ISSN 2039-1676


13 maggio 2014 |

Il "patteggiamento" supera il vaglio di compatibilità  con i requisiti dell'equità  processuale

C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 29 aprile 2014, Natsvlishvili e Togonidze c. Georgia

 

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1. La sentenza in epigrafe appare assai significativa perché - a quanto consta - rappresenta la prima presa di posizione della Corte di Strasburgo sulla compatibilità con i requisiti dell'equità processuale di una forma di definizione del giudizio alternativa al rito ordinario, analoga al "patteggiamento" previsto dal nostro sistema codicistico.

Questa la vicenda. Il ricorrente, manager di un'importante società a capitale prevalentemente pubblico, è indagato per l'appropriazione indebita di una cospicua somma di denaro ai danni della medesima società. Il suo arresto è ripreso da una troupe giornalistica: il filmato è trasmesso da un'emittente televisiva, accompagnato dalle dichiarazioni del pubblico ministero e del governatore della Regione secondo cui l'arresto era avvenuto nell'ambito di un procedimento penale per un grave reato, in un momento storico in cui lo Stato stava fronteggiando gravi fenomeni di appropriazione indebita.

Disposto il rinvio a giudizio, il ricorrente e sua moglie cedono volontariamente allo Stato una significativa percentuale delle quote societarie di loro proprietà. Dal canto suo, il pubblico ministero chiede, dapprima, il versamento da parte del ricorrente di una somma di denaro in favore del "Fondo statale di sviluppo", come condizione per disporne la scarcerazione, e, in un secondo momento, il versamento di un'ulteriore somma di denaro, sempre in favore dello Stato, come condizione per perfezionare un accordo processuale e "patteggiare" la pena. Il ricorrente accetta e la moglie provvede ai relativi bonifici bancari.

In pubblica udienza, il pubblico ministero esprime parere favorevole al patteggiamento per il reato di appropriazione indebita, avendo il ricorrente riparato alle conseguente economiche del reato, mentre quest'ultimo sottoscrive (unitamente ai suoi avvocati) una dichiarazione in cui afferma di avere pienamente compreso il contenuto e gli effetti del patteggiamento e di avere scelto volontariamente tale rito. Il giudice - verificata la regolarità e la volontarietà dell'accordo, nonché la fondatezza prima facie dell'accusa - applica la sola pena pecuniaria concordata fra le parti (peraltro, già versata dalla moglie del ricorrente in ossequio all'accordo raggiunto col pubblico ministero). Secondo la legge georgiana, la sentenza di patteggiamento non è appellabile.

In pendenza del ricorso dinanzi alla Corte europea contro la Georgia, i ricorrenti lamentano che le autorità georgiane stiano tentando di ostacolare l'esercizio del diritto di accesso alla Corte di Strasburgo, avendo esse promesso la restituzione della somma di denaro versata dall'imputato a titolo di pena pecuniaria patteggiata.

 

2. Dinanzi alla Corte europea, il ricorrente lamenta, anzitutto, che il patteggiamento col pubblico ministero, approvato dal giudice, era frutto di una condotta illegittima delle autorità procedenti, tenuta in violazione dell'art. 6 comma 1 Cedu, e che il divieto di appellare la sentenza di patteggiamento costituiva, a sua volta, una violazione del diritto al secondo grado di giudizio protetto dall'art. 2 Prot. n. 7 Cedu.

Secondo la Corte di Strasburgo, la duplice doglianza è infondata.

