22 luglio 2014 |
Alle Sezioni Unite la questione relativa all'ammissibilità dell'impugnazione proposta dal difensore del terzo interessato sprovvisto di procura speciale, in materia di misure di prevenzione patrimoniali
Cass. Sez. II pen., ord. 6 giugno 2014 (dep. 25 giugno 2014), n. 27568, Pres. Petti, Rel. Casucci
1. Con l'ordinanza qui riportata la Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione rimette alle Sezioni Unite, ex art. 618 c.p.p., una questione di diritto oggetto di un insanabile contrasto giurisprudenziale. Trattasi dell'ammissibilità dell'impugnazione proposta dal difensore del terzo interessato alla restituzione del bene (sottoposto a sequestro preventivo o ad una misura di prevenzione patrimoniale), ove sia rilevato il difetto di procura speciale.
2. L'indagato veniva sottoposto dal Tribunale di Napoli, in ragione della sua pericolosità sociale, ad una misura di prevenzione personale e alla confisca di beni formalmente intestati alla moglie, specificamente indicati nel decreto di sequestro. In secondo grado la Corte d'appello confermava le valutazioni del Tribunale territoriale, specificando che la pericolosità sociale del soggetto finiva con l'estendersi al suo patrimonio, una volta accertato che l'acquisto di beni oggetto di confisca fosse riconducibile al reimpiego dei proventi dell'attività illecita. Peraltro, la fittizia intestazione alla moglie era comprovata dal rapporto di stretta familiarità e dalla carenza di giustificazioni plausibili della stessa.
Avverso la decisione del giudice del gravame, l'imputato e la moglie proponevano ricorso in Cassazione, a mezzo del difensore. Alla requisitoria del Procuratore Generale, che faceva leva sull'inammissibilità del ricorso promosso dal terzo intestatario del bene (la moglie), a causa del mancato conferimento della procura speciale all'avvocato firmatario dell'impugnazione, si contrappone la memoria del difensore dei ricorrenti. Tale atto, alla luce della nuova formulazione dell'art. 182 c.p.c. invocava l'indicazione da parte del giudice di un termine al fine di sanare il vizio, mediante il conferimento di procura speciale.
Se, da un lato, il ricorso si fondava esclusivamente sull'opportunità di una misura di prevenzione patrimoniale, dall'altro, la problematica sollevata dal difensore era preliminare ed assorbente. Preso atto del contrasto di legittimità esistente sul punto, la Suprema Corte sollecita l'intervento esegetico delle Sezioni Unite.
3. Come evidenziato in motivazione, in tema di ammissibilità dell'impugnazione proposta dal difensore del terzo interessato alla restituzione della cosa sequestrata o sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale (la giurisprudenza ha affrontato entrambe le tematiche), in mancanza di valida procura, si sono sviluppati due contrapposti orientamenti.
L'indirizzo favorevole all'ammissibilità dell'istanza così presentata muove dall'applicabilità dell'art. 182, comma 2 c.p.c. (così come modificato dalla L. 18.6.2009, n. 69), "perché è fatto obbligo al giudice, in tal caso, di assegnare alla parte un termine perentorio per munirsi di una valida procura"[1]. A sostegno di questa tesi si sottolinea che «[...] il terzo interessato sia portatore di interessi civilistici, per cui ha un onere di patrocinio che può essere soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, allo stesso modo di quanto avviene nel procedimento civile, ai sensi dell'art. 83 c.p.c.»[2]. In questo modo la Cassazione, escludendo l'inammissibilità dell'istanza illieo et immediate, arriva a giustificare l'adattabilità al processo penale di una disposizione prevista esclusivamente nel codice di procedura civile.
