ISSN 2039-1676


22 dicembre 2010 |

Cass. pen., sez. III, ud. 11 novembre 2010, n. 42498, Pres. Petti, Est. Amoresano (auto in doppia fila e omicidio colposo)

Responsabile di omicidio colposo chi parcheggia l'auto in doppia fila, con lo sportello semi aperto, se un altro utente della strada muore a seguito dell'impatto col veicolo

Un conducente arresta la propria autovettura in doppia fila, e per giunta con lo sportello parzialmente aperto (la strada è inoltre poco illuminata e presenta avvallamenti).
 
Sopraggiunge a bordo di un ciclomotore un altro utente della strada, che si scontra con l’autovettura così parcheggiata e decede in conseguenza del sinistro.
 
 La Cassazione, con la sentenza che si segnala e che può leggersi in calce, ha confermato l’esattezza della sentenza di condanna per omicidio colposo pronunciata dalla Corte d’Appello di Roma nei confronti dell’autore del parcheggio in doppia fila (salvo poi essere costretta ad annullare la sentenza medesima, per la sopravvenuta estinzione del reato).
 
Indubbio è il nesso di causalità tra la condotta dell’agente e l’evento; nesso che, sottolinea la S.C., disattendendo le doglianze difensive, non subisce interruzioni per effetto della condotta di guida della persona offesa che, da quanto è emerso nel giudizio di merito, procedeva ad alta velocità e con traiettoria a zig-zag. Tale condotta di guida – che nel giudizio di merito è stata posta alla base di un concorso di colpa al 50%, rilevante agli effetti del risarcimento del danno – “non ha certamente i caratteri dell'abnormità ed eccezionalità da porsi quale causa esclusiva dell'evento”: non è stata in altri termini, ai sensi dell’art. 41 c.p., da sola sufficiente a produrre l’evento, rispetto al quale ha avuto un’indubbia e determinante “efficienza causale” la presenza del veicolo parcheggiato dall’imputato in doppia fila e con lo sportello semi aperto.
 
Altresì indubbia, secondo i giudici di legittimità, è la colpa dell’agente, che correttamente nel giudizio di merito è stata fondata sull’inosservanza delle regole cautelari di cui all’art. 158 comma 2, lett. c) c. strad. – che vieta la sosta dei veicoli in doppia fila – e all’art 157 comma 7 c.strad. – che vieta di lasciare aperte le porte di un veicolo senza essersi assicurati che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
 
Altresì accertato – sottolinea infine la sentenza in rassegna – è il nesso tra colpa ed evento: “senza la inosservanza delle cautele imposte dal codice della strada, richiamate nella imputazione, il sinistro non si sarebbe verificato”.