ISSN 2039-1676


08 maggio 2016

In G.U. la delega al governo per una riforma della magistratura onoraria e per un ampliamento delle competenze del giudice di pace

Legge 28 aprile 2016, n. 57 (G.U. 29 aprile 2016, n. 99)

1. In data 29 aprile 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 28 aprile 2016 n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace), che entrerà in vigore il 14 maggio 2016 e il cui testo è consultabile cliccando qui.

 

2. Riservandoci di ospitare in futuro un un'analisi e un commento della legge in oggetto, ci limitiamo a informare i lettori che con essa il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare, entro un anno, uno o più decreti legislativi diretti:

a. da un lato, ad operare una riforma organica della magistratura onoraria (cfr. art. 1, comma 1, lett. a-o, q-r), la quale - tra l'altro - superi la distinzione fra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, prevedendo un'unica figura di "giudice onorario di pace" che confluisca nell'ufficio del giudice di pace (cfr. art. 2, comma 1), salva la possibilità per il presidente del tribunale di provvedere all'inserimento di tali giudici onorari nell'ufficio per il processo costituito presso il tribunale ordinario (cfr. art. 2, comma 5), cui si affianca un'articolazione denominata "ufficio dei vice procuratori onorari" da istituire presso l'ufficio della procura della Repubblica del tribunale (cfr. art. 2, comma 2 e 6);

b. dall'altro, ad ampliare le competenze del giudice di pace (cfr. art. 1, comma 1, lett. p), attribuendo a quest'ultimo - oltre a nuove cause in materia civile (cfr. art. 2, comma 15, lett. a-g) - i procedimenti per i reati, consumati o tentati, previsti dalle seguenti disposizioni:

- art. 612, commi 1 e 2, c.p. (minaccia), salvo che sussistano altre circostanze aggravanti;

- art. 626 c.p. (c.d. furti d'uso, di cosa di tenue valore per bisogno grave ed urgente e spigolatura abusiva);

- art. 651 c.p. (rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale);

- art. 727 c.p. (abbandono di animali);

- art. 727-bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette);

- art. 6 legge 30 aprile 1962, n. 283 (produzione, commercio e vendita di fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate).

 

3. La legge contiene inoltre disposizioni relative ai casi di incompatibilità del giudice di pace (art. 4), al coordinamento dell'ufficio del giudice di pace da parte del presidente del tribunale (art. 5), all'applicazione dei giudici di pace ad altri uffici (art. 6) e alla formazione del giudice di pace, del giudice onorario di tribunale e del vice procuratore onorario (art. 7). (Stefano Finocchiaro)