ISSN 2039-1676


12 dicembre 2014 |

L'inapplicabilità  della sanatoria prevista dall'art. 182 c.p.c. al processo penale: la lettura delle Sezioni Unite

Cass., sez. un., 30 ottobre 2014 (17 novembre 2014), n. 47239 Pres. Santacroce, rel. Davigo, ric. Borrelli e altri

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Clicca qui per leggere l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, a suo tempo pubblicata sulla nostra Rivista con una nota di commento sempre a firma di L. Matarrese.

 

1. Con la sentenza qui pubblicata le Sezioni Unite pongono fine ad un'intricata questione procedurale oggetto di insanabile contrasto giurisprudenziale. Prima di soffermare l'attenzione sulle motivazioni che sottendono alla decisione del Collegio occorre richiamare per sommi capi la vicenda che ha dato origine all'ordinanza di rimessione.

Con decreto depositato il 14 luglio 2010, poi confermato dalla Corte d'appello, il Tribunale di Napoli sottoponeva l'indagato a misure di prevenzione personali e patrimoniali. Oggetto del provvedimento di confisca erano beni immobili intestati fittiziamente alla moglie dello stesso, considerati nella disponibilità dell'indagato in ragione del rapporto di stretta familiarità. Tuttavia, l'intervento processuale della moglie, portatrice di interessi civilistici, nel processo diveniva possibile solo in grado di appello in quanto il Tribunale di Napoli ne ometteva la citazione in giudizio nei trenta giorni seguenti il sequestro. L'indagato e la moglie proponevano dunque ricorso in Cassazione.

Con l'impugnazione i ricorrenti lamentavano due distinti motivi: da un lato, violazione della legge processuale in relazione agli artt. 24 Cost. e 179 c.p.p. per omesso avviso alla moglie (terza interessata) dell'udienza innanzi al Tribunale[1]; dall'altro, violazione di legge per mancanza dei presupposti dell'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Dal momento che il Procuratore Generale invocava la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal terzo intestatario (la moglie) per il mancato conferimento della procura speciale all'avvocato firmatario del ricorso, con memoria integrativa lo stesso difensore chiedeva l'applicazione della nuova formulazione dell'art. 182 c.p.c con indicazione del termine per la regolarizzazione della procura speciale.

Rilevata l'esistenza di un forte dissenso giurisprudenziale in merito alla applicabilità o meno al procedimento di prevenzione[2] del termine di cui all'art. 182 c.p.c, la Seconda Sezione penale rimetteva i ricorsi alle Sezioni Unite. Trattasi di una questione che investe i rapporti tra processo civile e processo penale e che mette in discussione l'autonomia e l'autosufficienza delle norme destinate a regolare il rito penale.

 

2. Premessa indispensabile per comprendere la questione controversa è valutare l'esatta portata della procura speciale richiesta ai fini dell'ammissibilità del ricorso[3]-[4].

Innanzitutto la Corte precisa che la procura speciale ex art. 100 c.p.p. differisce sia dalla mera nomina di difensore di cui all'art. 96 c.p.p. sia dalla procura speciale di cui all'art. 122 del codice del rito penale.

Se l'art. 100 c.p.p. si riferisce ad una "procura speciale alle liti", l'art. 122 c.p.p. disciplina specificamente la "procura speciale per determinati atti" (e si tratta di quegli atti richiamati dal quarto comma dell'art. 100 c.p.p.). La seconda disposizione infatti ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata[5].

Ebbene, la procura speciale richiesta dall'art. 100 c.p.p. non si pone in relazione a singoli atti, ma consiste in una procura conferita per l'intero procedimento, come del resto emerge dalla lettura dell'art. 100 c.p.p., che in sostanza rispecchia il contenuto dell'art. 83 c.p.c.[6]

Peraltro, la procura speciale ex art. 100 c.p.p. non va neppure confusa con la mera nomina del difensore di fiducia come avviene per l'imputato, dal momento che la "nomina di difensore di fiducia" non presenterebbe "i caratteri minimi della procura speciale, non essendo in essa specificati i caratteri dell'attività processuale da compiere[7]".

In un'altra occasione[8] la Corte precisa che la posizione processuale del terzo interessato si differenzia nettamente da quella dell'indagato-imputato in quanto quest'ultimo, essendo assoggettato all'azione penale, può stare in giudizio di persona, avendo la necessità di munirsi di un difensore che lo assista, che lo rappresenti ex lege, che sia titolare di un diritto di impugnazione nel suo interesse senza alcun bisogno di procura speciale (se non nei casi di atti personalissimi). Il terzo interessato, invece, non solo non può stare in giudizio personalmente ma ha anche un onere di patrocinio che richiede il conferimento di procura alle liti al difensore. Ciò in quanto a tale figura processuale non sono applicabili le disposizioni previste per l'imputato come accade per la persona offesa.

