17 gennaio 2011 |
Cass. pen., sez. IV, ud. 16.06.2010 (dep. 20.08.2010), n. 32126, Pres. Marzano, Rel., Galbiati (sui presupposti della responsabilità colposa in materia di circolazione stradale)
Un'interessante pronuncia della Cassazione in tema di nesso tra colpa ed evento nell'omicidio per violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Con la sentenza che può leggersi in calce, la Corte di cassazione, confermando l’esito dei giudizi di merito, che avevano escluso la responsabilità dell’imputato per l’omicidio colposo plurimo e le lesioni colpose da quest’ultimo cagionati alla guida della sua auto, ha enunciato i presupposti della responsabilità colposa, il cui giudizio positivo deve tenere conto tanto della c.d. misura soggettiva della colpa, consistente nell’esigibilità, da parte dell’agente, della condotta conforme alla regola cautelare, quanto della c.d. misura oggettiva della colpa, consistente nella violazione della regola cautelare e nell’evitabilità dell’evento dannoso.
Nell’ambito della c.d. misura oggettiva della colpa, secondo la Corte acquista in particolare rilevanza la c.d. causalità della colpa, che sussiste qualora il risultato lesivo, in primo luogo, costituisca la concretizzazione del rischio attivato dalla trasgressione della regola cautelare e, in secondo luogo, avrebbe potuto essere evitato con l’osservanza della cautela medesima (c.d. – duplice – nesso tra colpa ed evento).
Nel caso sottoposto al suo giudizio la Cassazione ha escluso la responsabilità per omicidio colposo plurimo e per lesioni colpose del conducente che, alla guida della propria auto, in violazione degli artt. 142 e 143, d.lgs. n. 285/1992 (Cod. strada) – che rispettivamente impongono al guidatore di rispettare i limiti di velocità e di mantenersi in prossimità del margine destro della carreggiata – si era scontrato frontalmente con un’altra auto che proveniva dal senso di marcia opposto e che aveva improvvisamente invaso la corsia sulla quale procedeva l’imputato: secondo la Corte, infatti, le citate disposizioni del codice della strada non sono tese a fronteggiare il rischio attivato dall’improvvisa occupazione della corsia da parte di un veicolo proveniente dal senso di marcia opposto e dunque, l’evento mortale e lesivo del caso di specie non può considerarsi concretizzazione del rischio tipico.
La sentenza assolutoria della S.C. si fonda, pertanto, sulla riscontrata assenza di un nesso tra colpa ed evento: questo, per come effettivamente prodottosi, non ha costituito la concretizzazione del rischio attivato dalla trasgressione delle predette disposizioni del codice della strada e deve dunque considerarsi provocato esclusivamente non dalla condotta dell’imputato, ma da quella del conducente proveniente dal senso di marcia opposto.
La sentenza in esame testimonia la crescente attenzione della Cassazione per la “causalità della colpa” (v. ad es. Cass., sent. n. 37094/2008; Cass., sent. n. 40802/2008). Per un approfondimento del tema v., da ultimo, M. Donini, Imputazione oggettiva dell’evento. Nesso di rischio e responsabilità per fatto proprio, Giappichelli, 2006; F. Viganò, Riflessioni sulla c.d. “causalità omissiva” in materia di responsabilità medica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 1679 ss.