ISSN 2039-1676


20 gennaio 2015 |

Rimessa alle Sezioni Unite una questione in tema di competenza territoriale del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico

Cass. Sez. I pen., ord. 28 ottobre 2014 (dep. 18 dicembre 2014), n. 52575, Pres. Siotto, Rel. Locatelli

Si segnala ai lettori l'ordinanza di rimessione della Prima Sezione penale della Corte di Cassazione che chiama le Sezioni Unite ad esprimersi su una questione rilevante "in ragion della potenziale frequenza dei casi di conflitto, ed al fine di prevenire l'insorgenza di un contrasto giurisprudenziale" (pag. 3).

Prima di entrare nel cuore delle ragioni a fondamento delle opposte tesi di cui si dà conto nel provvedimento ai sensi dell'art. 618 c.p.p., si riporta il caso di specie per rendere ancor più intellegibile la problematica in parola.

Nel caso in argomento, la Pubblica Accusa presso il Tribunale di Napoli formulava l'imputazione ai sensi degli artt. 81, 110, 615 ter, commi 2 e 3, c.p. nei confronti di una dipendente del Ministero dei Trasporti impiegata presso la  Motorizzazione Civile di Napoli e dell'amministratore di fatto di una agenzia automobilistica, per essersi introdotti, in modo abusivo, nel sistema informatico del succitato Ente pubblico, avvalendosi delle credenziali d'accesso dell'imputata e delle postazioni informatiche di altri suoi colleghi.

Con sentenza del 2 dicembre 2013, il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del g.i.p. di Roma, in ragione del fatto che i server del Ministero dei Trasporti -  Motorizzazione Civile di Napoli - sono fisicamente ubicati in Roma.

Dopodiché, il Pubblico Ministero di Roma richiedeva il rinvio a giudizio dei due imputati. Nell'ambito della correlata udienza preliminare, il giudice procedente capitolino sollevava conflitto negativo di competenza, ritenendo che il giudice naturale fosse quello partenopeo, essendo Napoli il luogo ove si era effettuato l'accesso materiale al server da parte dei due imputati.

Chiamato a dirimere il conflitto negativo di competenza territoriale, il giudice nomofilattico, prevedendo che in fattispecie non dissimili da quella in esame possano sorgere questioni di competenza territoriale, postula l'intervento esegetico delle Sezioni Unite.

Nell'ordinanza de qua si mette in evidenza l'esistenza di un precedente di legittimità avente ad oggetto una fattispecie di accesso abusivo al sistema informatico del Ministero dell'Interno (SDI)[1]. In questa ipotesi, la Suprema Corte ha considerato che il giudice competente fosse quello romano, nel cui ambito erano posizionati i server del suddetto ente pubblico.

Invece, secondo l'ordinanza in narrazione, la pronuncia di legittimità[2] - scaturita nell'ambito di un procedimento penale parallelo a quello sopra indicato - non può costituire un arrêt giurisprudenziale in senso proprio, in quanto si è limitata a radicare la competenza del Tribunale di Roma per ragioni di connessione tra procedimenti a norma dell'art. 12, lett. a), c.p.p. Peraltro, in quella sede, l'Avvocatura dello Stato per conto del Ministero dell'Interno aveva osservato che, attestandosi il momento consumativo del reato nel luogo di ubicazione del server centrale della p.a. di volta in volta interessata, si produrrebbe l'effetto di generare una competenza romana quasi esclusiva.

In buona sostanza, la Suprema Corte rinviene in materia un solo suo arresto (n. 40303 del 2013) inerente una fattispecie di accesso abusivo al server del Ministero dell'Interno (SDI), nel cui ambito, si rammenta, è stata radicata la competenza territoriale nel luogo di collocazione del server centralizzato dove viene addebitato l'accesso abusivo al sistema informatico.

La presente ordinanza si discosta apertamente da quanto statuito dalla sentenza n. 40303 del 2013, ritenendo che nella vicenda in esame la competenza del g.i.p. debba essere meglio individuata presso il tribunale di Napoli. Il giudice rimettente perviene alla strada partenopea, muovendo dal presupposto che ai fini della consumazione del delitto previsto e punito dall'art. 615 ter c.p. è irrilevante che si verifichi una effettiva lesione del diritto alla riservatezza dei titolari dei diritti di privacy[3].

Dunque, stando all'ordinanza, sarebbe Napoli il luogo di perfezionamento del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico. L'accesso all'articolazione territoriale di un server centralizzato, infatti, non sarebbe "un mero mezzo di accesso ma, al pari del computer denominato server ubicato presso la sede centrale, un componente informatico essenziale" (pag. 2).

Cosicché, anche al fine di prevenire possibili contrasti, si è sottoposta la questione all'attenzione delle Sezioni Unite, affinché possa tratteggiare la strada maestra da seguire in casi similari per individuare agevolmente il giudice naturale competente ratione territori.

 


[1] Cfr. Cass. pen., sez. I, sent. 27 maggio 2013, n. 40303, in questa Rivista, 11 ottobre 2013, con nota di C. Pecorella, La Cassazione sulla competenza territoriale per il delitto di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico

[2] Cfr. Cass. pen., sez. I, sent. 15 luglio 2014, n. 34165.

[3] Cfr. Cass. pen.,sez. V, sent. 6 febbraio 2007, n. 11689.