Tuttavia, la giurisprudenza maggioritaria[3], pur partendo talvolta dalla medesima premessa pocanzi citata - vale a dire la circostanza che il terzo interessato è portatore di interessi civilistici e quindi è onerato al patrocinio da soddisfarsi attraverso la procura alle liti al difensore ai sensi dell'art. 83 c.p.c. - tende verso una visione restrittiva. Anzi, è proprio dalla circostanza che il terzo interessato sia portatore di interessi civilistici che essa ricollega l'assunto della necessità della procura alle liti al difensore, quale condicio sine qua non della capacità di stare in giudizio. Inoltre, mentre con riferimento alla nomina del difensore della persona offesa l'art. 101 c.p.p. richiama le forme previste dall'art. 96 comma 2 c.p.p., non è rinvenibile una simile equiparazione per le altri parti private. Rebus sic stantibus, il difensore di colui che intenda chiedere la restituzione del bene oggetto di provvedimento di sequestro, attivando un procedimento di gravame, deve munirsi, ai fini di della relativa rappresentanza e tutela, di idonea procura speciale[4].
4. La soluzione della questione si inserisce in una problematica più ampia che investe i rapporti tra la disciplina del processo penale e quella del processo civile, e della conseguente applicabilità delle norme specificamente dettate per quest'ultimo rito (come il principio enucleato nell'art. 182 c.p.c.) in caso di lacuna del primo.
Proprio sul tema dell'adattabilità del termine perentorio di cui alla disposizione appena citata alla materia delle impugnazioni delle misure cautelari reali, si è espressa la Terza Sezione della Suprema Corte. In particolare: «l'esercizio dell'azione civile (cui sarebbe, appunto, equiparata l'azione del terzo volta a richiedere la restituzione del bene), in quanto inserita all'interno del processo penale, non può evidentemente, non seguire, tendenzialmente, le regole proprie di quest'ultimo (cfr., sia pure con riferimento alla prescrizione, Cass., Sez. IV, sent. 12 luglio 2011, n. 38773, Fantozzi, Rv. 251432; vedi anche Sez. I, sent. 10 gennaio 1992, n. 3739, Leo, Riv. 190052), sempre fatta salva, peraltro, la necessità di colmare eventuali vuoti attraverso l'applicazione di norme specificamente dettate dal codice di rito civile che, in conseguenza di tali lacune, debbano evidentemente, intendersi, come implicitamente richiamate.
Nella specie, nessuna norma del codice di procedura penale prevede che il giudice sia tenuto, a fronte di una carente rappresentanza od assistenza, ad assegnare alla parte un termine "per sanare" tale carenza; al contrario, la conseguenza dell'inammissibilità tout court discende pianamente dal mancato rispetto dell'art. 101 c.p.p., che essendo norma di per sé compiuta ed autosufficiente, non appare abbisognare, per la sua operatività, del richiamo a norme collocate nel codice di procedura civile. Né sarebbe dato individuare, in un tale assetto, la presenza di manifeste irragionevolezze idonee ad imporre letture, costituzionalmente orientate, che ad una necessità di integrazione nel senso appena visto dovrebbero condurre.»[5].
