ISSN 2039-1676


02 dicembre 2010

Corte d'Appello di Milano, 2.12.2010, (sent.), Pres. Soprano, Est. Aniello (caso Corona)

Caso Corona: la Corte d'Appello conferma in parte la condanna

ESTORSIONE – ELEMENTO OGGETTIVO – Esercizio di un diritto per uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento – coartazione della volontà – Sussistenza
 
Integra il delitto di estorsione il fatto di chi ottiene una somma di denaro in cambio della mancata diffusione di immagini compromettenti – benché la medesima diffusione, qualora effettivamente realizzata, avrebbe costituito esercizio del diritto di cronaca – a condizione che sia stata accertata una effettiva coartazione della volontà del soggetto passivo. La minaccia – per la cui sussistenza non è richiesta l’intrinseca ingiustizia del male futuro, ben potendo l’evento dannoso o pericoloso prospettato dall’agente risolversi nelle conseguenze derivanti dall’esercizio di un diritto riconosciuto dall’ordinamento – consiste qui nel prospettare all’interessato l’alternativa tra la divulgazione delle immagini ed il loro pagamento per “ritirarle” ed evitarne così la pubblicazione. Il profitto ingiusto – tale potendosi considerare anche quel guadagno che, pur derivando dalla minaccia di esercitare un diritto, non sia correlato con la soddisfazione dell’interesse sotteso al diritto medesimo – è rappresentato dal corrispettivo ricevuto da parte dei soggetti raffigurati nelle fotografie in cambio della loro mancata divulgazione, corrispettivo che non risulta funzionale alla soddisfazione dell’interesse pubblico all’informazione, alla cui tutela è finalizzato il diritto di cronaca. Infine, la coartazione della volontà – consistente nel porre la vittima di fronte all’alternativa tra adempiere a quanto richiesto oppure subire l’evento dannoso o pericoloso prospettato – risulta accertata allorché, ad esito di una valutazione da effettuarsi in concreto, emerga che l’esigenza di evitare l’evento dannoso o pericoloso fosse talmente intensa da rendere praticamente obbligata la scelta del soggetto passivo di adempiere a quanto richiestogli. (La sentenza conferma sul punto Trib. Milano 10.12.2009, in relazione alla condanna dell'imputato Corona per i capi di imputazione B) ed E), relativi ad episodi di tentata estorsione ai danni di Francesco Coco e Adriano Leite Ribeiro).
 
Riferimenti normativi:
C.p. art. 629
 
C.p. art. 56
 
D. lgs. 196/2003 art. 136
 
D. lgs. 196/2003 art. 137
 
 
DEROGHE ALLE ORDINARIE DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – FINALITA’ GIORNALISTICA – INTERESSE PUBBLICO – Personaggi famosi – Collegamento tra la notizia divulgata e l’attività da cui deriva la notorietà – Sussistenza
Per stabilire se la divulgazione di fotografie ritraenti personaggi famosi assolva ad una funzione di informazione corrispondente ad un interesse pubblico, e dunque rientri nell’ambito della deroga di cui all’art. 136 del Codice in materia di protezione dei dati personali, occorre, tra l’altro, valutare se il contenuto della notizia divulgata sia ricollegabile all’attività che la persona ritratta esercita nella società, e per la quale è divenuta nota al pubblico. Ad esempio, il fatto che uno sportivo faccia uso di droghe è sempre rilevante perché influisce sulle sue prestazioni atletiche; il fatto che frequenti discoteche e abbia a che fare con donne “di facili costumi” può avere interesse solo in quanto ciò possa concretamente incidere sul suo rendimento; se invece il soggetto sia eterosessuale o omosessuale è a questi fini del tutto indifferente.
 
Riferimenti normativi:
D. lgs. 196/2003 art. 136
 
D. lgs. 196/2003 art. 137
 
 
ESTORSIONE – MINACCIA – Illiceità – Sussistenza
In tema di estorsione, il comportamento minacciato, consistente nella diffusione di fotografie compromettenti, può considerarsi di per sé lecito solo quando le immagini sono raccolte da chi svolge un’attività lato sensu giornalistica, in osservanza della normativa posta a tutela della riservatezza e a patto che sia rispettato il requisito di essenzialità dell’informazione per il pubblico interesse. Di conseguenza, prospettare la pubblicazione di fotografie scattate in un domicilio privato senza il consenso della persona interessata, in violazione delle norme poste a tutela della riservatezza, costituisce minaccia di per sé antigiuridica, poiché è illecita la condotta minacciata (Conferma Trib. Milano 10.12.2009, in relazione alla condanna dell'imputato Corona per il capo di imputazione E), tentata estorsione ai danni di Adriano Leite Ribeiro).
 
