ISSN 2039-1676


24 febbraio 2016 |

Codice penale commentato - diretto da E. Dolcini e G.L. Gatta (Wolters Kluwer)

Presentazione della IV ed. (2015) dell'Opera fondata da E. Dolcini e G. Marinucci

Pubblichiamo di seguito la presentazione della IV ed. del Codice penale commentato diretto dai proff. Emilio Dolcini e Gian Luigi Gatta e pubblicato da Wolters Kluwer nella collana "Commentari Ipsoa". L'indice dell'Opera, fondata da E. Dolcini e G. Marinucci, e un estratto (il commento dell'art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - a firma del prof. Carlo Benussi) sono accessibili attraverso il sito internet dell'Editore - clicca qui. Tra le principali novità, in questa nuova edizione del noto commentario, si segnalano due nuove leggi complementari inserite tra quelle oggetto di commento, limitatamente alle disposizoni di rilevanza penalistica: il codice della strada e il testo unico ambientale.

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1. È ovvio che in quattro anni - tanti sono gli anni trascorsi dalla precedente edizione dell'Opera, pubblicata nel 2011 - un Codice penale commentato esiga una nuova edizione. Tale necessità è rafforzata, nel nostro caso, da un inconsueto attivismo del legislatore in materia penale, che si è tradotto in una serie di riforme relative a settori tra i più importanti della parte generale e della parte speciale del codice, nonché in riforme che hanno interessato svariate leggi complementari oggetto di analisi in quest'Opera. Si consideri poi il rilevantissimo apporto di novità che è venuto, in questo arco di tempo, dalla giurisprudenza: ordinaria, costituzionale, europea.

 

2. Nella parte generale del Codice, hanno fatto ingresso da ultimo, rispettivamente nel 2014 e nel 2015, due nuovi istituti di grande rilievo, sia sul piano sistematico, sia sul piano prasseologico: l'«esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto» (art. 131-bis c.p.) e la «sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato» (artt. 168-bis - 168-quater c.p.). Si tratta di risposte di ampio respiro ad una diffusa esigenza di deflazione del sistema penale, che subito hanno posto delicati problemi interpretativi e applicativi, già approdati al vaglio della giurisprudenza di legittimità.

Importanti novità hanno poi interessato le misure di sicurezza. Nel 2011 si è avviato un processo che nel marzo 2015 è approdato alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (art. 222 c.p.), ora sostituiti da microstrutture residenziali di carattere sanitario, in fase di costituzione nelle diverse regioni: si è così posto fine a una non più tollerabile, sistematica violazione dei diritti umani, che si consumava all'interno di quegli istituti. Nel 2014, superando la regola codicistica che ancorava la durata delle misure di sicurezza detentive al permanere della pericolosità sociale, si è stabilito che la durata della misura non possa superare la durata massima della pena detentiva comminata per il reato commesso: in questo modo, si impedirà per il futuro il fenomeno del c.d. ergastolo bianco, cioè la protrazione sine die dell'esecuzione della misura di sicurezza.

Sul versante delle misure di sicurezza patrimoniali, si registra - nella legislazione e nella giurisprudenza - una crescente valorizzazione della confisca. Nel 2012 una riforma in tema di criminalità informatica ha introdotto una nuova ipotesi di confisca obbligatoria, che riguarda i beni e gli strumenti informatici o telematici utilizzati per la commissione di una serie di reati (accesso abusivo a un sistema informatico, frode informatica, etc.) (art. 240, c. 2, n. 1-bis c.p.). Inoltre, è stata in varia forma ampliata - nella parte speciale e nelle leggi complementari - l'area applicativa della confisca per equivalente, strumento di punta nel contrasto alla criminalità da profitto.