Di segno contrario, è una recentissima ordinanza della Cassazione[6], che fa discendere l'applicazione della disciplina civilistica in tema di difetto di rappresentanza, assistenza, autorizzazione sia dalla natura degli interessi e delle posizioni giuridiche soggettive proprie del terzo interessato sia dal connesso principio che assoggetta la partecipazione al giudizio delle parti private diverse dall'imputato alle norme processualcivilistiche. Quale conseguenza logica di tale premessa, secondo la Corte, sarebbe l'applicabilità dell'art. 182 c.p.c., che coerentemente al principio di conservazione degli atti giuridici, configura il difetto di procura come una irregolarità sanabile e non come una condizione ostativa. Infatti, la disposizione in parola stabilisce che il giudice, rilevato un vizio della procura, promuova una sanatoria dello stesso, con equiparazione della nullità della procura ad litem al difetto di rappresentanza processuale e con sanatoria ad efficacia retroattiva. Su questa scia la Cassazione si conforma pienamente al dettato della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sotto il profilo della garanzia di un accesso alla tutela giurisdizionale, da intendersi come la necessità di una via di ricorso effettiva e concreta per rivendicare i diritti civili [7]. D'altronde anche la Corte costituzionale, nell'ottica della tutela del diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 Cost., mette in luce come "i dispositivi di accesso alla giurisdizione debbono essere preordinati a rafforzare e non già ad indebolire le possibilità di difesa offerte a cittadino, nella prospettiva di una razionalizzazione dell'accesso alla funzione giurisdizionale, preordinatamente ad una tutela di qualità."[8]
5. Illustrata sinteticamente la querelle giurisprudenziale esistente sul punto, si auspica che il massimo Collegio sia in grado di dirimere efficacemente il disaccordo, individuando la soluzione di una tematica così complessa come quella dei rapporti tra la disciplina processualpenalistica e quella processualcivilistica. Dunque, le Sezioni Unite devono sostanzialmente stabilire se la ratio sottesa all'art. 182 c.p.c possa estendersi agevolmente al processo penale, con riferimento alle impugnazioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale o sequestro preventivo, anche in assenza di un esplicito richiamo in tal senso del legislatore. In ogni modo, l'intervento riformatore del legislatore del processo civile del 2009 mira essenzialmente ad ampliare la possibilità di sanatoria dei difetti di rappresentanza, assistenza e autorizzazione, così da rendere più semplice l'utilizzazione dei rimedi alla carenza dei presupposti processuali. Questo in un'ottica di riduzione delle ipotesi di nullità e di rafforzamento degli strumenti di sanatoria degli atti processuali nulli. Evidente è la coerenza di questo trend evolutivo rispetto al monito della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in tema di effettività delle vie di accesso alla tutela giurisdizionale.
[1] Cfr. Cass. Sez. III, sent. 16 dicembre 2010, n. 11966; Cass. Sez. VI, ord. 2 febbraio 2014, n. 11933.
[2] Cfr. Cass. Sez. VI, sent. 20 novembre 2012, n. 1289; Cfr. Cass. Sez. III, sent. 16 dicembre 2010, n. 11966.
[3] Cfr. Cass., Sez. III, ord. 21 marzo 2013, n. 39077; Cass., Sez. II, 3 dicembre 2013, n. 6611; Cass., Sez. III, sent. 20 ottobre 2011, n. 8942; Cass. Sez. VI, 19 marzo 2010, n. 13154; Cass. Sez. VI, sent. 13 marzo 2008, n. 16974; Cass. Sez. VI, sent. 12 marzo 2008, n. 12517; Cass. Sez. II, sent. 21 novembre 2006, n. 41243; Cass. Sez. V, sent. 17 febbraio 2004, n. 13412.
[4] Cfr. Cass., Sez. II, sent. 21 novembre 2006, n. 41243.
[5] Cfr. Cass. Sez. III; sent. 23 aprile 2013, n. 23107. Nello stesso senso si veda: Cass. Sez. III, ord. 21 marzo 2013, n. 39077, in cui la Corte ribadisce: "tale interpretazione è, oltretutto, confortata dal fatto che l'art. 101 c.p.p. costituisce norma dotata di autosufficienza che non abbisogna di alcun specifico richiamo a disposizioni di impronta civilistica, ferma restando la possibilità, per il legislatore, di un intervento normativo apposito volto a colmare eventuali lacune normative mediante apposite previsioni normative proprie del diritto civile da applicare anche al codice processuale penale."
[6] Cfr. Cass., Sez. VI, Ord. 5 febbraio 2014, n. 11933.
[7] In questa direzione cfr. CEDU, n. 15869/02, Cudak c. Lituania; CEDU, n. 47273/99, Beles e altri c. Repubblica ceca.
[8] Corte Cost. sent. 9 maggio 2012, n. 111.