ISSN 2039-1676


23 giugno 2010

Corte di appello di Milano, 23.6.2010 (sent.), Pres. e Est. Cerqua (misure di prevenzione patrimoniali)

Legittima l'applicazione della misura di prevenzione della confisca nei confronti del sospettato di esercizio abusivo della professione medica

MISURE DI PREVENZIONE – PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA' – Operatività – Esclusione – Fondamento – Fattispecie

 

In materia di misure di prevenzione non trova applicazione il principio di irretroattività della legge penale (art. 25 Cost. e 2 c.p.), bensì la disposizione dell’art. 200 c.p. in tema di misure di sicurezza.  Ne consegue che le misure di prevenzione possono essere applicate anche quando siano previste da una legge successiva al sorgere della pericolosità sociale. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto applicabile retroattivamente la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniale prevista dalla legislazione antimafia con riferimento a condotte poste in essere prima della abrogazione, per effetto della l. n. 125/2008, dell’art. 14 della l. n. 55 del 1990, che limitava l’applicazione di tali misure a determinate categorie di soggetti). 

 

Riferimento normativi:

C.p. art. 200

 

Cost. art. 25 comma 2

 

L. n. 1423/1956 art. 1

 

L. n. 575/1965

 

L. n. 152/1975 art. 19

 

L. n. 55/1990 art. 14

 

L. n. 125/2008 art. 11 ter

 

MISURE DI PREVENZIONE – MISURE PATRIMONIALI ANTIMAFIA – Ambito di applicazione

 

Le misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca, previste dalla l. n. 575/1965 nei confronti di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, sono applicabili ai sensi dell’art. 19 della l. n. 152/1975 anche nei confronti dei soggetti dediti a traffici delittuosi o che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, di cui all’art. 1, comma 1, nn. 1 e 2 della l. n. 1423/1956 a prescindere dalla tipologia di delitto da cui si ritiene che i proventi derivino. Ciò in seguito all’abrogazione, per effetto della l. n. 125 del 2008, dell’art. 14 l. n. 55/1990, a mente del quale le suddette misure di prevenzione patrimoniale si applicavano ai soggetti pericolosi di cui all’art. 1, comma 1, nn. 1 e 2 della l. n. 1423/1956 avendo riguardo esclusivamente a determinate tipologie di delitti. (In particolare, la Corte ha ritenuto che il rinvio operato dall’art. 19 della l. n.152/1975 alle disposizioni della l. n. 575/1965 - c.d. legge antimafia - abbia natura meramente formale e non recettizia: tale rinvio, pertanto, in difetto di una esplicita esclusione o limitazione, risulta esteso a tutte le norme successive interpolate nella legge-fonte in sostituzione, integrazione o modificazione di quelle originarie. Nella fattispecie la Corte ha rienuto applicabile la misura di prevenzione della confisca dei beni immobili di proprietà di un soggetto che era stato tratto a giudizio per rispondere dei reati di associazione a delinquere, esercizio abusivo della professione medica e commercio e somministrazione di medicinali guasti, in particolare Botox).

 

 Riferimenti normativi:

L. n. 1423/1956 art. 1, comma 1, nn. 1 e 2

 

L. n. 575/1965

 

L. n. 152/1975 art. 19, comma 1

 

L. n. 55/1990 art. 14

 

L. n. 125/2008 art. 11 ter

 

MISURE DI PREVENZIONE – IMPUGNAZIONI – Modalità di proposizione – Applicabilità delle disposizioni generali previste dal codice di procedura penale

 

Per effetto del combinato disposto degli artt. 4, comma 11 l. n. 1423/1956 e 680 c.p.p., per la proposizione e decisione dei ricorsi riguardanti le misure di prevenzione si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni di cui agli art. 568 ss. c.p.p. e, pertanto, anche gli art. 581, comma 1, lett. c e 591 comma 1 lett. c c.p.p., ai sensi dei quali nell’atto di impugnazione devono essere enunciati, a pena di inammissibilità, i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. (Nella fattispecie la Corte ha escluso di poter prendere in esame i punti della decisione che riguardavano la confisca di beni non specificamente oggetto dei motivi di gravame). (Massime a cura di Lodovica Beduschi).

 

Riferimenti normativi:

L. n. 1423/1956. art. 4, comma 11

 

Cod. proc. pen. art. 680

 

Cod. proc. pen. art. 568

 

Cod. proc. pen. art. 581, comma 1, lett. C

 

Cod. proc. pen. art. 591, comma 1, lett. C