ISSN 2039-1676


25 ottobre 2010

Trib. di Firenze, 25 ottobre 2010 (sent.), Giud. Coletta (Contraffazione di marchi)

Contraffazione di marchi d'abbigliamento e risarcibilità  del danno d'immagine subito dalle case di moda per la svalutazione del prestigio dei marchi

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI - Danno patrimoniale - Sussistenza - Danno all'immagine - Sussistenza
 
La commissione del reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi (art. 473 c.p.), comporta un evidente danno per le imprese titolari del marchio e dei segni distintivi. Tale danno può consistere, oltre che nella mancata vendita della merce perché sostituita da repliche del prodotto, anche nel danno di immagine della merce originaria, il cui acquisto può risultare meno appetibile da parte del compratore, il quale può ritenere che il proprio oggetto possa essere facilmente ritenuto contraffatto e quindi di valore di gran lunga inferiore rispetto al prezzo di acquisto pagato. (Nella fattispecie, la Corte ha condannato l'imputato, per la contraffazione dei marchi delle case di moda Fendi e Prada, al risarcimento dei danni derivanti dal reato nei confronti delle costituite parti civili). (Massima a cura di Lodovica Beduschi)
 
Riferimenti normativi:      C.p. art. 473