ISSN 2039-1676


18 luglio 2014

Le Sezioni unite escludono l'applicazione "retroattiva" dei nuovi termini massimi di custodia computabili per i reati in materia di droga

Cass., Sez. Un., c.c. 17 luglio 2014, Pres. Santacroce, Rel. Diotallevi, Ric. Pinna (informazione provvisoria)

 

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, nel corso della camera di consiglio del 17 luglio 2014, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

«Se la sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter della legge n. 49 del 2006, ripristinando il precedente trattamento sanzionatorio dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, con conseguente riduzione dei termini di durata della custodia cautelare in carcere, produca i suoi effetti "ora per allora", incidendo retroattivamente sui termini di custodia cautelare delle fasi che si siano già esaurite prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, ai quesiti è stata data soluzione negativa.

 

La deliberazione è stata assunta sulle difformi conclusioni del Procuratore generale.

 

Pubblicheremo la sentenza non appena saranno depositate le motivazioni. (GL).