Dal punto di vista del rispetto dell'art. 6 comma 1 Cedu, premesso che non spetta alla Corte europea valutare la compatibilità, in sé, della legge processuale georgiana che regola il patteggiamento, i giudici europei sottolineano come sia comune nell'esperienza giudiziale europea la previsione di forme di definizione del giudizio alternative a quella ordinaria, ove alla rinuncia da parte dell'imputato di alcune garanzie processuali si accompagna la riduzione, anche sensibile, della pena. Ai fini del rispetto dell'equità processuale è decisivo che la rinuncia dell'imputato alle garanzie processuali proprie del rito ordinario sia volontaria e consapevole: essa non dev'essere frutto di coartazione e dev'essere resa dall'imputato alla luce della piena conoscenza degli effetti derivanti dalla scelta del rito sommario. Nel caso di specie, la richiesta di patteggiamento è stata effettivamente volontaria e consapevole, come pure assicurato dalle dichiarazioni rese, sul punto, dai difensori del ricorrente dinanzi al giudice, che, dal canto suo, ha esercitato correttamente i poteri di controllo previsti dalla legge. In particolare, il giudice ha effettuato (tra l'altro, in pubblica udienza) il controllo sulla legalità del procedimento (posto che egli ha il dovere di rigettare la richiesta di patteggiamento quando ne accerti l'illegittimità), nonché sulla correttezza e fondatezza dell'accusa elevata da parte del pubblico ministero.

Dal punto di vista del rispetto dell'art. 2 Prot. n. 7 Cedu, la Corte europea ritiene che il divieto di appellare la sentenza di patteggiamento non costituisca un'irragionevole limitazione al diritto al doppio grado di giudizio previsto dalla disposizione convenzionale in discorso. Anche tale diritto, infatti, è volontariamente e consapevolmente rinunciabile da parte dell'imputato: alla luce dell'inequivoco tenore della legge processuale georgiana e dell'effettiva assistenza di due avvocati, il ricorrente era (o, quanto meno, avrebbe dovuto essere) pienamente consapevole che la sentenza "patteggiata" non sarebbe stata appellabile.

Tocca poi considerare che, alla luce di tali argomenti, la Corte europea esclude pure la violazione del diritto di proprietà, protetto dall'art. 1 Prot. n. 1 Cedu: la volontaria cessione di quote societarie e i versamenti di denaro in favore dello Stato da parte del ricorrente (e di sua moglie) costituiscono oggetto dell'accordo processuale intercorso con il pubblico ministero. La Corte esclude, altresì, che le eventuali trattative, a contenuto economico e strettamente confidenziali, avvenute fra lo Stato e i ricorrenti allo scopo d'indurre questi ultimi a rinunciare a coltivare l'impugnazione già presentata dinanzi alla Corte di Strasburgo, non possono essere intese come un tentativo da parte delle pubbliche autorità di ostacolare il diritto di accesso alla Corte di Strasburgo riconosciuto dall'art. 34 Cedu.

 

3. Il ricorrente lamenta, poi, la violazione della presunzione d'innocenza, protetta dall'art. 6 comma 2 Cedu, poiché il filmato del suo arresto è stato trasmesso da un'emittente televisiva, accompagnato da dichiarazioni pretesamente colpevolistiche rese del pubblico ministero e del governatore della Regione.

Anche tale doglianza è infondata. Benché sia fuori discussione che la presunzione d'innocenza possa essere lesa da pubbliche dichiarazioni a contenuto accusatorio rese da pare delle autorità, nel caso di specie il servizio televisivo non è stato caratterizzato dalla "virulenza" necessaria a integrare la violazione dell'art. 6 comma 2 Cedu. La filmato si limitava a dare rilievo a una notizia d'interesse per la collettività, come l'arresto di un importante manager industriale. D'altra parte, né il pubblico ministero né il governatore hanno rilasciato dichiarazioni in cui si esprimeva un convincimento di colpevolezza in capo al ricorrente: il primo si è limitato ad affermare che l'arresto era avvenuto nell'ambito di un procedimento penale per un grave reato e che i documenti sequestrati nella sede della società erano rilevanti per l'indagine; il secondo ha solo notato che la crisi economico-politica in cui versava lo Stato esigeva di essere combattuta anche attraverso il contrasto al dilagante fenomeno dell'appropriazione indebita. Con ciò, i mass-media hanno solo informato l'opinione pubblica circa un rilevante fatto di cronaca giudiziaria.