ISSN 2039-1676


09 ottobre 2013

Nel processo penale non è consentita l'autodifesa tecnica dell'imputato che sia anche avvocato abilitato all'esercizio della professione

Cass., sez. II, ud. 16.7.2013 (dep. 2.10.2016), Pres. Petti, Est. Diotallevi, ric. Stara

  Pubblichiamo, per il suo obiettivo interesse, la decisione con la quale la Corte di cassazione ha ribadito che in sede penale, anche a seguito dell'entrata in vigore della l. 31 dicembre 2012, n. 247 (recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"), l'autodifesa non può ritenersi generalmente consentita,  in difetto di una previsione di legge ad hoc, neppure quando l'imputato sia un soggetto abilitato all'esercizio della professione forense innanzi alle magistrature superiori. La Corte ricorda lo stabile indirizzo della giurisprudenza, costituzionale ed ordinaria, per il quale il dettato della Convenzione edu circa il diritto di autodifesa (art. 6, par. 3, lett. c) non preclude agli Stati di regolare ed imporre la partecipazione degli avvocati ai giudizi penali, nell'interesse ad una corretta amministrazione della giustizia. Così accade nell'ordinamento italiano, con conseguente nullità dei giudizi celebrati assegnando funzioni di difesa tecnica all'imputato, anche se questi sia un avvocato abilitato. In questo quadro la previsione della possibilità per la parte di presentare «ricorso diretto» al giudice di pace, in materia penale, rappresenta una eccezione dovuta all'intento di favorire la massima semplicità e rapidità nell'accesso alla giurisdizione penale onoraria. Analoga natura di eccezione, con una ratio diversa ma altrettanto evidente, presenta la disciplina del ricorso contro il provvedimento di liquidazione delle competenze professionali maturate in sede penale. La Corte analizza infine l'impatto sul quadro normativo della recente "nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" (legge 31 dicembre 2012, n. 247),  la quale, al comma 1 dell'art. 13, stabilisce che «l'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore» e che »l'incarico può essere svolto a titolo gratuito». Si tratta - osserva la Corte - di una norma a carattere generale, che va coordinata con le prescrizioni specifiche di ogni ramo dell'ordinamento e delle relative previsioni procedurali. Nella giurisdizione penale sono coinvolti diritti fondamentali della persona, a cominciare dalla libertà personale, di talché la presenza del difensore tecnico assume un peculiare rilievo di carattere pubblicistico, documentato tra l'altro dall'esistenza della difesa d'ufficio e dalla peculiare disciplina del patrocinio a spese dello Stato. Le indicate caratteristiche, nel quadro normativo descritto, legittimano a parere della Corte la conclusione che l'autodifesa può essere tendenzialmente consentita, avuto riguardo a soggetti professionalmente abilitati, solo nel settore civile (GL).