 
Riferimenti normativi:
C.p. art. 629
 
C.p. art. 56
 
D. lgs. 196/2003 art. 136
 
 
ESTORSIONE – MINACCIA – Dipendenza dalla volontà dell’agente – Previsione del significato che il pubblico potrebbe dare ad un’immagine – Insussistenza
In tema di estorsione, ai fini della configurabilità dell’elemento della minaccia, è necessario che il verificarsi del male sia prospettato dall’agente come dipendente dalla propria volontà. Di conseguenza, non costituisce minaccia estorsiva la condotta consistente nell’attribuire ad alcune fotografie, nel corso dei colloqui con i soggetti ivi ritratti, un significato diverso e peggiorativo rispetto al loro reale contenuto, non avendo l’agente alcuna effettiva possibilità di influenzare l’interpretazione delle immagini medesime da parte del pubblico. A maggior ragione, la sussistenza della minaccia è esclusa quando l’agente abbia offerto alle persone ritratte la possibilità di visionare le fotografie, consentendo loro di valutare autonomamente l’eventuale pregiudizio che potrebbero subire dalla diffusione delle stesse.
 
Riferimenti normativi:
C.p. art. 629
 
 
ESTORSIONE – COARTAZIONE DELLA VOLONTA’ – Nozione – Criteri di accertamento – Insussistenza
La coartazione della volontà della vittima, elemento indispensabile ai fini della configurabilità del delitto di estorsione, si verifica quando la condotta violenta o minacciosa abbia determinato un’effettiva compressione dell’autonomia decisionale del soggetto passivo, eliminando ogni apprezzabile margine di scelta e costringendolo a sottostare alle richieste dell’agente per non subire un pregiudizio più grave. Allorché la minaccia consista nel prospettare l’alternativa tra la pubblicazione di fotografie compromettenti ed il pagamento di una somma di denaro, per accertare se vi sia stata effettiva coartazione riveste importanza fondamentale la valenza negativa delle foto per il soggetto ritratto, dovendosi cioè appurare se il danno derivante dalla loro pubblicazione sarebbe stato di tale entità da non lasciare all’interessato apprezzabili margini di scelta circa la necessità di pagare il corrispettivo richiesto. (Nel caso di specie, la persona offesa Francesco Coco era stata fotografata mentre baciava una ragazza nell’androne della discoteca Hollywood, senza che peraltro nessun dettaglio consentisse di individuare il luogo: la Corte ha ritenuto che le immagini non fossero lesive per l’immagine professionale e per la vita privata del calciatore, anche in considerazione del fatto che questi all’epoca non manteneva legami affettivi stabili, ed inoltre era impossibilitato ad allenarsi e giocare a causa di un grave infortunio, sicché l’influenza della vita notturna sulla sua attività di calciatore era praticamente inesistente. (La sentenza riforma sul punto Trib. Milano 10.12.2009, assolvendo gli imputati Bonato e Corona dall’imputazione di cui al capo A), relativo ad un episodio di estorsione ai danni di Francesco Coco, con la formula perché il fatto non sussiste).
 
Riferimenti normativi:
C.p. art. 629
 
 
ESTORSIONE – FATTISPECIE TENTATA – IDONEITA’ A COARTARE LA VOLONTA’ – Criteri di accertamento – Insussistenza
In tema di estorsione tentata, è necessario accertare che la minaccia, in base ad un giudizio ex ante, fosse idonea a determinare una apprezzabile coartazione della volontà della vittima; la valutazione di idoneità deve essere effettuata, esattamente come in relazione all’estorsione consumata, alla luce della valenza negativa delle foto per il soggetto ritratto. Di conseguenza, non costituisce minaccia estorsiva idonea la prospettazione di divulgare fotografie “innocue”, dal contenuto obiettivamente non lesivo per l’immagine del soggetto ivi ritratto, a maggior ragione quando la condotta successiva di quest’ultimo sia tale da far ragionevolmente escludere uno stato di effettiva costrizione della volontà. (Nel caso di specie, la persona offesa Marco Melandri era stata fotografata in compagnia di una nota pornostar, durante una festa in discoteca; la Corte ha ritenuto che le immagini non fossero lesive per l’immagine della vittima, dal momento che questa vi era ritratta in atteggiamenti assolutamente corretti e amichevoli. (La sentenza riforma sul punto Trib. Milano 10.12.2009, assolvendo gli imputati Bonato e Corona dall’imputazione di cui al capo C), relativo ad un episodio di tentata estorsione ai danni di Marco Melandri, con la formula perché il fatto non sussiste). (Massime a cura di Riccardo Cocola)
 
Riferimenti normativi:
C.p. art. 629
 
C.p. art. 56