Tra i problemi che più hanno impegnato il legislatore negli ultimi anni, soprattutto sotto l'impulso delle condanne pronunciate contro l'Italia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, si segnala quello del sovraffollamento carcerario. Per contrastare questo fenomeno sono stati attuati interventi che, incidendo in particolare sulla disciplina delle misure alternative alla detenzione, hanno significativamente rimodellato la pena detentiva nel nostro ordinamento, avvicinandola agli standard di umanità imposti dalla Costituzione e dalla CEDU. Tra l'altro, nel 2013 sono state sensibilmente ampliate le possibilità di accesso alle misure alternative da parte del recidivo reiterato, con l'eliminazione di alcune preclusioni che erano state introdotte nel 2005 con la legge ex Cirielli.

Pur immune da qualsiasi pretesa di completezza, questa panoramica non può passare sotto silenzio le novità che riguardano il dolo e la colpa, vale a dire i due criteri di imputazione della responsabilità nel nostro diritto penale. Quanto alla colpa, nel 2012 il c.d. decreto Balduzzi ha ridefinito i confini della colpa nell'attività medica, escludendo la responsabilità penale per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose nei casi in cui il medico abbia agito con colpa lieve, essendosi attenuto a linee-guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica: anche in questa sfera - di particolare interesse per la prassi - si sono subito imposti all'attenzione della giurisprudenza non pochi problemi, legati a una formulazione normativa tutt'altro che cristallina. Alla recente giurisprudenza si deve inoltre un'ennesima rimeditazione dei confini tra dolo e colpa, e precisamente tra dolo eventuale e colpa cosciente: l'occasione è stata fornita alle Sezioni Unite della Corte di cassazione (2014) dal caso ThyssenKrupp, che tanto clamore e indignazione ha suscitato nell'opinione pubblica.

 

3. Quanto alla parte speciale del Codice penale, va in primo luogo segnalato il recente ingresso nel Codice (2015) di un intero nuovo titolo dedicato ai delitti contro l'ambiente, tra i quali si segnalano l'inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e il disastro ambientale (art. 452-quater c.p.): di quest'ultima figura di reato si auspicava da tempo l'introduzione, anche in ragione dei problemi che si erano manifestati in giurisprudenza (emblematico il caso Eternit) in ordine all'applicabilità delle norme incriminatrici del c.d. disastro innominato (artt. 434 e 449 c.p.). La formulazione della nuova disposizione prospetta in ogni caso, a sua volta, molti (e seri) problemi interpretativi.

Due importanti (e controverse) riforme hanno poi interessato i delitti contro la Pubblica Amministrazione. La l. n. 190/2012 (c.d. legge Severino) ha riformato la disciplina dei delitti di corruzione e concussione, introducendo tra l'altro le nuove figure della corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), dell'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) e del traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). Un'ulteriore riforma è stata realizzata nel 2015, allorché, tra l'altro, sono state inasprite le pene per svariati delitti contro la P.A., è stata introdotta una nuova circostanza attenuante per la collaborazione processuale (art. 323-bis c.p.) e sono state previste nuove condizioni per l'accesso alla sospensione condizionale della pena (art. 165 c.p.) e al patteggiamento (art. 444 c.p.p.).

Tra le figure di reato introdotte nell'arco temporale 2012-2015, si segnalano inoltre: nel 2012, l'istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia (art. 414-bis c.p.) e l'adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) - introdotti in attuazione della convenzione di Lanzarote del 2007 -; nel 2014, l'autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.); nel 2015, il delitto di organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.).

Tra le figure di reato modificate nello stesso arco temporale:

- i maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.), la violenza sessuale (art. 609 ter c.p.), la minaccia (art. 612 c.p.) e gli atti persecutori (art. 612 bis c.p.): tali riforme erano contenute in una legge, del 2013, talora designata con il nome, alquanto fuorviante, di 'legge antifemminicidio' («Disposizioni per il contrasto della violenza di genere»);

- l'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), modificati, rispettivamente, nel 2015 e nel 2014.

