare che rispetto alla recidiva il secondo reato (o il terzo nel caso di reiterata) deve essere stato commesso dopo la condanna per il primo (o per il secondo accompagnata dalla dichiarazione di recidivo), con la conseguenza che tra i fatti intercorre inevitabilmente un ampio spazio temporale che non ha nulla a che vedere con la ratio della non abitualità della particolare tenuità, strettamente connessa alla vicenda concreta".

[7]   Da valutarsi, secondo l'orientamento prevalente, anche tenendo in considerazione il preciso bisogno alla cui soddisfazione si mira nel porre in essere la condotta criminosa: in particolare, la cosa sottratta deve corrispondere al minimo indispensabile per tale finalità. Cfr. in questo senso F. Mantovani, Diritto penale, Delitti contro il patrimonio, Padova, 2012 p.79 e ss; G. Fiandaca - E. Musco, Diritto penale, Parte speciale, volume II, tomo secondo, I delitti contro il patrimonio, Bologna, 2014, p. 96; E. Bruti Liberati, voce Furti minori, in Enc. Dir., 1969, p. 423; V. Manzini, Trattto del furto e delle sue varie specie, I e II, Parte storica, Torino, 1923. In giurisprudenza si veda, per tutte, Cass. pen., Sez. V, 13 ottobre 2014, n. 48732, in Dejure.it.

[8]   Cfr. Cass. pen., Sez. V, 19 maggio 2014, n. 32937; in senso conforme, Cass. pen., Sez. II, 05 ottobre 2012, n. 42375.

[9]   Cfr. G. P. Losana, Rapporti tra il furto per bisogno e lo stato di necessità, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1961, p. 532, ove oltretutto si legge: "Pertanto, se un soggetto, in pericolo attuale a causa dell'impossibilità di comprare cibo, ha come unica possibilità quella di rubare, egli sarà scriminato (qualora effettivamente rubi) in forza di una situazione di stato di necessità; ché se invece lo stesso soggetto, spinto dal bisogno urgente e grave di cibo, ne ruba quel tanto che gli occorre, senza far tutto il possibile per trovare altri modi, che pure esisterebbero, per ottenere lecitamente ciò di cui abbisogna, sarà senz'altro punibile in base all'art. 626, n 2 c.p.".

[10] La controversa questione in esame - lucidamente ripercorsa nei suoi snodi essenziali in Cass. pen., Sez. IV, 05 marzo 2013, n. 13071 - è stata risolta da una recente pronuncia delle Sezioni Unite, ove per l'esistenza dell'aggravante si richiede "una condotta, posta in essere nel corso dell'iter criminoso, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza; volta a sorprendere la contraria volontà del detentore ed a vanificare le difese che questi ha apprestato a difesa della cosa"; un quid pluris, in definitiva, che viene meno nel caso in cui l'agente si limiti a nascondere la refurtiva sotto i proprio abiti, costituendo questo un momento indefettibile dell'azione criminosa, mera modalità del furto (Cass. pen., Sez. Un., 18 luglio 2013, n. 40354). In senso conforme cfr. Trib. Genova Sez. I, sent. 12 marzo 2015; Trib. Rieti, 09 marzo 2010; Cass. pen., Sez. IV, 19 gennaio 2006; Cass. pen., Sez. V, 6 ottobre 2005; Cass. pen., sez. V, 05 novembre 2013, n. 7414. Contra, a favore della sussistenza del mezzo fraudolento anche nel caso del semplice occultamento sulla propria persona della refurtiva, Cass. pen., Sez. V, 13 dicembre 2006, n. 10997; Cass. pen., Sez. IV, 01 luglio 2010, n. 25871.

[11] Cfr. Cass. pen., 4 luglio 2003; Cass. pen., 9 luglio 2004; Cass. pen., 2 dicembre 2004; Cass. pen., 15 febbraio 2005.

[12] Cfr. S. Turchetti, commento all'art. 34 del d.lgs 274/2000, in Codice penale commentato, cit., p. 2940.

[13] E' questa la c.d. concezione realistica del reato, che ha trovato una prima enunciazione in M. Gallo, Il dolo - oggetto e accertamento, in Studi Urbinati di scienze giuridiche ed economiche, 1951-1952, p. 261 e ss.; tra i principali sostenitori di questa teoria ricordiamo, in particolare, G. Neppi Modona, Il reato impossibile, Milano, 1965; C. Fiore, Il reato impossibile, Napoli, 1959; G. Vassalli, Considerazioni sul principio di offensività, in Scritti in memoria di Ugo Pioletti, Milano, 1982.

[14] Per una più puntuale disamina in merito alla costituzionalizzazione del principio di offensività cfr. F. Bricola, Teoria generale del reato, Torino, 1974, p. 82 e ss.

[15] Cfr. M. Romano, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, Milano, 2004, p. 515; D. Pulitanò, Diritto penale, cit., p. 183; G. Fiandaca - E. Musco, Diritto penale, Parte generale, Bologna, 2014, p. 505 e ss.; F. Stella, La teoria del bene giuridico e i c.d. fatti inoffensivi conformi al tipo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1973.

[16] E, per vero, un precedente di rilevante importanza in questa direzione può essere riscontrato in una pronuncia di merito relativa al furto in un grande magazzino di beni per il valore di 12.000 lire, fatto ritenuto non lesivo del bene giuridico patrimoniale normativamente tutelato dall'art. 624: "Non può nel merito affermarsi la responsabilità penale dell'imputato, risultando il reato di furto ipotizzato in relazione ad un oggetto di valore venale così palesemente esiguo, da far risultare con evidenza un'insuperabile discrasia tra conformità al tipo astrattamente previsto dal legislatore come reato, ed idoneità lesiva della condotta accertata rispetto al bene giuridico protetto" (Trib. Roma, 2 maggio 2000, in Cass. Pen. 2001, p. 2532 e ss., con nota di C. F. Grosso - che, peraltro, osserva come il grande contributo della sentenza stia in particolare nell'aver individuato "la mancata realizzazione dell'offesa patrimoniale necessaria a concretare un furto punibile nella scarsa significatività della lesione del patrimonio", p. 2536).

[17] L'esigenza di evitare un assorbimento totale da parte l'istituto della particolare tenuità del fatto delle ipotesi di inoffensività è stata avvertita, del resto, già nella stessa Relazione ministeriale al decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 che ha introdotto l'art. 131 bis, allorché è stata ribadita la necessaria distinzione tra queste diverse situazioni.

[18] Tanto che la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento per tenuità del fatto pronunciata a seguito del dibattimento avrà efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo di danno, a norma dell'art. 651 bis.