D'altronde, si afferma anche che i soggetti terzi interessati che intendono intervenire nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione patrimoniale sono protagonisti meramente eventuali, non necessari del procedimento stesso[9].

 

3. Preme ora affrontare la questione relativa all'obbligo in capo al giudice penale di fissare un termine per la sanatoria dei vizi che impediscono la valida partecipazione al giudizio dei c.d. terzi interessati, in forza dell'applicazione dell'art. 182, co. 2 del codice di procedura civile.

Come accennato nel commento all'ordinanza di rimessione pubblicato in questa rivista, sul tema si contrappongono due filoni giurisprudenziali inconciliabili.

L'orientamento nomofilattico assolutamente prevalente muove dalla consapevolezza che, in assenza di procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 100 c.p.p., il difensore del terzo interessato alla restituzione della cosa sequestrata o assoggettata a misura di prevenzione patrimoniale, come anche il difensore delle altre parti private, non possa proporre ricorso per cassazione. In sostanza, il difensore "non è titolare dell'autonomo potere di impugnazione conferito dall'art. 571 c.p.p. al difensore dell'imputato[10]". Quindi, "il terzo sequestrato deve conferire al difensore una vera e propria procura alle liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c. apparendo tale soggetto processuale gravato dall'onere di patrocinio" in quanto "portatore di interessi squisitamente civilistici, volti alla restituzione del bene a lui sequestrato"[11]. Di conseguenza, l'assenza della procura speciale o la presentazione personale da parte del terzo comporterebbe l'inammissibilità del ricorso.

Le ragioni di tale assunto sono riconducibili al fatto che "le regole del processo civile sono applicabili solo in presenza della necessità di colmare eventuali vuoti"[12] soltanto laddove "ne sia fatto un espresso richiamo dalla norma penale processuale"[13]. La tesi contraria "presuppone inoltre l'interferenza fra le due procedure che non trova alcun ancoraggio, atteso che la scelta di sistema operata dal legislatore, quanto ai rapporti tra azione civile ed azione penale, ha tenuto ferme e distinte le linee guida ed i principi che ispirano e connotano i due modelli processali, così diversi per quanto riguarda i tempi del processo, l'impulso processuale, i limiti al diritto alla prova. Con la conseguenza che non è possibile invocare il travaso di norme da un sistema all'altro, in assenza di condizioni di permeabilità, avendo ciascun sistema una propria struttura non omologabile"[14].

 

4. Una parte minoritaria della giurisprudenza di legittimità propende per la necessità di assegnare un termine perentorio entro cui sanare il difetto di rappresentanza in applicazione dell'art. 182 co. 2 del codice di procedura civile. In sostanza, la disciplina nel rito penale realizzerebbe un rinvio recettizio alle regole che governano il rito civile[15].

Per sostenere tale argomento i fautori invocano innanzitutto il principio di conservazione degli atti giuridici, in forza del quale il giudice, costatato il vizio della procura, dovrebbe provvedere in ordine alla sanatoria dello stesso "con evidente equiparazione della nullità della procura ad litem al difetto di rappresentanza processuale con conseguente sanatoria ed efficacia retroattiva"[16].

Coerente a questa impostazione di pensiero è il principio del pieno accesso alla tutela giurisdizionale[17], previsto dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo[18].

 

5. Venendo alle conclusioni delle Sezioni Unite, queste ultime accolgono l'interpretazione dell'indirizzo maggioritario, consacrando l'autosufficienza dell'art. 100 c.p.p. con la conseguente impossibilità di eterointegrarlo con le disposizioni di cui al citato art. 182 co. 2 del codice di procedura civile[19]. In sintesi, l'applicabilità al processo penale di regole proprie del rito civile è possibile ove ne sia fatto espresso richiamo dalla norma penale processuale.

In ossequio alla requisitoria del Procuratore Generale, il Supremo Collegio dichiara inammissibile il ricorso proposto dal terzo interessato sprovvisto di procura speciale, in primo luogo, in nome della diversità tra il sistema processuale penale e il sistema processuale civile.

