ISSN 2039-1676


06 ottobre 2015 |

Dalla giurisprudenza di merito un richiamo all'esigenza di concretezza nella valutazione degli indici impeditivi del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001

A margine di Trib. Parma, ord. 22 giugno 2015 (ud. 26 maggio 2015), pres. Pantalone, est. Mastroberardino

1. La decisione del Tribunale del Riesame di Parma si caratterizza, anzitutto, per l'indubbia chiarezza espositiva e per la linearità del ragionamento con cui, divincolandosi tra le pieghe di una vicenda piuttosto articolata, pone in luce alcuni punti fermi in ordine alla disciplina delle misure cautelari sancita dal d.lgs. 231/2001.

I fatti esaminati, che si collocano nell'ambito di un complesso intreccio normativo concernente la disciplina delle sovvenzioni pubbliche alle emittenti televisive private, dal punto di vista delle ipotesi criminose contestate sono sinteticamente riassumibili come segue.

Il legale rappresentante di un'emittente televisiva privata, nell'arco di alcuni anni, ha presentato plurime domande di sovvenzione al Ministero per lo Sviluppo Economico fornendo false informazioni circa l'ammontare del fatturato ed il numero di dipendenti impiegati, sì da ottenere un'elargizione di denaro significativamente maggiore rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto. Di qui la sua iscrizione nel registro degli indagati per i delitti di cui agli artt. 483 e 640 bis c.p. e la contestazione, nei confronti della società dal medesimo rappresentata, dell'illecito di cui all'art. 24, commi 1 e 2, d.lgs. 231/2001.

Sulla base di questa imputazione, è stato disposto il sequestro preventivo dei beni dell'autore del reato e della società ed a quest'ultima, all'esito dell'udienza ex art. 47 d.lgs. 231/2001, è stata applicata la misura cautelare interdittiva dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi per la durata di un anno e della revoca di quelli già concessi.

 

2. Nel pronunciarsi sull'appello proposto contro l'ordinanza applicativa delle misure interdittive nei confronti della società, il Tribunale di Parma, dopo aver richiamato la cornice normativa entro cui il d.lgs. 231/2001 ne ha circoscritto i presupposti ed limiti operativi, ha focalizzato la propria attenzione sull'accertamento del c.d. periculum in mora, alla cui sussistenza l'art. 45, comma 1, del medesimo decreto, subordina la possibilità di farvi ricorso.

Lo spunto per tale approfondimento è stato offerto dal motivo d'appello con cui, lamentando, tra l'altro, la lacunosità, sul punto, del provvedimento impugnato, si evidenziava come il medesimo non avesse correttamente valutato l'importanza assunta al riguardo dalle rilevanti modifiche apportate all'impianto organizzativo ed alla struttura di vertice della società che - a giudizio dell'appellante - avrebbero dovuto condurre all'esclusione dei «fondati e specifici elementi» idonei a far «ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede» (art. 45 d.lgs. 231/2001).

In particolare, il riassetto organizzativo indicato dall'appellante era consistito: i) nelle dimissioni dell'autore dei reati "presupposto" dell'illecito dell'ente dalla carica di amministratore unico e legale rappresentante della società; ii) nell'adozione di «un articolato modello di organizzazione e di gestione ed un codice etico», elaborati da «una società specializzata», funzionali «ad impedire, nell'ambito della gestione [della società], la commissione di reati di qualsiasi genere» e, in particolare, attenti alla «prevenzione delle frodi finalizzate al conseguimento di sovvenzioni pubbliche»; iii) nella nomina di un organo di vigilanza monocratico; iv) nella diramazione di un ordine di servizio, a firma del nuovo amministratore unico, con cui si è disposto che, «all'interno della società, fosse data la massima diffusione alle previsioni dei nuovi documenti organizzativi, invitando tutti i dipendenti a dare puntuale applicazione alle misure volte a prevenire la commissione di reati».

Altro aspetto cruciale della complessiva riorganizzazione societaria, funzionale alla neutralizzazione del rischio di recidiva, è costituito dall'avvenuta sottoposizione a sequestro preventivo della quota di partecipazione nella società in mano all'originario amministratore-indagato, e dalla contestuale nomina a custode del conservatore del registro delle imprese di Parma.

A fronte di un così profondo riassetto organizzativo (tra i cui elementi spicca certamente l'adozione del modello organizzativo e la sostanziale neutralizzazione operativa dell'autore dei reati imputati all'ente), è ben comprensibile l'aspettativa riposta dall'appellante nella dichiarazione di insussistenza del rischio di reiterazione degli illeciti contestati; aspettativa che doveva apparire vieppiù ben riposta se si considera che per l'affermazione contraria era necessario che tale pericolo fosse sorretto dalla dimostrazione di «fondati e specifici elementi» da cui desumerne la concretezza.

 

3. A fronte di queste premesse, pare senz'altro interessante comprendere le ragioni che hanno indotto il giudice del riesame a dissentire, nello specifico, da tale (tranquillante) conclusione.

Anzitutto, è bene evidenziare come l'approccio metodologico adottato, sul punto, dal Tribunale sia del tutto condivisibile: affermata l'astratta idoneità impeditiva degli accorgimenti organizzativi di cui si è detto, ha spostato l'attenzione sul dato concreto (in conformità all'impostazione legislativa poc'anzi ricordata), da cui ha desunto gli elementi di valutazione per giungere ad una prognosi di segno opposto.

Da questo secondo angolo visuale, infatti, ha rimarcato come le modalità e le circostanze del fatto contestato all'ente e la personalità di quest'ultimo (desunta - in conformità agli insegnamenti di Cass. pen., sez. VI, 23/6/2006, n.32626 - dalla politica d'impresa attuata negli anni e dagli illeciti in precedenza commessi) fossero tali da far ritenere insufficienti le misure di contenimento del rischio di recidiva poste in essere.

