ISSN 2039-1676


3 giugno 2015

Le Sezioni unite sull'impugnazione per riesame, da parte del difensore, del sequestro preventivo in danno dell'ente non ancora formalmente costituito

Cass., Sez. Un., c.c. 28 maggio 2015, Pres. Santacroce, Rel. Vessichelli, Ric. Gabrielloni (informazione provvisoria)

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla camera di consiglio del 28 maggio 2015, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

« Se, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, sia ammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore di fiducia dell'ente in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell'art. 39 del d.lgs. n. 231 del 2001».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data le seguente soluzione: « Affermativa, sempre che non sia stata previamente inviata l'informazione di garanzia all'ente a norma dell'art. 57 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231».

La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni parzialmente conformi del Procuratore generale.

La nostra Rivista ha già pubblicato l'ordinanza della II Sezione penale (n. 71 del 2015) con la quale la decisione del ricorso era stata rimessa alle Sezioni unite, con nota di Elisabetta Guido, Rimessa alle Sezioni unite la questione dell'ammissibilità della richiesta di riesame contro il decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'ente non costituitosi.

Pubblicheremo la motivazione della sentenza delle Sezioni unite immediatamente dopo il relativo deposito. (G.L.)