In secondo luogo, osserva che la disposizione di cui all'art. 182 c.p.c. riguarda il processo di cognizione e mal si concilia con il giudizio di legittimità "laddove alla mancanza della procura speciale [conseguono], ex lege, la inammissibilità del ricorso e la definitività della sentenza impugnata in ragione della mancata instaurazione di un valido rapporto processuale, non essendo possibile la ratifica ex post della pregressa attività difensiva tramite il successivo conferimento della procura, considerando, al fine, il combinato disposto di cui agli artt. 125 co. 2 e 3 e 365 stesso codice". In altri termini, bisogna tener conto del fatto che l'opportunità di applicare le regole proprie del processo civile possa determinare una soluzione ancora più rigorosa rispetto a quella immediatamente evincibile dalla lettura del codice di rito penale.

Per quanto concerne il velato rischio di compromettere l'accesso alla tutela giurisdizionale, le Sezioni Unite escludono tale evenienza. Richiamando la giurisprudenza della Corte EDU le stesse mettono in luce come le limitazioni al diritto di accesso al giudice debbano essere stabilite in modo chiaro e prevedibile. Peraltro, l'art. 100 c.p.p. è norma chiara e specifica e le oscillazioni giurisprudenziali non si riferiscono alla necessità della procura speciale quanto piuttosto alla opportunità o meno di sanatoria (che non inficia la possibilità di cautela del ricorrente).

 

6. Ragionando intorno alla ratio della disposizione processualcivilistica emerge come essa sia "espressione del più generale principio di collaborazione tra il giudice e le parti"[20]. Presupposto imprescindibile dell'emanazione di una pronuncia sul diritto controverso è la regolare costituzione delle parti a mezzo dei soggetti cui spetta o è legittimamente conferita la rappresentanza processuale. Ciò sia nell'interesse dei litiganti alla stabilità e validità del giudizio, sia per esigenze di ordine pubblico che impongono il rilievo dei difetti della costituzione delle parti - fatta salva l'ipotesi in cui sul punto sia intervenuta una pronuncia passata in giudicato. In tale prospettiva deve essere letta la riforma dell'art. 182 c.p.c. con la l. 69 del 2009, in materia di sanatoria dei vizi di costituzione o di rappresentanza, assistenza o autorizzazione[21].

In linea di principio tali affermazioni sono estendibili alla disciplina del processo penale, tuttavia occorre fare i conti con il principio di legalità.

Si è detto che è rinvenibile un'assonanza tra le forme previste dall'art. 83 c.p.c. e quelle imposte dall'art. 100 c.p.p., ma questo non deve far dimenticare un dato essenziale: il codice di rito penale in tema di costituzione delle parti private diverse dall'imputato non rinvia mai al codice di procedura civile[22]. Ormai anche le Sezioni Unite sono giunte a consacrare l'autosufficienza in materia dell'art. 100 del codice di procedura penale. Purtuttavia ciò non vieta al legislatore di intervenire al fine di porre una nuova regolamentazione degli interessi in gioco, e di estendere le prerogative del terzo interessato nel procedimento di prevenzione fino ad una sostanziale parificazione con la posizione processuale del proposto[23].

 

 


[1] Con riferimento a tale motivo le Sezioni Unite ritengono manifestamente infondato il ricorso in quanto il terzo non è parte necessaria del procedimento di prevenzione e a presidio della tutela dei diritti reali di tale soggetto si pone l'istituto dell'incidente di esecuzione ex art. 665 c.p.p. e all'occorrenza il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice che delibera sull'incidente medesimo. Dunque, la mancata citazione del terzo non comporta la nullità del procedimento ma un'irregolarità che non incide sul procedimento medesimo e non invalida l'applicazione della misura di prevenzione (si veda anche Cass. pen., sez. II, 17 ottobre 2002, n. 40880).

[2] Per un inquadramento della storia e della disciplina sostanziale e processuale delle misure di prevenzione cfr. P. Miletto, Misure di prevenzione (Profili processuali), in Digesto delle discipline penalistiche, vol. VIII, Torino, 1994, pp. 126 e ss; E. Gallo, Misure di prevenzione, in Enc. Giur. Treccani, vol. XX, 1996, Roma, pp. 1 e ss.

[3] Per un'estesa trattazione della distinzione tra procura ad litem e procura speciale si veda O. Mazza, I protagonisti del processo, in Procedura penale, II, 2012, Torino, p. 157.

[4] Si precisa che nel caso di specie, al ricorso in cassazione presentato dalla difesa della ricorrente (terza interessata) non risultava allegata specifica nomina o procura speciale per la sua presentazione. A conferma di ciò solo successivamente al ricorso, il difensore allegava alla memoria difensiva integrativa un atto di nomina e procura speciale.

