ISSN 2039-1676


19 settembre 2012 |

Sulla necessaria valutazione dei gravi indizi di responsabilità a carico dell'ente per l'applicazione del sequestro preventivo di cui all'art. 53 del d.lgs. 231/01

Cass., sez. VI, 31.5.2012 (dep. 10.9.2012), n. 34505, Pres. Milo, rel. Fidelbo, ric. Codelfa s.p.a. (per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 231 del 2001, deve essere verificato un fumus delicti "allargato", cioè la ricorrenza di gravi indizi della responsabilità dell'ente, come accade per le misure cautelari interdittive)

Con la sentenza qui pubblicata, la sesta sezione penale della Cassazione ha affrontato la questione relativa alla necessità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di responsabilità ai fini dell'adozione della misura cautelare del sequestro preventivo ex art. 53 del d.lgs. 231 del 2001. Si tratta di un tema ampiamente dibattuto che la Suprema corte affronta facendo leva sulla specifica funzione che la misura in questione assume nel processo all'ente collettivo.

 Preliminarmente, viene rilevato come, nell'ambito del processo agli enti, non sia possibile procedere ad un'analisi che abbia come riferimento il regime dei presupposti applicativi previsti in tema di sequestro preventivo dall'art. 321 c.p.p.: la norma cui fare riferimento è quella dell'art. 53 d.lgs. 231/01, la quale prevede una misura cautelare la cui funzione precipua è quella di anticipare la confisca prevista dall'art. 19 del citato decreto, sanzione irrogata in via principale solo a seguito dell'accertamento della responsabilità dell'ente.

 Secondo il ragionamento della Corte, proprio tale meccanismo di applicazione della misura reale, in via cautelare e in vista della successiva confisca, imporrebbe un'accurata valutazione del presupposto del fumus delicti, inteso come sussistenza di gravi indizi di responsabilità dell'ente.

 Come noto, un più basso livello di verifica è richiesto invece, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, con riferimento al sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p., in relazione al quale è ritenuto sufficiente un riscontro di sussistenza del fatto illecito, rispetto al quale la cosa da sequestrare sia pertinente. La misura in parola ha per oggetto cose che presentano un livello di pericolosità tale da giustificare la cautela, dunque collegate alla commissione di un reato ma non necessariamente all'autore dello stesso.

 Nel caso del sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 53, viceversa, non è possibile prescindere da una valutazione della responsabilità dell'ente: ad imporlo è la funzione anticipatoria rivestita dalla misura in esame, volta all'applicazione di sanzioni necessariamente subordinate all'accertamento della responsabilità.

 Il profilo di rilievo per questa tipologia di sequestro attiene proprio alla strumentalità che la misura presenta rispetto all'ablazione definitiva: la sanzione della confisca del profitto non potrà essere disposta nei confronti di un soggetto estraneo al fatto illecito, ma solo nei confronti di chi abbia partecipato alla commissione del reato.

 La connotazione soggettiva del sequestro finalizzato alla confisca si basa sulla considerazione che, in questo caso, la misura cautelare ricade direttamente sull'ente - presunto autore del fatto - e non solo sul bene oggetto di ablazione.

 Secondo la Corte, non rileva l'assenza di un riferimento ai «gravi indizi» di responsabilità dell'ente nel testo della norma dell'art. 53, riferimento contenuto invece nell'art. 45, dettato in tema di misure cautelari interdittive. Si tratterebbe di un dato letterale ininfluente, attesa la particolare tecnica normativa prescelta dal legislatore del 2001, da un lato ispirata alle scelte sistematiche del codice di rito, dall'altro lato riferita a misure cautelari omogenee in relazione ai beni cui si riferiscono.

 La conclusione cui giunge la Corte è che il giudice chiamato a disporre il sequestro preventivo a carico di un ente collettivo dovrà procedere al vaglio degli elementi indiziari sussistenti e ragionare in termini di prognosi di responsabilità, ancorché operata allo stato degli atti, così come accade per le misure cautelari interdittive.