 

4. Quanto alla legislazione complementare, segnaliamo in primo luogo due contenuti integralmente nuovi per quest'Opera: il commento alle disposizioni penali del Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e a quelle del Testo unico ambientale (c.d. Codice dell'ambiente: d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). È appena il caso di sottolineare il grande rilievo per la prassi di tali discipline, oggetto anche di recente di significativi interventi di riforma. Qualche esempio relativo al Codice della strada: la guida in stato di ebbrezza e la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; la guida senza patente; l'omissione di soccorso stradale.

A proposito delle leggi complementari già presenti nelle precedenti edizioni del Codice penale commentato, spicca la riforma dei reati societari del 2015. Come è noto, la disciplina varata nel 2002 era chiaramente congegnata per non essere quasi mai applicata: era votata a rimanere sulla carta, come lettera morta. A tale situazione, fortemente deprecata dalla dottrina e dagli operatori del diritto, ha cercato di porre rimedio, da ultimo, la legge n. 69/2015, che ha nuovamente configurato come delitto le varie ipotesi di falso in bilancio, ne ha sensibilmente ampliato l'ambito applicativo e ne ha inasprito il trattamento sanzionatorio, con l'ulteriore importante effetto di allungarne i termini di prescrizione. Anche in questa sfera sono subito emersi, peraltro, problemi interpretativi e di diritto intertemporale, che trovano una puntuale risposta in quest'Opera, che pure vede la luce all'indomani dell'entrata in vigore della legge.

Altre novità, riconducibili in primo luogo alla Corte costituzionale, hanno interessato la disciplina degli stupefacenti. Con la sentenza n. 32/2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge Fini-Giovanardi, che nel 2005 aveva riformato il T.U. stupefacenti, tra l'altro parificando il trattamento sanzionatorio delle c.d. droghe pesanti e delle c.d. droghe leggere. Questa pronuncia ha comportato la reviviscenza della disciplina precedente (l. Iervolino-Vassalli), ponendo una serie di complessi problemi di ricostruzione del dato normativo: tali problemi sono stati ulteriormente acuiti da due interventi legislativi a cavallo della sentenza, ad uno dei quali si deve d'altra parte la configurazione della lieve entità del fatto (art. 73, c. 5, t.u.stup.) come figura autonoma di reato. Anche in relazione a tali problemi questo Codice penale commentato promette una guida persuasiva e sicura.

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Dar conto di tali e tante novità, con il grado di analiticità e di approfondimento che da sempre caratterizza questo Codice penale commentato, era compito tale da far tremare i polsi anche alla squadra di Autori più esperta, collaudata e motivata: una squadra, la nostra, nella quale figurano da sempre illustri docenti universitari, esponenti di spicco della magistratura e dell'avvocatura, accanto a giovani giuristi, tutti mossi dalla passione e dal desiderio di mettersi alla prova, confrontandosi con un genere letterario tra i più impegnativi. Come in occasione delle edizioni precedenti, c'è stata qualche defezione: i percorsi e gli impegni professionali hanno talora imposto scelte di questo tenore, che hanno provocato rammarico sia negli Autori, sia nei Curatori. Grazie, in ogni caso, a chi ha contribuito in passato al successo di questa iniziativa. Grazie, nel contempo, a chi ha accolto il nostro invito a collaborare per la prima volta a quest'Opera: in alcuni casi, professori universitari e magistrati di primissimo piano, la cui presenza tra gli Autori aggiunge lustro (e qualità) a questo Codice penale commentato, che si presenta ormai come espressione di larghi settori della cultura penalistica italiana, sia pure senza rinnegare il ruolo guida di quella scuola milanese che ha avuto e ha il suo riferimento, costante e imperituro, in Giorgio Marinucci. Il Codice penale commentato è nato e ha preso forma da un'idea che molto deve a Giorgio Marinucci, elaborata e messa a punto in un fecondo dialogo con chi ora prosegue la sua opera e con l'Editore. Molti Autori di questo Codice hanno studiato e fatto ricerca sotto la sua guida: ora, noi tutti cerchiamo di onorare la memoria del Maestro mettendone a frutto, ancora una volta, l'insegnamento.

 

Milano, luglio 2015