[5] Cass. pen., sez. VI, 12 dicembre 2013, n. 1286.

[6] La circostanza che l'art. 100 si riferisca ad una procura alle liti si desume, come affermano le Sezioni Unite, in primo luogo dalla lettura del terzo comma che specifica che la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa. Significativi in tale direzione sono anche il secondo comma che prevede che la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile (e di altri atti) e dal quarto comma in cui viene chiarito che il difensore può compiere tutti gli atti del procedimento salvo quelli espressamente riservati alla parte e non può compiere atti di disposizione del diritto controverso se difetta la specifica attribuzione di potere. Insomma, dicono le Sezioni Unite, tali disposizioni non avrebbero senso se riferite ad una procura per singoli specifici atti.

[7] Cass. pen., sez. II, 21 novembre 2006, n. 41243.

[8] Cass. pen., sez. III, 23 aprile 2013, n. 23107.

[9] Cass. pen., sez. II, 17 ottobre 2002, n. 40880.

[10] V. Meroni, Lo statuto giurisprudenziale del terzo interessato nel processo di prevenzione, in Arch. pen., n. 3, 2014.

[11] Cass. pen., sez. VI, 13 marzo 2008, n. 16974; in questo senso: Cass. pen., sez. V, 17 febbraio 2004, n. 13412; Cass. pen., sez. II, 21 novembre 2006, n. 41243; Cass. pen., sez. VI, 19 marzo 2010, n. 13154; Cass. pen., sez. III, 20 ottobre 2011, n. 8942; Cass. pen., sez. II, 23 aprile 2013, n. 23107; Cass. pen., sez. I, 10 gennaio 2'14, n. 8361.

[12] Cass. pen., sez. III, 23 aprile 2013, n. 23107.

[13] Cass. pen., sez. I, 26 marzo 2014, n. 24946 (si veda anche Cass. pen., sez. III, 21 marzo 2013, n. 39077; Cass. pen., sez. II, 13 giugno 2013, n. 31044; Cass. pen., sez. I, 2 aprile 2014, n. 18234; Cass. pen., sez. V, 30 settembre 2014, n. 45521).

[14] Cass. pen., sez. I, 26 marzo 2014, n. 24946.

[15] V. Meroni, op. cit.

[16] Cass. pen., sez. VI, 20 novembre 2012, n. 1289; Cass., sez. VI, Ord. 5 febbraio 2014, n. 11933.

[17] Sul tema dell'accesso alla giurisdizione di legittimità si è affermato in dottrina che il recepimento della disciplina civilistica comporterebbe un irrigidimento dell'accesso alla giurisdizione di legittimità. Infatti, il rinvio recettizio alle regole del processo civile includerebbe l'applicabilità dell'art 365 c.p.c. il quale viene concordemente riconosciuto da giurisprudenza costante "in termini tali da imporre che il mandato sia espressamente finalizzato al giudizio di legittimità, sia dunque mirato a contrastare la sentenza da impugnare e quindi per forza di cose successivo alla sentenza stessa." All'opposto, nel sistema penale si considera valido il mandato conferito già in primo grado, purché dal contenuto delle disposizioni si possa desumere la volontà del terzo interessato di essere rappresentato in ogni possibile grado di quel dato procedimento. Sul punto si veda V. Meroni, op. cit. Tale riflessione viene fatta anche dalle Sezioni Unite nella sentenza in commento.

[18] Per una approfondimento sul diritto di accesso alla tutela giurisdizionale si rinvia tra gli altri G. Ubertis, Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo, II, 2009, Milano, pp. 22-25.

[19] Così le Sezioni Unite: "Benché gli interessi in gioco, sottesi alle posizioni ricomprese nel dettato dell'art. 100 c.p.p., abbiano matrice esclusivamente civilistica e il mandato regolamentato da siffatta disposizione sia sostanzialmente in linea con gli artt. 83 e 84 c.p.c., la corrispondenza delle due disposizioni non può essere sopravvalutata sino al punto di ignorare l'autonomo istituto della procura speciale di cui all'art. 100 c.p.p. o di modificarne il contenuto e rilevanza, soprattutto perché questo regolamenta compiutamente la materia".

[20] A. Parisi, Commento all'art. 182, in (diretto da C. Consolo) Codice di procedura civile commentato, Assago MI, IPSOA, IV ed.

[21] A. Parisi, op. cit.

[22] V. Meroni, op. cit.

[23] V. Meroni, op. cit.