ISSN 2039-1676


22 marzo 2011 |

Cass., Sez. I, 22 marzo 2011, Pres. Giordano, Rel. Vecchio, ric. Cancian

Nuove questioni di legittimità  sulla custodia in carcere "obbligatoria" per il delitto di omicidio

Anche la Corte di cassazione, con un’ordinanza deliberata dalla Prima Sezione penale il 22 marzo scorso, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in merito al comma 3 dell’art. 275 c.p.p., nella parte in cui comprende l’omicidio tra i delitti per i quali vige una presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere a fini di assicurazione delle esigenze cautelari indicate al precedente art. 274.
 
Secondo l’informazione provvisoria distribuita, la Corte ha ritenuto non manifestamente infondata l’ipotesi che la norma censurata violi gli artt. 3, 13 e 27, secondo comma della Costituzione.
 
Com’è noto la Consulta, con la sentenza n. 265 del 2010, ha già dichiarato parzialmente illegittimo il comma 3 dell’art. 275 c.p.p., relativamente alla prescrizione come «obbligatoria» della custodia in carcere quale misura cautelare, in relazione ai reati sessuali, ravvisando una violazione degli art. 3 e 13, secondo comma, Cost.
In estrema sintesi, si è ritenuto che la varietà e la qualità dei comportamenti riconducibili all’art. 600-bis ed alle norme del codice penale concernenti le aggressioni alla libertà sessuale non legittimassero la presunzione assoluta che dovrebbe giustificarela norma censurata: che, cioè, chiunque sia colpito da gravi indizi di responsabilità per i reati in questione sia pericoloso al punto che nessuna misura diversa dalla custodia in carcere possa essere utilmente applicata. La Corte non ha ritenuto ingiustificata una semplificazione dell’accertamento demandato al giudice, che tipicamente si ottiene attraverso una presunzione (nella specie, di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere). Ha ritenuto illegittimo, però, il disposto di una norma che imponeva la massima restrizione di libertà finanche nei casi in cui risultasse positivamente accertata l’adeguatezza di una misura di minor sacrificio per il diritto fondamentale alla libertà personale. Di qui la decisione additiva espressa nel dispositivo della sentenza: illegittima la norma nella parte in cui «non fa salva […] l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».
In pratica, il passaggio da una presunzione assoluta ad una presunzione relativa. 
 
Occorre ricordare che tanto i reati sessuali quanto la fattispecie di omicidio sono stati inseriti nel «catalogo» dell’art. 275, comma 3, con il decreto-legge n. 11 del 2009, come convertito dalla legge n. 38 del 2009. La compatibilità costituzionale della presunzione assoluta di inadeguatezza delle misure non carcerarie era stata valutata positivamente, dalla Corte costituzionale, prima di tale integrazione, e cioè all’epoca in cui il «catalogo» comprendeva sostanzialmente i soli reati di mafia (ordinanza n. 450 del 1995). L’attendibilità della «legge di copertura» sottesa alla presunzione era stata dunque misurata in rapporto a fatti comunque maturati in un contesto di criminalità organizzata.
 
Era dunque prevedibile, dopo la citata sentenza n. 265 del 2010, che nuove questioni fossero poste con riguardo al secondo versante della «implementazione» attuata nel 2009, e cioè appunto l’omicidio. La recentissima ordinanza della Cassazione fa anzi seguito ad almeno tre provvedimenti di oggetto analogo.
Il Tribunale del riesame di Lecce, con una ordinanza del 18 novembre 2010, ha prospettato l’illegittimità dell’art. 275, comma 3, nella parte in cui non consente l’applicazione di misure non carcerarie quando siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. La norma censurata, tra l’altro, parificherebbe ingiustificatamente l’omicidio «comune»  ai delitti di contesto mafioso, con violazione del principio del minore sacrificio necessario della libertà personale e del principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva. Dello stesso tenore le censure espresse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con ordinanza del 1° ottobre 2010.
Tali questioni saranno valutate dalla Corte costituzionale, rispettivamente, all’udienza del 19 aprile 2011 e nella camera di consiglio del giorno successivo.
 
Come si accennava, sullo stesso tema è intervenuto almeno un ulteriore provvedimento, e cioè una ordinanza deliberata, il 3 dicembre 2010, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino.
 

L’ordinanza della Corte di cassazione, cui si riferisce l’informazione provvisoria qui allegata, sarà pubblicata non appena disponibile.