ISSN 2039-1676


29 settembre 2014

Le Sezioni unite sulla impugnazione del sequestro, disposto ex 19 del d.lgs. 231 del 2001, in danno di persona giuridica dichiarata fallita

Cass., Sez. Un., c.c. 25 settembre 2014, Pres. de Roberto, Rel. Marasca, Ric. Uniland e altri (informazione provvisoria)

 

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla camera di consiglio del 25 settembre 2014, le Sezioni unite hanno affrontato le seguenti questioni:

 

«1. Se il curatore fallimentare sia legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro adottato ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001.

2. Se la  verifica delle ragioni dei terzi al fine di accertare la loro buona fede debba essere compiuta dal giudice penale o dal giudice fallimentare».

 

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, ai quesiti sono state date le seguenti soluzioni:

«1. Negativa: non è legittimato per mancanza di interesse.

2. La verifica spetta al giudice penale».

 

La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni parzialmente difformi del Procuratore generale.

 

Il ricorso era stato direttamente assegnato alle Sezioni unite, il 6 maggio scorso, con decreto del Primo Preidente della Corte di cassazione, a norma degli artt. 610, comma 2, cod. proc. pen. e 172, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Pubblicheremo la motivazione della sentenza immediatamente dopo il relativo deposito. (G.L.)