ISSN 2039-1676


19 novembre 2015 |

Esigenze difensive dell'ente e formalità  della sua partecipazione al procedimento

Cass., Sez. Un., 28 maggio 2015 (dep. 28 luglio 2015), n. 33041, Pres. Santacroce, Rel. Vessichelli, Ric. Gabrielloni, leg. rapp. Covalm Biogas Soc. Coop a r.l.

 

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Abstract. Il contributo è relativo alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione in tema: a) di ammissibilità della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo avanzata dal difensore di fiducia dell'ente nominato pur in assenza di una formale costituzione ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 231/2001 (soluzione affermativa); b) di ammissibilità della nomina del difensore di fiducia dell'ente - al fine di proporre richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo - da parte del legale rappresentante che sia anche indagato o imputato del reato presupposto della responsabilità derivante da reato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 (soluzione negativa). Si condivide la soluzione affermativa - che rafforza la posizione della difesa nel procedimento nei confronti dell'ente -, mentre si confuta quella negativa - in quanto esempio di interpretazione "additiva" che crea un vulnus nella difesa dell'ente nel procedimento cautelare.   

 

SOMMARIO: 1. I princìpi di diritto. - 2. I precedenti giurisprudenziali. - 3. Le soluzioni delle Sezioni Unite: a) la difesa tecnica senza partecipazione al procedimento. - 4. Segue: b) i presupposti legittimanti la nomina del difensore di fiducia. - 5. Brevi riflessioni. - 6. Le questioni ancora aperte.