17 maggio 2016 |
Partecipazione dell'ente nel processo: un difficile equilibrio tra esigenze difensive e formalità
Nota a Cass., Sez. Un., 28 maggio 2015 (dep. 28 luglio 2015), n. 33041, Pres. Santacroce, Rel. Vessichelli.
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Abstract. In tema di responsabilità da reato degli enti, le Sezioni unite hanno affermato il principio secondo cui è ammissibile la richiesta di riesame presentata, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., avverso il decreto di sequestro preventivo dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell'ente secondo il disposto dell'art. 96 cod. proc. pen. ed in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell'art. 39 D.lgs 231/2001, a condizione che, precedentemente o contestualmente alla esecuzione del sequestro, non sia stata comunicata l'informazione di garanzia prevista dall'art. 57 del Decreto medesimo. Il presente contributo esprime alcuni rilievi critici sulla pronuncia che, seppur dichiaratamente e meritoriamente tesa a tutelare il diritto di difesa dell'ente, secondo l'autore potrebbe finire per recarle in concreto pregiudizi a causa dell'opinabilità della premessa da cui la decisione prende le mosse.
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il contrasto giurisprudenziale. - 3. La composizione del conflitto. - 4. Le garanzie di un'effettiva partecipazione dell'ente al procedimento.