ISSN 2039-1676


26 febbraio 2016 |

Il contributo dei giudici onorari alla decisione dei collegi del tribunale di sorveglianza: il punto di vista dell'esperto componente

Siamo lieti di pubblicare il presente contributo, che rappresenta il testo rivisto ed aggiornato della relazione presentata in data 30 giugno 2015 all'incontro di studio e di alta formazione della Scuola Superiore della Magistratura dal titolo "Il ruolo degli esperti nei tribunali minorili e nei tribunali di sorveglianza", 29 giugno - 1 luglio 2015, Villa di Castelpulci, Scandicci (FI)

 

SOMMARIO: 0. Una doverosa premessa. - 1. I "gangli" dei processi decisionali dell'organo collegiale ed il ruolo del giudice onorario. - 1.1. Il processo relazionale e comunicativo condizionato dal cosiddetto "arrocco". - 1.2. Il processo relazionale e comunicativo condizionato dalla presenza del componente "schivo" o "rinunciatario". - 2. Un punto di vista privilegiato sul sistema penitenziario e sul funzionamento del sistema di giustizia penale. - 2.1. (segue): l'impressionante quantità di aggiornamenti alla l. 26 luglio 1975, n. 354. - 2.2. Il progressivo trasferimento di competenze in materia di misure alternative alla detenzione dal tribunale di sorveglianza al magistrato di sorveglianza. - 2.3. Lo "snaturamento" delle misure alternative alla detenzione. - (segue): la crescente residualità dell'apporto delle scienze umane nei processi decisionali del tribunale di sorveglianza. - 3. Che ruolo ha e quali funzioni svolge oggi il giudice onorario presso il tribunale di sorveglianza? - 4. L'idoneità come parametro selettivo e di costante riferimento comportamentale. - 5. Le attività esperibili e le funzioni dell'esperto all'interno del tribunale di sorveglianza. - 5.1. La partecipazione alle attività del collegio (art. 10, co. 1, Circ. C.S.M. del 26 ottobre 2015). - 5.2. Lo studio di singoli affari e la redazione dei provvedimenti adottati (art. 10, co. 1 e 2, Circ. C.S.M. del 26 ottobre 2015). - 5.3. Le attività di accertamento in collaborazione con il magistrato di sorveglianza (art. 10, co. 3, Circ. C.S.M. del 26 ottobre 2015). - 6. Due essenziali note conclusive.