A tal riguardo, degne di nota - per gli spunti di riflessione che offrono sia sul piano dogmatico che sul quello operativo - sono le considerazioni critiche svolte dal Tribunale circa l'idoneità delle citate azioni di contrasto.

In primo luogo, viene posta in luce la potenziale inefficacia del controllo affidato ad un organismo di vigilanza di natura monocratica, tanto più in considerazione dei «trascorsi molto negativi della società», nonché - parrebbe doversi desumere dal ragionamento complessivamente seguito sul punto - della circostanza che l'autore dei reati contestati, pur avendo cessato la carica di amministratore delegato, ha mantenuto la veste di socio «sostanzialmente di riferimento» della compagine societaria.

Una seconda - ed apparentemente decisiva - ragione di criticità è stata riscontrata in relazione alla mancata revoca delle domande di finanziamento (anch'esse affette dalle ragioni di falsità riscontrate per quelle già contestategli) originariamente presentate dall'amministratore-indagato nell'interesse della società. Di talché - si osserva - laddove ne seguisse l'erogazione dei finanziamenti richiesti si avrebbe la consumazione di altrettante ipotesi di truffa (ex art. 640-bis c.p.), in ossequio all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche si perfeziona con la materiale esecuzione del pagamento»; mentre nel caso «di prestazioni indebite di finanziamenti e contributi erogati in ratei periodici, il reato diventa a consumazione prolungata e pertanto il momento consumativo coincide con quello dell'ultimo pagamento, che segna la fine dell'aggravamento del danno» (così, tra le altre, Cass. pen., sez. II, 11/7/2008, n. 31044; Id., sez. II, 20/12/2005, n. 3615).

La conclusione cui giunge il Tribunale, pertanto, è nel senso di ritenere «assolutamente attuale e concreta l'esigenza cautelare», pur a fronte delle (astrattamente idonee) azioni riorganizzative sopra ricordate.

 

4. Si tratta di una conclusione che, a tutta prima, sorprende per la (apparente) violazione dei principi di personalità della responsabilità (anche dell'ente) e di proporzionalità della sanzione (anche se inflitta in via cautelare) che la stessa sembra presupporre.

Colpisce, infatti, che nonostante l'adozione di accorgimenti organizzativi indubbiamente (in astratto) idonei a segnare una svolta sul terreno della legalità (eccezion fatta, forse, per la scelta di insediare un organismo di vigilanza monocratico), il rischio di reiterazione venga collegato non già a "condotte" future, bensì alle conseguenze di strategie comportamentali (illecite) non solo pregresse, ma poste in essere da una persona fisica ormai estromessa dall'amministrazione della società, in un contesto organizzativo radicalmente differente da quello che - in ipotesi - ne lucrerebbe gli illegittimi benefici.

Pur essendo indubitabile che la percezione di quei finanziamenti elargiti per effetto della condotta fraudolenta del precedente amministratore integri la consumazione di nuove ipotesi di reato, dal punto di vista dell'ente si potrebbe obbiettare che ciò costituisce non già un "nuovo" illecito, bensì una conseguenza (o un effetto) di quelli precedentemente (da altri o, quantomeno, da un diverso assetto organizzativo) posti in essere.

Tuttavia, dopo un primo momento di "sconcerto", la conclusione cui giunge l'ordinanza appare logicamente ineccepibile, non solo per quanto concerne l'individuazione del momento consumativo dei reati suscettibili di reiterazione, ma anche per quanto riguarda la possibilità di affermare che la sussistenza di tale rischio appare governabile dall'ente, nel pieno rispetto del principio di personalità della risposta sanzionatoria, cui pure s'ispira il d.lgs. 231/2001.

A tal riguardo, infatti, sembra senz'altro condivisibile l'osservazione con cui si è posto in evidenza che il modello organizzativo ben avrebbe potuto prevedere meccanismi di revoca delle domande di finanziamento presentate dal precedente amministratore, paralizzando il rischio di quella che - efficacemente - il Tribunale ha definito un'ipotesi di consumazione differita (integrante, nella sostanza, un'effettiva reiterazione dell'illecito). Questa conclusione, del resto, si pone nel solco dell'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui «l'ente che non è attrezzato da questo punto di vista, che cioè non ha attuato modelli organizzativi idonei a prevenire reati, è un soggetto pericoloso nell'ottica cautelare» (Cass., sez. VI, 25/01/2010, n. 20560).

Una notazione critica, semmai, pare poter essere svolta sul terreno della selezione della misura cautelare concretamente inflitta, individuata, si è detto, nell'esclusione della società da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi per la durata di un anno e nella revoca di quelli già deliberati a favore della stessa a qualsiasi titolo e non ancora materialmente percepiti.

Infatti, mentre la revoca - così concepita e delimitata - intende rispondere alle finalità tipiche della fase cautelare (impeditiva della reiterazione, nei termini sin qui riassunti), l'esclusione indicata si pone, rispetto ad esse, in (quantomeno potenziale) posizione distonica.

Soprattutto, tale esclusione (che, in virtù di quanto già valutato circa le scelte di riorganizzazione compiute dalla società, sembra rispondere più ad esigenze anticipatorie della sanzione che non a finalità cautelari) parrebbe scontrarsi con il principio di proporzionalità che, necessariamente, regola non solo la materia delle sanzioni stricto sensu intesa, ma anche la loro anticipazione in via cautelare (sul punto, per tutte, Cass., sez. VI, 22/11/2011, n. 43108).