ISSN 2039-1676


06 aprile 2011 |

Cass., Sez. un., 24.2.2011 (dep. 6.4.2011), n. 13716, Pres. Lupo, Rel. Squassoni, ric. Fatihi (facoltà  di richieste cautelari per i vice procuratori onorari ed i magistrati in tirocinio delegati per l'udienza di convalida)

La delega del Procuratore per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero in udienza di convalida, a favore dei magistrati onorari e di quelli ordinari in tirocinio, comprende necessariamente la facoltà  di formulare richieste cautelari

È stata depositata, in data 6 aprile 2011, la sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, deliberata il 24 febbraio precedente, a proposito delle funzioni di pubblico ministero esercitate da vice procuratori onorari (o da magistrati ordinari in tirocinio, già definiti in precedenza «uditori giudiziari») nelle udienze per la convalida del fermo o dell’arresto.
 
L’art. 72 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) prevede che il procuratore della Repubblica possa  nominativamente delegare, per l’esercizio di alcune delle funzioni del pubblico ministero, soggetti in determinate condizioni professionali, tra i quali primeggiano, appunto, i magistrati onorari e quelli in tirocinio. Alla lettera b) del primo comma, in particolare, è previsto che la delega possa riguardare l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo. Nel caso di presentazione dell’interessato al giudice del rito direttissimo la funzione è delegabile a magistrati onorari od in tirocinio di una certa «anzianità», i quali possono rappresentare l’accusa anche nella fase dibattimentale della procedura (lettera a dello stesso primo comma), purché si tratti di reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.
 
Si era determinato un contrasto,nella giurisprudenza di legittimità, circa la facoltà per il magistrato delegato, in sede di convalida, di formulare richiesta per l’applicazione di misure cautelari. In alcune occasioni, in particolare, si era sostenuto che tale facoltà facesse difetto in caso di mancanza di una delega specifica ed espressa da parte del procuratore della Repubblica.
 
Le Sezioni unite hanno risolto il contrasto nel senso opposto, affermando che «la delega conferita al vice procuratore onorario dal procuratore della Repubblica, a norma degli artt. 72, comma primo, lett. b), ord. giud. e 162 disp. att. cod. proc. pen., per lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero nella udienza di convalida dell’arresto o del fermo (art. 391 cod. proc. pen.) o in quella di convalida dell’arresto nel contestuale giudizio direttissimo (artt. 449 e 558 cod. proc. pen.), comprende la facoltà di richiedere l’applicazione di una misura cautelare personale».
Le Corte anzi ha specificato, in base ad una considerazione della delega quale atto a contenuto tipicamente determinato dalla legge, che sarebbero prive di effetto giuridico le limitazioni che il procuratore ritenesse di inserire, anche a proposito delle richieste cautelari,  nell’atto di conferimento.
 
Il principio è stato espresso nella fattispecie statisticamente più ricorrente, cioè quella dell’incarico assunto da magistrato onorario. La Corte ha voluto tuttavia aggiungere che «ad analoghe conclusioni, valendo la stessa ratio, deve pervenirsi con riferimento alla posizione dei magistrati ordinari in tirocinio (già “uditori giudiziari”), i quali, in base all’art. 72, comma primo, lett. b), ord. giud., possono essere delegati a svolgere le funzioni di pubblico ministero nella udienza di convalida dell’arresto o del fermo (art. 391 cod. proc. pen.)».